Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11444 del 30/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 30/04/2019), n.11444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4315/2012 R.G. proposto da:

R.V., rappresentato e difeso, dall’Avv. Pasquale

Pacifico giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Mario Pettorino, in Roma

Via Val D’Ossola, n. 100.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/28/11 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, sez. 28, depositata in data 21/02/2011, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2019

dal Consigliere Dott.ssa d’Angiolella Rosita.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito, per brevità, CTP), R.V., ditta esercente attività edile, impugnava gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2001-2002-2003 emessi sul presupposto, a suo dire non veritiero, che F.L. avesse lavorato alle dipendenze della società senza soluzione di continuità.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’amministrazione finanziaria non aveva provato l’effettività dal lavoro continuativo svolto dal F. alle dipendenze il ricorrente.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’Ufficio ribadendo l’unicità del rapporto senza soluzione di continuità; la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, per brevità CTR), con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello dell’ufficio così motivando: “L’appello è fondato e va accolto. A tale determinazione la Commissione perviene raccogliendo il rilievo più volte affermato dall’Ufficio per il quale: “Lo sgravio operato dall’Inali è stato effettuato in esito ad una sentenza del Tribunale che riguarda un processo avente ad oggetto una cartella di pagamento e parti in causa il ricorrente e l’Inail ed estinto per cessata materia del contendere in seguito ad un sopraggiunto accordo tra le parti in causa. In esito a tale sentenza pertanto la cartella è stata sgravata dall’Inail in quanto gli addebiti di propria competenza avevano trovato già sito positivo grazie all’intervento dell’ispettorato del lavoro…ma…le determinazioni del relativo verbale di ispezione hanno riguardato esclusivamente materia di normativa sul lavoro e non vi è alcun legame con il recupero erariale per ritenute non versate accertato con gli atti impugnati”.

R.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso, R.V. censura la sentenza della CTR deducendone la nullità, per violazione dell’art. 2697 c.c.nonchè per insufficiente ed illogica motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo il contribuente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, provato la occasionalità delle prestazioni lavorative del dipendente F.L..

Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 116 e 635 c.p.c., l’insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, per non aver la CTR tenuto conto di tutti gli elementi probatori, a favore del contribuente, acquisiti agli atti.

Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 654 c.p.p. nonchè per insufficiente ed illogica motivazione, avendo il giudice monocratico di Pozzuoli assolto il R. dal reato di omissione contributiva per gli anni 2001/2005, e non avendo la CTR considerato che il giudizio penale ha efficacia nel giudizio amministrativo civile e tributario qualora si tratti di questioni che abbiano ad oggetto la stessa situazione controversa. Con il quarto motivo rileva ancora la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e per insufficiente ed illogica motivazione, per non aver i giudici di secondo grado fatto retta applicazione degli articoli di legge riguardanti le presunzioni ed il riparto dell’onere probatorio.

In primo luogo, va dato atto dell’ammissibilità ricorso in quanto esso, seppur ha cumulato in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ha comunque evidenziato specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

Ciò posto, la fondatezza e il conseguente accoglimento del primo motivo ricorso, comportano l’assorbimento delle ulteriori censure. Com’è evidente dalla motivazione della CTR su riportata per esteso, i giudici hanno fondato la ratio decidendi sull’efficacia presclusiva dello sgravio operato dall’Inail, in quanto sarebbe stato effettuato in esito ad una sentenza del Tribunale relativa ad un processo avente ad oggetto cartella di pagamento tra le parti in causa e l’INAIL, poi estinto per cessazione della materia del corrente. In più, i Giudici di seconde cure, hanno ritenuto che le risultanze del verbale dell’Ispettorato del Lavoro, poste a fondamento delle difese del contribuente, fossero irrilevanti in quanto avrebbero riguardato esclusivamente sanzioni in materia di normativa sul lavoro e non il recupero erariale per ritenute non versate, di cui agli avvisi di accertamento oggetto di lite.

Orbene, non v’è chi non veda come la CTR non abbia fatto buon Governo delle regole di riparto dell’onere probatorio e delle regole in materia di prova presuntiva. Secondo i principi affermati costantemente da questa Corte, in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e s.s. e art. 2697 c.c., comma 2.

Nella specie – in cui si controverte sulla legittimità dell’avviso di accertamento per ritenute non versate – nonostante lo stesso accertamento sia stato fondato sulle verifiche della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato del lavoro, e nonostante lo stesso ricorrente pone a fondamento della sua opposizione, come prova contraria, l’accertamento dell’Ispettorato del Lavoro del 13/04/2005 nonchè la dichiarazioni sostitutive di notorietà del dipendente F., per provare che le prestazioni rese dal dipendente F.L., per conto del R., erano trimestrali per ogni anno solare e non continuative, la CTR, travalicando le regole di cui agli artt. 2697 e 2727 c.c. e s.s., non compie alcuna valutazione degli elementi a probatori offerti dal contribuente, fermandosi allo sgravio che peraltro – come pure indicato nel controricorso dell’Agenzia- riguardava altre annualità (2004/2005) diverse da quelle in contestazione.

Ed infatti, dalle risultanze dell’accertamento dell’Ispettorato del Lavoro del 13/4/2005 – risultanze da considerarsi pacifiche non essendo mai state contestate dall’Agenzia delle entrate – emerge chiaramente che il dipendente F.L., aveva svolto attività lavorativa presso la ditta R. per periodi stagionali, con contratti a tempo determinato (precisamente dal 1/2/2001 al 30/04/2001, dall’1/2/2002 al 30/04/2002, dall’1/2/2003 al 30/04/ 2003, dall’1/2/2004 al 30/04/2004, dall’1/2/2005 al 30/4/2005); d’altro canto, proprio su tali risultanze e su quelle del verbale della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate provvedeva ad annullare, in sede di autotutela, parzialmente gli avvisi di accertamento con riferimento all’annualità 2004 -2005.

Le regole di riparto dell’onere probatorio, sono state violate, anche nella parte in cui la CTR ha affermato che le risultanze del verbale dell’Ispettorato sarebbero irrilevanti in quanto “hanno riguardato le sanzioni in materia di normativa sul lavoro e non il recupero erariale per le ritenute non versate di cui agli avvisi impugnati”.

Tale considerazione, oltre che illogica sul piano fattuale – posto che il verbale dell’Ispettorato del lavoro attesta chiaramente i periodi in cui il F. ha svolto la sua attività lavorativa senza porsi in contraddizione con il verbale della Guardia di Finanza sottoscritto dal F. – lo è anche sul piano logico giuridico, non avendo la CTR chiarito il perchè la rilevanza in materia di sanzioni escludesse la rilevanza in materia debito tributario ai fini Irpef, Iva ed addizionali comunali, e non avendo chiarito se le stesse risultanze fossero idonee a provare i fatti opposti dal contribuente, e ciò nonostante l’Agenzia non avesse mai posto in discussione nè la presunzione di legittimità di tali verbalizzazioni nè gli accertamenti con essi compiuti.

Il primo motivo va dunque accolto, ritenendosi assorbiti gli ulteriori, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA