Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11442 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26779/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE, 44,

presso lo studio dell’avvocato MARCO NICOLAI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA BARONE B. SRL, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MANFREDONIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2376/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società Sviluppo Industriale Commerciale Immobiliare poi divenuta Azienda Agricola Barone B. Srl, esponendo che il 27 aprile 2001 aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare con il quale quest’ultima si era impegnata a vendergli un appartamento sito al quarto piano di un immobile ubicato in (OMISSIS), contraddistinto con gli interni numeri (OMISSIS). Il corrispettivo era stato pattuito in complessive Lire 525.000.000 di cui Lire 50.000.000 a titolo di caparra confirmatoria e di acconto prezzo, versate dall’attore al momento della stipula del preliminare mediante assegno bancario e la restante parte da pagare secondo le modalità stabilite nell’atto.

Per la stipula del rogito era stato fissato il termine essenziale del 30 settembre 2001. Con successivo atto di rettifica del 2 maggio 2001 la parte venditrice si era obbligata a pagare i relativi oneri regionali per la concessione in sanatoria ed era stato altresì stabilito che la parte acquirente potesse pagare l’intero saldo del prezzo tramite un leasing immobiliare dalla stessa curato ed effettivamente richiesto al credito valtellinese.

In pari data l’attore aveva stipulato con la convenuta un altro contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’80% della proprietà di un appartamento sito al piano terra del medesimo immobile, per il prezzo di Lire 20.000.000 da corrispondere quanto a Lire 5.000.000 alla firma del preliminare a titolo di caparra confirmatoria e di acconto prezzo e la restante somma alla stipula dell’atto notarile entro il 28 giugno 2001.

Successivamente il credito valtellinese non aveva concesso il finanziamento per il saldo del prezzo in quanto l’immobile non era dotato dei previsti certificati di conformità alla L. n. 46 del 1990. L’attore, trascorso il termine del 30 settembre 2001 per la stipula dell’atto di compravendita con telegramma del 29 settembre 2001 e dell’8 ottobre 2001 aveva comunicato alla convenuta di rimanere in attesa di un nuovo appuntamento. Pertanto, la mancata sottoscrizione era da ascrivere alla responsabilità della convenuta che non aveva eseguito i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dell’appartamento e che non aveva consegnato la certificazione attestante il rilascio della concessione in sanatoria per modificazione di destinazione d’uso dell’immobile. Con raccomandata del 12 ottobre 2001 la convenuta aveva comunicato all’acquirente di ritenersi libera dagli obblighi assunti ed autorizzata a trattenere le somme versate dall’attore a titolo di caparra confirmatoria.

Sulla base di quanto esposto l’attore chiedeva che venissero dichiarati risolti detti contratti per fatto e colpa della convenuta con condanna della stessa al pagamento in suo favore del doppio della caparra ricevuta.

2. Il Tribunale di Roma dichiarava risolto il primo preliminare di compravendita del 27 aprile 2001 e l’atto di rettifica sottoscritto il 2 maggio 2001 per inadempimento della convenuta che condannava al pagamento in favore di P.M. della somma di Euro 51 mila 645,69 pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre agli interessi dal 27 aprile 2001 al saldo. Rigettava le altre domande e compensava per metà le spese di lite.

3. L’azienda Agricola Barone B. Srl proponeva appello avverso la detta sentenza.

4. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza, rigettava le domande avanzate in primo grado da P.M. volte ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e il successivo atto di rettifica in data 2 maggio 2001 e la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. Dichiarava anche nulla la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Secondo la Corte d’Appello dalla documentazione in atti risultava che P.M., con missiva del 19 dicembre 2001, aveva riconosciuto che l’obbligo di adeguare l’impianto elettrico dell’appartamento che si apprestava ad acquistare spettava a lui e, dunque, doveva essere esclusa qualsiasi obbligazione in tal senso della controparte. Pertanto, l’appellato non poteva addurre a giustificazione della mancata stipula del rogito l’assenza del certificato di conformità alla L. n. 46 del 1990, posto che per sua espressa ammissione l’impegno ad eseguire i lavori necessari per detto adeguamento era posto a suo carico. Inoltre, egli non poteva dolersi che il credito valtellinese gli avesse negato la concessione di un leasing finanziario a causa del mancato adeguamento dell’impianto elettrico alla vigente normativa, dal momento che l’impegno ad eseguire i lavori a tal fine necessari era stato da lui stesso assunto, dovendosi quindi imputare al promissario acquirente le conseguenze negative derivanti dal mancato adempimento di tale obbligo. Era fondato anche il motivo di gravame relativo al rilascio del condono edilizio. Infatti, non risultava che dal preliminare del 27 aprile 2001 così come dalla successiva rettifica la promittente venditrice si fosse impegnata ad ottenere la concessione in sanatoria prima del termine stabilito per il rogito, essendosi impegnata la stessa solo al pagamento dei relativi oneri regionali, cosa in effetti avvenuta.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità per la mancata stipula del contratto definitivo di vendita avente ad oggetto l’immobile di cui era causa doveva ascriversi in via esclusiva al promissario acquirente alla stregua dell’assetto contrattuale fissato dalle parti e dalle conseguenti obbligazioni che ne derivavano.

