Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11446 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26932-2055 proposto da:

T.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso io studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

lo rappresenta e di fende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASALBORGONE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROKA VIA COSSERTA 5, presso lo stadio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 28/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’avv. LUCISANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona de. Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Il Comune di Casalborgone notificava, in data 5 2.7.2001 a T. G.P. avviso di liquidazione I.C.I., n. (OMISSIS), per gli anni dal 1994 al 2000, con il quale veniva recuperata una maggiore imposta relativa a unità immobiliari di proprietà del contribuente nel territorio di quel comune senza l’applicazione degli interessi e delle sanzioni ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 per un importo complessivo di Euro 845.44.

Detto atto veniva impugnato dai contribuenti innanzi alla C.T.P. di Torino con molteplici censure ed, in particolare per quanto ancora rileva nei presente giudizio, si lamentava che: 1) l’atto impositivo era stato sottoscritto da persona priva di qualifica dirigenziale; 2) che il Comune avrebbe dovuto emettere un avviso di a eccitamento e non di liquidazione; 3) il difetto di motivazione dell’atto impositivo in relazione all’applicazione dell’imposta a fronte della mancata allegazione delle deliberazioni con cui l’Ente aveva determinato le aliquote applicate; 4) che l’avviso di liquidazione doveva essere dichiarato nullo essendosi maturata la prescrizione dei termini in relazione all’anno 1994: 5) l’omessa indicazione nella relata di notifica del luogo in cui era stata eseguita e della prova della qualifica del messo comunale: 6) difetto di rappresentanza del difensore del Comune: 7) l’assenza dello ius postulandi dello stesso.

Si costituiva il Comune affermando la legittimità del suo operato.

La C.T.P. rigettava il ricorso, compensando le spese.

La C.T.R. respingeva l’appello proposto dal contribuente, condannandolo alle spese di ambedue i gradi del giudizio.

Avverso detta decisione T.G.P. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

Il Comune di Casalborgone resiste controricorso.

Diritto

Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del controricorso perchè notificato fuori termine. Il ricorso dei contribuente, infatti, notificato a mezzo del servizio postale, è stato ricevuto dal Comune per come risulta dall’avviso di ricevimento, il 27.10.2005, mentre il controricorso, anch’esso notificato a mezzo posta, è stato spedito soltanto il 28.12.2005, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c..

Con i primo motivo del ricorso si deduce la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, commi 2 e 3, art. 107, comma 2 e 3, e dell’art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, nonchè omessa ed insufficiente motizione per non essere stata prodotta la delibera della Giunta comunale che con ieri va la funzione di responsabile del tributo al funzionario firmatario del provvedimento e la mancanza della qualifica dirigenziale in capo allo stesso.

La censura è infondata.

Stante la natura di ano pubblico della delibera di designazione e di conferimento al funzionario preposto delle funzioni e dei poteri per l’esercizio dell’attività di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta de qua, non occorreva nè l’allegazione all’avviso nè la produzione in giudizio salvo la contestazione e l’espressa richiesta da parte del ricorrente, questioni non avanzate nei pregressi gradi di giudizio, salvo la doglianza della mancanza di legittimazione del funzionario perchè non in possesso della qualifica dirigenziale.

Anche la censura relativa alla mancanza della qualifica dirigenziale del funzionario che aveva emesso l’avviso di liquidazione per cui è causa è infondata.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 prevede che: Con Delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; …” Dalla chiara lettera di detta norma, da considerarsi legge speciale rispetto a quelle invocate dai contribuenti e pertanto, applicabile nella specie, si deduce che non occorre la qualifica dirigenziale per funzionari preposto alla gestione ed alle altre attività amministrativa inerenti l’I.C.I..

Nello stesso motivo, parte ricorrente lamenta, inoltre, anche l’illegittimità o quantomeno l’inefficacia della Delib. Giunta Comunale 3 ottobre 1999 con la quale sarebbero state attribuite alla C.D. le funzioni dirigenziali in quanto tale provvedimento era stava emesso ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. (Ndr: testo originale non comprensibile), articolo che era stato successivamente abrogato con il D.Lgs. n. 567 del 2000, per cui ai sensi di tale ultima normativa per essere legittima detta nomina avrebbe dovuto essere emessa con provvedimento sindacale.

Come sopra già riferito l’art. 11 e’ norma tributaria speciale, la quale da una parte prevede che tale incarico vada conferito con provvedimelo della Giunta dirigenziale e dall’altro non stabilisce la necessità della qualifica dirigenziale per la gestione del servizio I.C.I. , a differenza del D.Lgs. n. 467 del 2000, artt. 107 e 109 (T.U. sull’ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna.

Conseguentemente, non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè in via espressa, in quanto non contemplato dall’art. 274 del predetto T.U., nè per incompatibilità, essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso da una norma posteriore di carattere generale (cfr. Cass. civ. sent. n. 23583 del 2009). Peraltro, una volta emesso un provvedimento amministrativo ai sensi della normativa applicabile ratione temporis, se successivamente la stessa venga abrogata, tale abrogazione non travolge la validità degli atti emessi durante la sua vigenza, salvo espressa previsione, non esistente nella specie.

