Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11447 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.10/05/2017),  n. 11447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21979/2009 R.G. proposto da:

FONDAZIONE E.N.P.A.M. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

MEDICI E ODONTOIATRI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del presidente

prof. P.E. G., rappresentata e difesa, per procura speciale

in calce al ricorso, dall’avv. Dario Tedeschi ed elett.te dom.ta

presso lo studio del medesimo in Roma, Viale dell’Università n. 27;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. – intimato avverso la sentenza n. 3010/08

della Corte d’appello di Milano depositata il 14 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, rigettando l’impugnazione dell’E.N.P.A.M. – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto l’opposizione proposta dall’ente allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., al quale il credito dall’opponente, maturato in relazione a una complessa operazione di compravendita di immobili, era stato ammesso per una somma largamente inferiore a quella richiesta.

L’E.N.P.A.M. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, cui non ha resistito il fallimento intimato.

Questa Corte, all’udienza del 29 ottobre 2015, ritenuta la nullità della notificazione del ricorso, ha disposto il rinnovo della stessa; quindi, non risultando eseguito tale rinnovo, è stata fissata una nuova udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Poichè risulta omesso il rinnovo della notifica del ricorso nel termine fissato nell’ordinanza che l’aveva disposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

In mancanza di attività difensiva della controparte non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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