Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11448 del 01/06/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11448 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 1525-2015 proposto da:
CONDOMINIO GARAGE ATTIAS, in persona del suo
amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
ANGELEIT1, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE ANGELLA giusta procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente –

Con tro
COMUNE DI LIVORNO;

– intimato avverso la sentenza n. 1080/23/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE SEZIONE
DISTACCATA di LIVORNO del 26/05/2014, depositata il
28/05/2014;

Data pubblicazione: 01/06/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
In fatto
Il Condominio Garage Attias, costituito dai comproprietari del garage
sotterraneo sito in Livorno al di sotto della Piazza Attias, ha proposto

Comune di Livorno aveva accertato la TOSAP dovuta per l’anno 2009
(applicando le relative sanzioni) in ordine all’occupazione di suolo
pubblico determinata dall’apposizione di griglie di aereazione di detto
garage poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e
cedute da quest’ultimo in diritto di superficie ipogeo.
L’adita CTP ha rigettato il ricorso nel merito, rideterminando le
sanzioni.
Con sentenza depositata il 28-5-2014 la Commissione Tributaria
Regionale Toscana, sez. distaccata di Livorno, in parziale accoglimento
dell’appello del contribuente, ha confermato la decisione di primo
grado in ordine alla sussistenza dell’obbligo tributario, dichiarando
tuttavia non dovute le sanzioni stante l’obiettiva incertezza sulla
portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria; in
particolare, nel merito, la CTR ha, in primo luogo evidenziato che
“non risulta in atti il diritto reale di superficie relativamente alle griglie
di aereazione, essendo tra l’altro irrilevante che l’occupazione sia
irreversibile”, e che “nell’atto di convenzione del 1983 e nel rogito del
1985 non è fatto riferimento alle griglie in questione, in ordine ad un
eventuale trattamento fiscale di favore”; la CTR ha, inoltre, precisato
che “nemmeno risultano esistenti atti di trasferimento dal condominio
al demanio delle aree coperte da tali griglie”
Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso per
Cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
Ric. 2015 n. 01525 sez. MT – ud. 03-02-2016
-2-

ricorso dinanzi alla CTP di Livorno avverso avviso con il quale il

L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.
In diritto
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art. 360
n. 3cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs 15-114993 n.
507, deduce, riportando il contenute di alcune precedenti statuizioni di

un’apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea)
di tipo reversibile, la quale cioè incida sull’uso del bene, senza però
modificarne la natura né comprometterne la destinazione, lasciando
ripristinabile l’uso collettivo a seguito della cessazione del godimento
individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte
per il suo esercizio; nel caso di specie l’occupazione era invece da
ritenersi “irreversibile”, atteso che le griglie costituivano componente
naturale (indispensabile ed essenziale) del diritto di superficie ipogeo
regolato dalla su menzionata convenzione.
Il ricorso, che presenta profili di inammissibilità per difetto di
autosufficienza (in quanto nel ricorso non viene né compiutamente
riportato il contenuto della detta convenzione -essenziale per
comprendere esattamente i rapporti sottesi all’imposta in questione,
non essendo a tal fine sufficiente la esposta sintesi- né indicato dove la
convenzione medesima è stata prodotta nei gradi di merito, è
comunque (per quanto possa comprendersi dal contenuto del ricorso
medesimo) infondato nel merito.
Al riguardo va innanzitutto precisato che oggetto dell’avviso di
accertamento ai fini Tosap in questione non è (come sembra invece
intendere parte ricorrente nel momento in cui menziona alcuni
precedenti giurisprudenziali) l’occupazione di sottosuolo pubblico”
determinata dalla fabbricazione del garage sotterraneo realizzato in
forza della costituzione di un diritto di superficie ipogeo concesso dal
Ric. 2015 n. 01525 sez. MT ud. 03-02-2016
-3-

questa Corte, che l’occupazione, per essere tassabile, deve consistere in

Comune (v. citate sentenze S.C. 4976/1998, 3363/2002 e Corte
Appello Brescia 30-4-1987), ma solo e soltanto l’occupazione del suolo
pubblico determinata da griglie di aereazione posto sul detto suolo a
vantaggio del garage condominiale; non attinente al caso di specie,
riguardante (come detto) un diritto di superficie “ipogeo” (e cioè un

(Cass. 1114272015), secondo cui “il terreno concesso contrattualmente
dal Comune al contribuente in diritto di superficie non può essere
assoggettato a TOSAP per l’impossibilità di realizzare il presupposto
dell’imposta, consistente nell’occupazione di uno spazio pubblico, in
quanto, con la costituzione di un diritto di superficie, l’area viene “ab
origine” sottratta all’uso pubblico a favore del superficiario”; oggetto di
tale precedente è, infatti, l’ordinario diritto di costruire sopra il suolo,
nel qual caso si verifica effettivamente la sottrazione “ah origine” del
suolo all’uso pubblico, atteso che, in tale ipotesi, con la stessa
concessione del diritto di superficie ( e cioè del diritto di costruire
sopra il suolo), viene meno anche l’uso pubblico del suolo..
Ciò posto, va poi rilevato che, per costante principio di questa Corte,
in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del
D.Lgs. 15 novembre’ 1993, n. 507, nell’occupazione che comporti
un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.
Siffatto presupposto è stato realizzato nell’ipotesi in esame, atteso che
con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto
collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso
collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette
griglie, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a
vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del
Condominio.
Ric. 2015 n. 01525 sez. MT ud. 03-02-2016
-4-

diritto di costruire al di sotto del suolo), è il precedente di questa Corte

Né può ritenersi che l’apposizione di dette griglie costituisca
“occupazione irreversibile”, atteso che le stesse, pur incidendo (come
detto) sull’utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e
non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di
eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non

può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il
godimento individuale, con ripristino dell’uso collettivo.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In mancanza di attività difensiva del Comune, non si provvede sulle
spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art.
13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato Pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Cos’

Roma il 3-2-2016
Il P sidente
Dott. Matdello Iacobellis

connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo ben

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