Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11448 del 10/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.10/05/2017),  n. 11448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 256/2014 R.G. proposto da:

F.F., elett.te dom.ta in Roma, via Federico Cesi n. 72,

presso l’avv. Luigi Albisinni, che la rappresenta e difende, per

procura speciale a margine del ricorso, unitamente all’avv. Michele

Sesta;

– ricorrente –

contro

N.G.B., elett.te dom.to in Roma, via Berengario n. 10,

presso lo studio dell’avv. Paola Cecchetti, rappresentato e difeso,

giusta procura speciale autenticata dal notaio G.F. di

Ravenna il (OMISSIS), dall’avv. Chiara Dore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/13 della Corte di appello di Bologna

depositata il 17 luglio 2013;

udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 16

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’avv. Michele SESTA;

udita per il controricorrente l’avv. Chiara DORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ravenna, nel pronunciare la separazione dei coniugi sig.ra F.F. e sig. N.G.B., affidò i figli – G.L., nato il (OMISSIS) e F., nata il (OMISSIS) – ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, cui assegnò la casa coniugale, e regolò il diritto della madre a trascorrere con i figli parte del loro tempo e a tenerli con sè. Pose infine a carico di entrambi i genitori l’obbligo di contribuire ciascuno nella misura di 600 Euro mensili al mantenimento dei figli.

2. La Corte d’appello di Bologna, sulle impugnazioni di entrambe le parti, ha confermato la decisione di collocare i figli presso il padre, assunta dal Tribunale sulla scorta della CTU, in considerazione del disagio manifestato da entrambi i ragazzi per l’eccessiva tendenza della madre a coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno, contrastante con la loro esigenza di elaborare il cambiamento nei tempi dovuti; ha allungato il tempo di permanenza dei figli presso la madre e ha ridotto a 350 Euro mensili l’obbligo contributivo di quest’ultima. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perchè tardiva, la domanda della sig.ra F. di addebito della separazione al marito ed ha accolto, invece, la domanda di quest’ultimo di addebito della separazione a lei.

3. La sig.ra F. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il sig. N. ha resistito con controricorso.

La causa, inizialmente portata in Camera di consiglio su relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ipotizzava l’inammissibilità del ricorso, è stata dal Collegio rimessa alla pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno presentato anche memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi di ricorso, tutti attinenti alle statuizioni relative al collocamento dei figli della coppia presso il padre, sono inammissibili per la parte in cui si riferiscono all’affidamento del figlio G.L., riguardo al quale è cessata la materia del contendere essendo il giovane divenuto maggiorenne il (OMISSIS); il loro esame va pertanto svolto con esclusivo riferimento alla posizione della figlia F., tuttora minorenne.

2. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 155 c.c. e dell’art. 8 CEDU, si censura la conferma della collocazione dei figli della coppia presso il padre, con diritto della madre di vederli per due soli finesettimana al mese. Si contestano diffusamente le motivazioni addotte dalla Corte d’appello, sostenendo che ciò lederebbe il diritto dei minori alla bigenitorialità ed a mantenere stabili relazioni con la madre.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè si risolve in critiche di merito alle ragioni indicate nella sentenza impugnata quale fondamento della valutazione di preferibilità del collocamento dei ragazzi – e in particolare, per quanto qui rileva, della ragazza presso il padre.

3. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la statuizione con cui sono state ritenute legittime le audizioni dei minori ai sensi dell’art. 155 sexies c.c.. In particolare, quanto all’audizione di F., infradodicenne alla data in cui era stata assunta, si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla sua ritenuta capacità di discernimento.

3.1. Il motivo è infondato perchè la Corte d’appello ha invece spiegato che, quando il Tribunale dispose l’audizione, aveva già a disposizione la CTU, che descriveva la ragazzina come perfettamente consapevole e in grado di produrre una libera narrazione.

4. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia tratto argomenti di prova, a fondamento dell’opportunità della collocazione dei ragazzi presso il padre, dall’opposizione della madre all’audizione di F. da parte del giudice, ritenendo che la madre temesse che i figli confermassero quanto avevano già dichiarato al CTU (“Così quello che i due ragazzi hanno detto al CTU ne esce rafforzato da quanto accaduto davanti al giudice”, osserva testualmente la Corte). Con ciò la Corte avrebbe violato l’art. 116 c.p.c., che non può trovare applicazione allorchè siano in discussione diritti indisponibili dei minori.

4.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un’argomentazione dei giudici di merito non decisiva, ma meramente rafforzativa o di rincalzo.

5. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 151 c.c., comma 2 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si censura la statuizione di addebito della separazione alla ricorrente, basata dai giudici di appello su una sua relazione extraconiugale. Si lamenta, più specificamente, che la Corte d’appello:

a) nel considerare pacifica in causa la sussistenza di una relazione extraconiugale della sig.ra F., abbia tuttavia del tutto omesso di motivare in ordine alla circostanza decisiva della preesistenza di essa alla separazione, circostanza mai ammessa ed anzi espressamente contestata dalla ricorrente nelle sue difese;

b) abbia omesso l’esame di una ulteriore circostanza decisiva ai fini dell’addebito, ossia la crisi coniugale preesistente alla separazione, dedotta dalla ricorrente quale causa effettiva della intollerabilità della convivenza dei coniugi.

5.1. Il motivo è fondato.

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c., pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (ex multis, Cass. 28/09/2001, n. 12130; 16/11/2005, n. 23071; 27/06/2006, n. 14840).

Tanto premesso, quanto alla censura sopra indicata sub a) va rilevato che manca effettivamente, nella motivazione della sentenza impugnata, qualsiasi riferimento all’epoca in cui la sig.ra F. aveva intrapreso la sua relazione extraconiugale: elemento, questo, indubbiamente decisivo, chiaro essendo che soltanto una relazione intrapresa prima della separazione potrebbe essere stata causa della stessa.

Quanto alla censura sub b), va osservato che la Corte d’appello ha esaminato le deduzioni della ricorrente, relative alla mancanza di sostegno e aiuto da parte del marito, soltanto in relazione alla domanda di addebito a carico di lui proposta dalla moglie, e a tal fine le ha ritenute irrilevanti sia a causa dell’accertata inammissibilità di quella domanda, sia valutandole comunque insufficienti a dare ad essa fondamento, essendo “incentrate su pochi episodi isolati incapaci a dare un quadro complessivo dello stato di abbandono del sostegno maritale apprezzabile oggettivamente al di là della percezione con cui possa averlo vissuto la F.”. Un conto, però, è la valutazione se i fatti denunciati possano giustificare l’addebito al marito; ben altro conto è valutare se i medesimi fatti siano comunque rivelatori di una crisi tra i coniugi, che sia stata oggettivamente la causa della intollerabilità della loro convivenza a prescindere dalla colpa dell’uno o dell’altro. Quest’ultima valutazione è appunto mancata da parte della Corte d’appello.

6. In conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’affidamento del figlio delle parti G.L. e disattesi i primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del quarto motivo, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda di addebito della separazione alla sig.ra F. immune dalle deficienze sopra evidenziate al paragrafo 5.1.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’affidamento del figlio delle parti G.L.. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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