Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11443 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 557-2006 proposto de:
I.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO
CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRICARICO
GIUSEPPE, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE;
– intimato –
avverso le n. 43/04, n. 44/04, n. 45/04, n. 46/04 della COMM. TRIB.
REG. di BOLOGNA, depositata il 19/11/2004;
udita la relazione causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2010
dal Consigliere Dott. VINCENZO DI DOMENICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato TRICARICO, che ha chiesto
accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.D., quale erede dei genitori I.G. e M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze n. 43/07/04, n. 44/07/04, n. 45/07/04, n. 46/07/04 della Commissione Regionale della Emilia Romagna dep. il 11/10/04 che avevano dichiarato inammissibili i suoi l’appelli avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che avevano analogamente dichiarati inammissibili i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e riliquidazione per ICI relativa agli anni dal 1993 al 1998.
La ricorrente, premesse osservazioni sulla ammissibilità del ricorso cumulativo,deduce vizio motivazionale delle sentenze e violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 e della L. n. 26 del 2001, art. 1 bis.
Solo l’Agenzia del Territorio ha resistito con controricorso mentre il Comune di Castelnuovo Rangone non sì è difeso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ di preliminare esame la deduzione di cui al controricorso dell’Agenzia di inammissibilità del ricorso perchè proposto cumulativamente avverso più sentenze e su cui la ricorrente si è difesa sin dal ricorso. La questione è stata decisa dalle SS.UU. di questa Corte(n. 3692/2009) che hanno osservato che, in campo tributario, in aggiunta alle ragioni di economia processuale che sorreggono la (pacifica) ammissibilità del ricorso uno actu avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento,soccorre la considerazione che ove i diversi procedimenti non solo attengono al medesimo rapporto giuridico di imposta, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto si riferiscono a diverse annualità, ma soprattutto dipendono per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, sussiste la possibilità – secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 13916/06) della formazione di un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta.
Col primo motivo di ricorso (indicato sotto il n. 2 in tale atto) la ricorrente si duole di omessa pronunzia sugli atti impositivi del Comune,avendo ritenuto tardivi i ricorsi avverso la rendita,ritenendo non applicabile a tali ultimi ricorsi, proposti unitamente per la facoltà concessa dalla L. n. 342 del 2000, art. 74 la proroga di cui alla L. n. 26 del 2001 che, secondo la CTR, riguarderebbe solo i ricorsi relativi ai tributi locali e non alla rendita, con ciò cadendo in contraddizione.
Il motivo è strettamente connesso col secondo motivo di ricorso (indicato sotto il n. 3 in tale atto) con cui la ricorrente si duole di violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 comma 3 e della L. n. 26 del 2001, art. 1 bis. I motivi sono infondati.
Questa Corte con sentenza, n. 18271/2004 ha ritenuto che le causa di impugnazione della rendita e quelle di liquidazione della imposta non sono inscindibili pur essendo legate da pregiudizialità, con la conseguenza che la omessa impugnazione della causa pregiudiziale comporta la indeducibilità delle questioni in ordine al quantum della rendita.
La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 2 riapre il termine (portandolo a 60 giorni dalla entrata in vigore della legge) per proporre ricorso avverso una rendita modificata e resasi definitiva per mancanza di impugnazione.
Correttamente la CTR ha ritenuto inapplicabile la proroga dei termini di cui alla L. n. 26 del 2000, art. 1 bis che ha un ambito limitato ai tributi locali e non certo alle cause relative alla rendita catastale che può essere il presupposto di una imposta locale ma che ha un campo di applicazione ben più vasto (registro ecc.).
Nè sussiste la dedotta contraddizione, in base alle premesse di cui sopra, in quanto l’inoppugnabilità della rendita in ordine al quantum non esclude che possano dedursi nelle cause di liquidazione della imposta questioni proprie delle imposte locali (ICI nel caso in esame). Su queste premesse è facile individuare l’errore in cui è incorsa la CTR che dalla tardività del ricorso avverso la rendita.
ha dedotto l’inammissibilità del ricorso avverso la riliquidazione dell’ICI, senza accertare se i motivi delle loro impugnazioni fossero o meno dipendenti e pregiudicate dalla inoppugnabilità della determinazione della rendita.
Orbene nel caso in esame la ricorrente si doleva, nel ricorso avverso le liquidazioni dell’ICI della riconosciuta retroattività che, certo, è estranea al quantum della rendita.
Le sentenze pertanto che sul presupposto della definitività della rendita hanno dichiarato inammissibili i ricorsi avverso le liquidazione dell’ICI devono essere annullate con rinvio ad altra Sezione della CTR dell’Emilia Romagna di che si atterrà ai superiori principi e provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010