Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11447 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 25/05/2011), n.11447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CAPITALIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Su alcune somme pagate nel 1988 dal Banco di S. Spirito alla dott.ssa A.P. a titolo di onorari per prestazioni professionali, il Banco omise di effettuare le ritenute alla fonte. La dott.ssa A. provvide peraltro ad effettuare essa stessa il versamento di tali imposte nel 1989. Gli stessi versamenti vennero poi effettuati dal Banco nel 1995 in qualità di sostituto di imposta.

Data l’avvenuta duplicazione dei pagamenti, la banca chiedeva il 14 ottobre 1996 all’erario il rimborso anche in forza di procura della sig.ra A.. Contro il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria la banca di Roma, che aveva incorporato il Banco di Santo Spirito, propose ricorso che venne dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale. La pronunzia venne appellata dalla spa Capitalia, nel frattempo subentrata, e la Commissione tributaria regionale ha accolto nel merito la domanda di rimborso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 sostenendo la decadenza prevista da tale norma per il decorso del termine di 18 mesi dal versamento. Secondo il ricorso il versamento da prendere in considerazione al fine della decorrenza del termine di decadenza suddetto è il versamento indebito e pertanto, in caso di duplice versamento, il termine decorre dal secondo versamento solo se il primo può essere configurato come pagamento non indebito ma dovuto. Se invece è il primo versamento a dover essere considerato indebito è da esso che decorre il termine decadenziale in questione. Nella specie, secondo la ricorrente, il versamento effettuato dalla signora A. non era dovuto e quindi il termine decadenziale per la richiesta di rimborso decorreva da esso ed era ampiamente scaduto.

La censura non merita seria considerazione. Anche a voler accettare l’impostazione dell’agenzia ricorrente – che è invece assai opinabile in primo luogo sul piano della correttezza è di immediata evidenza che il versamento dell’imposta effettuato dal sostituito non può essere considerato indebito trattandosi di un pagamento effettuato dal contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 840,00 più 200,00 Euro per esborsi.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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