Con la seconda censura si lamenta la violazione e valsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, terzo periodo, la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, nonche’ omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che legittimamente il Comune aveva emesso nella specie avviso di liquidazione anzichè un avviso di accertamento come dovuto, trattandosi di fabbricati già iscritti in catasto fin dal 1.1.1993.

Il motivo e’ infondato.

Legittimamente il Comune ha emesso un avviso di liquidazione anzichè di accertamento in rettifica, in quanto, nella specie, non vertendosi in materia di omessa o infedele dichiarazione l’ente locale, adempiendo le proprie funzioni di controllo a seguito di presentazione di dichiarazione per il 1994, aveva riscontrato il pagamento di una minore somma rispetto al dovuto, per cui detto avviso era finalizzato al recupero della differenza d’imposta non versata a seguito dell’attribuzione delle rendite definitive, mai notificate al contribuente. Conseguentemente si era proceduto al recupero dell’imposta senza interessi e senza l’irrogazione delle sanzioni ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e la mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, secondo periodo, nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. ritenuto incongruente la doglianza del contribuente in relazione alla dedotta mancata allegazione delle delibera del Comune in quanto incentrato sulla sola base imponibile, mentre sostiene il ricorrente era stata lamentata detta mancata allegazione in relazione alle aliquote applicate.

Detto motivo è infondato.

Infatti è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui:”In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 2 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupporti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”. (cfr., ex multis, cass. civ. sent.

n. 25371 del 2008).

Con la quarta doglianza si denuncia la violazione e la mancata applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 158, comma 3, nonchè art. 18, comma 4, primo periodo, e la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4, e sempre art. 18, comma 4. secondo periodo, nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che per l’annualità 1994 non fosse maturata la decadenza.

La doglianza è infondata.

Nella specie, non risulta maturata la decadenza del potere impositivo del Comune per l’annualità 1994. Il termine di decadenza per l’attivita’ di liquidazione e di accertamento dell’I.C.I. è stata oggetto negli anni di numerosi intesemi legislativi che hanno spostato senza soluzione di continuità i termini per lo svolgimento di dette attivita’ e tale argomento è stato anche più volte oggetto di statuizione da parte di questa Corte che ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di ICI a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce, nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, notificando l’avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative – sanzioni ed interessi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia. Per l’anno 1994, relativamente al quale la dichiarazione doveva essere presentata nel 1995, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento era fissata al 31 dicembre 1997;

tale scadenza era prorogata di un anno dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 59 e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per quanto riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, i rispettivi termini di decadenza erano fissati al 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2000. Con riferimento alla situazione relativa all’anno 1993. invece, il termine di decadenza doveva considerarsi fissato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 o della L. n. 146 del 1998, art. 3, comma 1, al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per gli anni 1993, 1994 e 1995, il termine di decadenza, già fissato al 31 dicembre 1998, è stato prorogato al 31 dicembre 1999″; dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6 e, successivamente al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 448 del 1999, art. 30, comma 10” (cfr., per tutte sent. n. 16714 del 2007). Occorre, infine, aggiungere che detto ultimo termine è stato ulteriormente prorogato con la L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4 fino al 31.12.2001, che, peraltro, prevedendo la proroga in via generale non fa alcuna distinzione in ordine al momento dell’attribuzione della rendita catastale, come sostenuto invece dal contribuente.

Quanto infine all’eccezione avanzata in ordine al fatto che le leggi di proroga, pur essendo emanate prima del 1 gennaio, entrano in vigore solo a quella data, e quindi a termine già scaduto il 31 dicembre, trattandosi di leggi finanziarie o di collegati alle stesse, questa Corte ha invece ritenuto che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, ed al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 448 del 1998, art. 30, comma 10, (che ha coinvolto nella proroga anche i termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999 ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo. (cfr. Cass. civ. nn. 3393 del 2008 e 13342 del 2009).

Con il quinto motivo si deduce la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, secondo periodo, e dell’art. 138 e 148 c.p.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica dell’avviso di liquidazione, malgrado che nella stessa non fosse stato indicato il luogo ove sia stata eseguita, onde ritenere legittima la dazione dell’atto al coniuge del contribuente ed in assenza dell’indicazione che il soggetto notificatore fosse messo comunale.

Il motivo è infondato.

La denuncia della mancanza di tali indicazioni appare pretestuosa, non essendo richiesta, a pena di nullità da alcuna norma e potendosi lo stesso desumersi dal complessivo contenuto della relazione, come nel caso, di consegna a mani ad un “familiare convivente” (nella specie, coniuge), cioè di persona munita di qualità necessariamente implicante la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario, con la conseguenza che l’omessa indicazione, nella relazione, di tale luogo non determina nullità della notificazione – non comminata dall’art. 160 c.p.c. -, ma mera irregolarità formale., ove colmabile con riferimento alle risultanze dell’atto, (cfr., sent.

n. 3281 del 1996, 6923 del 2002 e 3230 del 2005).

