Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11445 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 25/05/2011), n.11445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.N. Elettivamente dom.to in Roma, Via del Corso, n.

504, nello studio dell’Avv. Lo Russo Michele; rappresentato e difeso

dall’Avv. PAGLIA Antonio, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, n. 7705,

depositata in data 3 ottobre 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 1

dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore del ricorrente, Avv. Paglia;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rinvio per

l’integrazione del contraddittorio e, in subordine, per il rigetto

del ricorso.

Fatto

1. – T.N. impugnava l’avviso di accertamento notificato in data 29 ottobre 1993 con il quale l’Ufficio l’Ufficio II.DD. di S. Angelo dei Lombardi rettificava il proprio reddito di impresa relativamente all’anno 1984, eccependo che si era verificata decadenza.

L’ufficio, costituitosi, eccepiva che il termine per l’accertamento doveva intendersi prorogato per tre anni, ragion per cui non si era verificata alcuna decadenza.

1.1 – La Commissione di 1^ grado rigettava il ricorso. La Commissione di 2^ grado di Avellino, accogliendo l’appello proposto dal contribuente, osservava che, poichè nell’anno 1985 era avvenuta la trasformazione dell’impresa familiare di cui il T. era titolare in società in nome collettivo, soggetta a contabilità ordinaria, non ricorreva il differimento del termine previsto dal D.L. n. 69 del 1989, non essendo applicabile l’art. 14, che prevedeva la regolarizzazione del periodo compreso fra il 1983 e il 1987.

1.2 – La Commissione tributaria centrale, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo il ricorso proposto dall’Ufficio, affermava la legittimità dell’accertamento, rilevando – sulla base dell’esame di una scrittura privata autenticata in data 28 settembre 1985 – che non si era verificata una trasformazione dell’impresa familiare in società in nome collettivo, ma la costituzione di una nuova società, mediante il conferimento dell’intera azienda costituente impresa familiare.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il T., sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate, pur non presentando controricorso, hanno depositato atto di costituzione.

Diritto

2. – Deve preliminarmente rilevarsi che, essendo stato correttamente il ricorso notificato al Ministero dell’economia e delle finanze, per essere il giudizio di merito iniziato prima del 1 gennaio 2001, (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006), non mette conto di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, sia pure al mero fine di determinare l’opponibilità del giudizio nei suoi confronti, tenuto conto del predetto “atto di costituzione” anche a suo nome.

2.1 – Con il primo motivo si deduce violazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1989, art. 19 convertito con L. n. 154 del 1989 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.2 – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.3 – Detti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in considerazione della loro intima connessione, sono infondati.

Il T. afferma, in sostanza, che, proprio a seguito della “trasformazione” dell’impresa familiare in società in nome collettivo nell’anno 1985, non poteva considerarsi applicabile la proroga disposta – solo ai soggetti in contabilità semplificata per l’intero periodo compreso fra il 1983 e il 1987 – dal D.L. n. 69 del 1989, ragion per cui, anche a voler considerare la sospensione prevista dalla L. n. 413 del 1991, l’accertamento era stato notificato quando ormai l’amministrazione era decaduta dal relativo potere. La Commmissione centrale afferma che, non essendosi il T. avvalso della facoltà del D.L. n. 69 del 1989, art. 14 convertito nella L. n. 154 del 1989, costandovi la costituzione della società in nome collettivo nell’anno 1985, trova applicazione la proroga dei termini per l’accertamento prevista dal citato D.L. n. 69 del 1989, art. 19.

Devesi in primo luogo rilevare che, a seguito del conferimento dell’azienda che apparteneva all’impresa familiare di cui il T. era titolare alla società in nome collettivo all’uopo costituita, si era creato, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, un nuovo soggetto (Cass., 3 maggio 2001, n. 6202;

Cass. 10 marzo 1990, n. 1963; 21 dicembre 1998, n. 12739), in quanto il conferimento d’azienda non determina la successione nell’universum ius del conferente, che non perde la propria individualità, essendo la successione limitata ai rapporti relativi all’esercizio dell’impresa che non abbiano carattere personale, e, quindi, estranea a tutti gli altri rapporti imputati dall’imprenditore individuale.

Non è seriamente contestabile, ed assume decisiva rilevanza, il fatto che per gli anni 1983 e 1984 il T., nell’indicata qualità, si era avvalso del regime di contabilità semplificata.

Il richiamato D.L. n. 69 del 1989, art. 19 prevede che i termini per l’accertamento dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all’art. 14 che non si sono avvalsi del differimento del termini ivi previsto”. A sua volta, il precedente art. 14 prevede che “Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata al fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso versamenti di imposta già eseguiti”. La corretta lettura di tali norme, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. , 16 giugno 2006. n. 14039; Cass., 30 luglio 2002, n. 11232), è nel senso che i contribuenti che avevano optato per il regime di contabilità semplificata potevano godere del differimento fino al 30 settembre 1989 del termine per gli adempimenti in relazione alle annualità per le quali avevano optato per tale regime; per coloro che non si fossero avvalsi di tale facoltà, spostando quindi automaticamente in avanti, con la nuova dichiarazione, il termine per l’accertamento, quest’ultimo è stato prorogato ex lege, limitatamente agli anni 1983 e 1984, di tre anni.

Poichè il contribuente per gli anni 1983 e 1984 era in regime di contabilità semplificata, avendo optato per il regime ordinario solo a decorrere dal 1985, e non ha usufruito del differimento concesso dal citato art. 14, per le sue dichiarazioni relative agli anni in questione i termini sono stati prorogati ed erano ancora pendenti – come riconosce lo stesso T., pur contestando la ricorrenza della proroga – alla data della notificazione dell’accertamento.

Non si provvede in merito alle spese processuali, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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