Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11445 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5062-2019 R.G. proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO

4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositato il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che conclude

chiedendo dichiararsi, in accoglimento del proposto ricorso, la

competenza per territorio della Corte d’Appello di Roma, con le

conseguenti statuizioni.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Roma, con decreto depositato il 23 gennaio 2019, emesso all’esito di opposizione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, da A.M., ha dichiarato la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio della Corte di appello di Perugia a norma della legge cit., art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, trattandosi di competenza territoriale per giudizio c.d. “equa su equa” svoltosi dinanzi alla predetta Corte di appello.

Avverso il decreto pronunciato dalla corte capitolina l’ A. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., notificato il 5 febbraio 2019, con il quale ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 (con riferimento agli artt. 38 e 50 c.p.c.), sul presupposto che nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto era stato incardinato dinanzi alla Corte di appello di Roma, quest’ultima non avrebbe potuto dichiarare la propria incompetenza.

L’Amministrazione della giustizia non ha svolto attività defensionale.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il formulato ricorso risulta basato su argomenti giuridici riferiti al pregresso testo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, sulla scorta del quale, in effetti, la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso la Corte di appello in cui aveva avuto inizio il c.d. processo presupposto (con riguardo al previsto criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p.), nel mentre, nella fattispecie, trova applicazione “ratione temporis”, per essere stato il ricorso per equa riparazione depositato il 10 luglio 2018 – diversamente da quanto osservato dal P.G. – il nuovo disposto dell’art. 3, stesso comma 1, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. g), in vigore dal 1 gennaio 2016 (v. in termini, Cass. 5 aprile 2019 n. 9721).

Infatti, quest’ultima disposizione normativa come novellata pone riferimento ai fini della determinazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione – al distretto della Corte di appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto (e non più a quello cui appartiene il giudice avanti al quale lo stesso giudizio è stato introdotto), in tal senso dovendosi intendere – sul piano giuridico rilevante ai fini in questione

– che il nuovo criterio di radicamento della competenza del giudice deve coincidere con quello della sede del distretto della Corte di appello dinanzi al quale si è celebrata la trattazione del processo presupposto ed è stata emanata la conseguente decisione.

Ne consegue che per la controversia in questione, essendosi pacificamente svolto, nei termini sopra illustrati, il giudizio presupposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che lo ha definito nel merito con l’adozione di relativo decreto, la competenza territoriale inderogabile a conoscere del procedimento di cui trattasi appartiene alla stessa, come correttamente ritenuto dalla Corte laziale nell’impugnato decreto.

Opinato, quindi, che, per effetto di detta statuizione, il ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto, dichiarata nel merito la competenza della Corte di appello di Perugia e con assegnazione del termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la conseguente riassunzione dinanzi al suddetto giudice dichiarato competente.

Non occorre adottare in questa sede alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza territoriale inderogabile della Corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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