Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11445 del 01/06/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11445 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12133-2013 proposto da:
A2A SPA 11957540153, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARCHIMEDF, 112, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGR1NI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAuDio
DAMOLI, GILDA PISA, I ORENZO CANTONE, ANDREA
DELJ’OiMARINO, giusta procura speciale a margine del ricorso -,
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio
e quale procuratore speciale della Società di Cartolarinazione dei Crediti
INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA,29,

Press°

l’AVVOCATURA

CENTRALE

Data pubblicazione: 01/06/2016

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE,
DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– con troricorrente

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata sul ricorso 12542-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio
e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti
INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCA RI A ,29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE
DR ROSE, ANTONINO SGROI, LEL10 NlikRITATO, CARLA
D’ALOISIO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
A2A SPA 11957540153, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGRINI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO
DAMOLI, ANDREA DELL’OMARINO, LORENZO CANTONE,
GILDA PISA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– con troricorrente –

Ric, 2013 n. 12133 sez. ML – ud. 18-11-2015

-2-

nonché contro

avverso la sentenza n. 340/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 20/03/2012, depositata il 04/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PA GETTA;

dell’INPS che si riporta agli scritti.

Fatto e diritto
Con sentenza n. 766 /2009 il Tribunale di Milano ha respinto il
ricorso in opposizione avverso cartella esattoriali con la quale alla
opponente A2A s.p.a. era ingiunto il pagamento di somme a titolo di
contributi omessi e relative sanzioni.
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione, nel
resto confermata, ha dichiarato non dovuti i contributi per maternità e
relative sanzioni .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso AIA s.p.a. sulla
base di nove motivi ; l’INPS, anche quale procuratore si SCCI s.p.a ,
ha resistito con tempestivo controricorso. Equitalia Nord. s.p.a., già
Equitalia Esatti s.p.a., è rimasta intimata.
Avverso la medesima decisione ha proposto separato ricorso l’INPS,
anche quale procuratore della SCCI s.p.a. sulla base di un unico
motivo; . A2A s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso.
Equitalia. Nord. s.p.a., già Equitalia Esatti s.p.a., è rimasta intimata.
Il Consigliere Relatore, in entrambe le relazioni depositate ha concluso
per la manifesta infondatezza dei ricorsi .
A2A s.p.a. ha depositato rinunzia al ricorso per cassazione

Ric, 2013 n. 12133 sez. ML – ud. 18-11-2015
-3-

udito l’Avvocato Giuseppe Matano (delega avvocato Sgroi) difensore

Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.
civ., la riunione delle impugnazioni
Il ricorso della società deve essere dichiarato inammissibile .
In carenza di prova della rituale notifica a controparte dell’atto di

della raccomandata A.R. ma non anche alla ricezione della stessa da
parte dell’istituto controricorrente), non può farsi luogo alla
dichiarazione di estinzione del processo..
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti
di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti
costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione
del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare
l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere,
comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere.( cfr. Cass. n.
2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n. 3876 del 2010 , n.
23685 del 2008, n. 3456 del 2007 ,n. 24514 del 2006, n. 15980 del
2006,n. 22806 del 2004).
In considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi è
ragione di discostarsi, il ricorso della società va, pertanto, dichiarato
inammissibile. La dichiarazione in udienza della difesa INPS di avere,
comunque, interesse alla decisione sul ricorso della società, non è
ostativa alla declaratoria di inammissibilità.. Invero dalla decisione nel
merito del ricorso l’istituto previdenziale non potrebbe conseguire
alcun risultato giuridicamente utile, ulteriore rispetto al passaggio in
giudicato della sentenza di appello nei capi investiti dal ricorso della
società. Né all’udienza ò stato esplicitato dall’INPS la esistenza di un
Ric. 2013 n. 12133 gez. ML ud. 18-11-2015
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rinunzia (in atti risulta versata solo documentazione relativa all’invio

interesse qualificato ad ottenere comunque una pronunzia nel merito
del ricorso di controparte.
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. Civ. e degli artt. 132 e 156 cod.

questione relativa alla contribuzione per maternità, estranea alla
materia del contendere . L’assunto dal quale muove l’istituto
ricorrente è fondato nel senso che, come si evince dalla ricostruzione
della vicenda processuale operata in ricorso e come confermato
ripetutamente dalla sentenza di appello la quale dà espressamente atto
che in dispositivo si è fatto erroneamente riferimento anche ai
contributi per maternità, non richiesti con la cartella esattoriale
opposta e non oggetto di causa, la questione attinente alla
contribuzione per maternità non era stata devoluta al giudice di appello
in quanto estranea alla materia del contendere .
Il ricorso dell’IN PS è quindi da accogliere. conseguendone la
cassazione senza rinvio della decisione in relazione al motivo accolto ,
Le spese del giudizio sono interamente compensate in considerazione
del comportamento processuale della società e dell fatto che la
statuizione cassata in accoglimento del ricorso dell’INPS non è
ascrivibile al comportamento processuale della società

P.Q.M.
La Corte riunisce al presente ricorso il ricorso iscritto al n. RG
12542/2013 . Dichiara inammissibile il ricorso di A2A s.p.a. . Accoglie
il ricorso dell’INPS e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto.
Ric. 2013 n. 12133 sez.
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ud. 18-11-2015

proc. Civ. per avere la Corte di appello pronunziato in ordine alla

Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussisterma dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente A2A s.p.a ,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma, 18 novembre 2015

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