Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11443 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLE FERRATELE IN LATERANO 33, presso lo studio
dell’avvocato GIANFRANCO CONSOLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato COLUCCI MARIO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.P., FONDIARIA SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 113/2009 del TRIBUNALE di LUCERA del 18/3/09,
depositata il 20/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 14 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- G.M. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 113/209, depositata il 20.3.2009, con cui il Tribunale di Lucera, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta contro M.P. e la sua assicuratrice, s.p.a. Fondiaria SAI, a seguito di un sinistro causato da una manovra effettuata dal M. alla guida della sua automobile. Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- I due motivi, con cui il ricorrente lamenta erronea valutazione delle testimonianze, in violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ed erronea valutazione del contenuto dell’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 232 cod. proc. civ., sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell’incongrua formulazione del quesito di diritto.
In primo luogo è stato formulato un unico quesito in relazione a due motivi, il che già di per sè comporta mancanza di specificità.
In secondo luogo il quesito si limita a chiedere se siano state violate le norme di legge nella valutazione delle prove orali, ponendo in questa sede di legittimità una questione di per sè inammissibile, essendo la valutazione delle prove rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito.
Il ricorrente avrebbe dovuto sintetizzare nel quesito gli aspetti in cui la motivazione del giudice di appello circa l’inattendibilità delle prove orali sarebbe insufficiente od illogica: uniche questioni in relazione alle quali la sentenza impugnata è censurabile in questa sede.
Al contrario, egli prospetta come violazione di legge la sua personale valutazione circa il modo in cui il giudice di appello avrebbe dovuto decidere, cioè una questione di merito.
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011