Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11444 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15335-2006 proposto da:

OMGA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. TURCHI MASSIMO con studio in MODENA CORSO CANALCHIAROI 62,

(avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:

– intimato –

avverso le sentenze nn. 94-97/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositate il 15/12/2005;

udita la relazione della cause, svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TURCHI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società OMGA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze n. 97/20/05, n. 96/20/05, n. 95/20/05, n. 94/20/05 della Commissione Regionale della Emilia Romagna dep. il 15/12/2005 che avevano accolto gli appelli del Comune di Castelnuovo Rangone avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che aveva accolto i ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di liquidazione per ICI relativa agli anni dal 1997 al 2000.

La CTR, in relazione ad immobile in cat. (OMISSIS) non fornito di rendita catastale aggiornata a seguito di denuncia di variazione, ha ritenuto corretto l’accertamento del Comune in ordine alle differenze maturate tra la denuncia e la successiva attribuzione della rendita, esclusi sanzioni e interessi.

La ricorrente, premesse osservazioni sulla ammissibilità del ricorso cumulativo, deduce vizio di violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4, 11 comma 1, della L. n. 342 del 2000, art. 74 e della L. n. 311 del 2004, art. 1 commi 336 e 337.

Il Comune di Castelnuovo Rangone non si è difeso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto cumulativamente avverso più sentenze . La questione è stata decisa dalle SS.UU. di questa Corte (n. 3692/2009) che hanno osservato che, in campo tributario, in aggiunta alle ragioni di economia processuale che sorreggono la (pacifica) ammissibilità del ricorso uno actu avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento,soccorre la considerazione che ove i diversi procedimenti non solo attengono al medesimo rapporto giuridico di imposta, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto si riferiscono a diverse annualità, ma soprattutto dipendono per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, sussiste la possibilità – secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 13916/06) della formazione di un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta.

Con l’unico motivo di ricorso, articolando quesito,la società contribuente deduce la violazione della superiore normativa e, in particolare, che, avendo presentato denuncia di variazione e non essendole stata comunicata la nuova rendita, aveva applicato il criterio contabile di cui all’art. 5, comma 3.

La CTR ritenendo applicabile la disciplina dell’art. 5, comma 4 e ritenendo la retroattività della determinazione della rendita, avrebbe violato l’art. 5, comma 4 che prevedeva che il meccanismo adottato dal Comune si applicava solo ai fabbricati diversi da.

quelli indicati nel comma 3 ivi inclusi quelli per cui erano intervenute modificazioni permanenti.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 stabilisce che la base imponibile dell’ICI è costituita dal valore dell’immobile. Se l’immobile è iscritto in catasto, il valore è dato dalla rendita moltiplicata per determinati-coefficienti (comma 2). Se di tratta (comma 3) di fabbricato del gruppo D non iscritto in catasto e posseduto da un’impresa, il valore è quello “contabile” o “di libro” con l’applicazione di altri coefficienti. Se si tratta (comma 4) di fabbricati diversi da quelli di cui al comma 3 (ossia non di categoria D o non posseduti da imprese) non iscritti in catasto, nonchè di fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di unità immobiliari, che influiscono sulla determinazione della rendita, il valore è determinato sulla base della rendita dei fabbricati “similari” già iscritti. Dalla sentenza risulta che gl’immobili in contestazione sono forniti di rendita catastale.

Il nucleo del motivo per cui la contribuente assume che l’immobile avrebbe dovuto essere valutato in base al valore contabile, e , pertanto senza conguagli, si legge al punto 1 lett. B del ricorso in cui si osserva che non si ravviserebbe “alcuna ragione plausibile per trattare diversamente immobili cat. (OMISSIS) che, o per non averla mai avuta o per essere stati oggetto di variazioni permanenti, risultino comunque privi di rendita catastale, qust’ ultimo essendo il presupposto che logicamente giustifica … la determinazione dell’imponibile a valori contabili”. L’osservazione non è però sufficiente ad escludere la sussunzione della fattispecie in esame (immobile incontestatamente di cat. (OMISSIS) con variazioni permanenti) nella ipotesi di cui al D.Lgs. n. 1992 del 504, art. 1, comma 4 nè pone fondati dubbi di disparità di trattamento essendo ben diversa la ipotesi di un immobile di Cat. (OMISSIS) del tutto sfornito di rendita catastale, ma contabilizzato,e un immobile già fornito di rendita catastale stravolta da variazioni permanenti, per cui il legislatore ha ritenuto opportuno fare richiamo al criterio degli immobili similari e non a quello contabile,apparendo invece il richiamo alla necessità di un analogo trattamento degli immobili di cat. (OMISSIS) frutto di una banalizzazione del principio di parità di trattamento.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi il Comune difeso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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