Peraltro, lo stesso fatto che la notifica era stata eseguita da messo comunale indicava senza alcun dubbio che tale incombente procedurale era staio eseguito nel Comune di Casalborgone, dato che i messi comunali possono provvedere alle notificazioni degli atti solo nell’ambito del territorio cui appartengono, nè alcuna eccezione era stata sollevata dal destinatario che, infine, impugnando l’atto ha provato che detta notifica era andata a buon fine.

Con il sesto e settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, si lamenta la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2 , secondo periodo, e comma 3, art. 12, comma 2, e degli artt. 139 e 148 c.p.c., nonchè omessa od insufficiente motivazione per avere ritenuto Corte legittima la costituzione del difensore del Comune sia in primo grado, malgrado la delega conferita direttamente dalla Giunta ed in secondo grado nonostante che nella procura del Sindaco, la sottoscrizione non era stata autenticata.

Detta pronuncia è inammissibile oltre che infondata.

I motivi infatti sono privi di autosufficienza non essendo stata trascritta quella parte degli atti oggetto della censura; peraltro, l’omessa pronuncia in ordine alla legittimità della costituzione del difensore del Comune in primo grado ritenuta non conforme alle disposizioni di legge, è giustificata dal fatto che nell’economia generale del giudizio risulta irrilevante, trattandosi della costituzione del convenuto in un grado pregresso e, quindi, non rilevante ai fini della decisione. Per quanto invece attiene alla costituzione in giudizio innanzi alla C.T.R., risulta dalla stessa sentenza che il Sindaco, peraltro rappresentante legale del Comune, era stato autorizzato sia a resistere in giudizio che a delegare il difensore.

Il ricorrente contesta, inoltre, il fatto che la delega sottoscritta dal Sindaco non fosse stata autenticata dallo difensore. Tale obiezione e’ irrilevante in quanto è principio di diritto consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui:

“Nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dalla parte per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell’atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l’autenticita’ della sottoscrizione. (sentt., nn. 17845 del 2007 e 6591 del 2008).

Nella specie non risulta che il contribuente abbia mai messo in dubbio l’autenticità della sottoscrizione.

Peraltro, solo per completezza di esposizione, occorre aggiungere che agli atti risulta il deposito in data 30.1.2006 della delibera della Giunta comunale, datata 23.11.2005, con la quale si delibera di recepire e convalidare, in via preliminare tutti gli atti processuali posti in essere nei precedenti gradi di giudizio dal dott. Striglia Massimo difensore del Comune, e di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio innanzi a questa Corte avverso il ricorso di T. G.P. ed a delegare due difensori; tale autorizzazione può intervenire con effetto sanante “ex tunc”, fino all’udienza di discussione della causa. (sent. nn. 20820 del 2006 e 15603 del 2001).

Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione e la mancata applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2 il il contribuente si duole del fatto che, pur in assenza di ricorso incidentale da parte del Comune, la C.I.R. si sia pronunciata sulla condanna alle spese per ambedue i gradi di giudizio e per avere ecceduto sull’importo rispetto alla richiesta avanzata dalla difesa.

L’ultimo motivo e parzialmente fondato.

E infondata la doglianza relativa alla condanna alle spese in assenza di richiesta avanzata con appello incidentale, infatti essendo il Comune risultato completamente vittorioso in primo grado, non occorreva alcuna impugnativa non dovendo avanzare alcuna censura nei confronti della decisione emessa dalla C.T.P..

Lamenta, inoltre, il ricorrente la pronuncia ultra petita della C.T.R. in ordine alla liquidazione delle spese nei confronti dei Comune per avere la stessa liquidato una somma superiore a quella richiesta dal difensore dell’Ente con la propria notula. Tale rilievo è esatto, infatti, dagli atti risulta che il difensore del comune aveva richiesto Euro 580,60 per onorari per ambedue i gradi del giudizio, mentre la C.T.R. ha condannato i contribuenti al pagamento delle competenze di secondo grado liquidando però Euro 600,00, quindi in misura superiore a quanto richiesto. Conseguentemente il compenso va adeguato in Euro 280,30 come da notula presentata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine all’unica doglianza accolta, la Corte può decidere in merito ex art. 384 c.p.c..

Tutto ciò premesso , dichiarata assorbita ogni altra censura, va accolto solo l’ultimo motivo di ricorso e rigettati tutti i precedenti. Le spese di legittimità vanno compensate stante la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del Comune, accoglie l’ottavo motivo del ricorso del contribuente, rigetta gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore del Comune, le competenze di appello in Euro 280,30, oltre spese generali ed accessori di legge.

Compensa le spese di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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