4. P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

5. La società Agricola Barone B. già Sviluppo Industriale e Commerciale Immobiliare si è costituita con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La censura si incentra sulla erronea valutazione della documentazione versata in atti e della quale la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto, valorizzando esclusivamente il fax del 19 dicembre 2001 e, da questo, avendo desunto che l’obbligo di adeguare l’impianto elettrico fosse a carico di P.M..

Il ricorrente ricostruisce le varie fasi che avevano portato alla stipula prima del contratto preliminare e della sua successiva rettifica, al fine di individuare una nuova modalità per il pagamento del prezzo attraverso un leasing immobiliare. L’esposizione del ricorrente prosegue ripercorrendo le vicende successive che avevano portato l’istituto di credito a negare il finanziamento per il mancato adeguamento dell’impianto elettrico.

A parere del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe deciso erroneamente senza tenere conto di tutti i fatti e di tutti i documenti allegati oltre che delle testimonianze rese nel corso dell’istruttoria di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura attiene ancora una volta all’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico alla L. n. 46 del 1990, ed è sollevata in relazione all’art. 116 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe operato secondo il criterio del prudente apprezzamento stabilito dalla norma citata attribuendo ad alcune dichiarazioni contenute nel fax del 19 dicembre 2001 un significato ed un valore diverso rispetto a quello risultante dal complessivo contenuto della missiva.

Con tale lettera P.M. non aveva assunto in via esclusiva un impegno nei confronti di Sviluppo Industriale Commerciale Immobiliare (ora azienda Agricola Barone B.). La Corte d’Appello avrebbe violato le regole di coerenza, di completezza e di congruenza nella valutazione della prova. Inoltre, risulterebbe violato anche l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non essendo possibile individuare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni su cui si fonda la decisione. Infatti, oltre al documento in questione non sarebbero stati considerati gli altri documenti nonchè le ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento di primo grado.

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.

Quanto al dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente, con la suddetta censura tende in realtà ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016).

Nella vicenda all’esame di questa Corte, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere sussistente la responsabilità del ricorrente per la mancata stipula del contratto definitivo di vendita alla stregua dell’assetto contrattuale e delle conseguenti obbligazioni da esso derivanti. In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che il mancato finanziamento da parte del credito valtellinese, dovuto alla non conformità dell’impianto elettrico alla L. n. 46 del 1990, fosse ascrivibile al P., come dimostrato dalla missiva del 19 dicembre 2001 con la quale egli aveva testualmente dichiarato che i lavori di adeguamento sarebbero stati a suo carico.

Da tale circostanza la Corte d’Appello ha dedotto che il P. non poteva addurre a giustificazione della mancata stipula del rogito l’assenza del certificato di conformità alla L. n. 46 del 1990, che aveva determinato la mancata concessione del leasing finanziario, posto che, per sua stessa ammissione, la promittente venditrice non aveva assunto alcun obbligo in relazione all’adeguamento dell’impianto elettrico.

La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento, non solo sul documento sopra indicato, ma in base al complessivo assetto contrattuale, sicchè le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità. Come si è detto la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

Quanto alla censura di cui al secondo motivo deve ribadirsi che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì sottolineato che: “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Sez. U., Sent. n. 20867 del 2020).

Ai sensi del citato art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 1453c.c., dell’art. 1455c.c. e dell’art. 1460 c.c..

A parere del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 1362 c.c., avendo adottato solo il criterio letterale nell’interpretazione del fax del 19 dicembre 2001. La Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito a quest’ultimo documento una rilevanza abnorme rispetto alla fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio che, invece, avrebbe dovuto essere risolta applicando gli artt. 1453,1455 e 1460 c.c..

Il fax, infatti, non faceva riferimento ad un impegno esclusivo da parte della ricorrente e doveva essere valutato tenendo conto dell’operazione complessiva conclusa tra le parti, nonchè dell’intera documentazione versata agli atti. Dunque, sulla base di un’interpretazione complessiva, avrebbe dovuto ritenersi che il dato testuale non era decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo e in relazione alla specifica operazione economica, anche tenuto conto del mutamento delle modalità con cui l’odierno ricorrente avrebbe dovuto ottenere le somme di denaro necessario all’acquisto dell’immobile compromesso in vendita, vale a dire la modificazione nella rettifica del contratto delle modalità di pagamento da mutuo ipotecario a leasing immobiliare.

L’istituto finanziario, infatti, divenendo proprietario attraverso l’istituto del leasing ed essendo quindi responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancanza dell’impianto elettrico pretendeva che lo stesso fosse a norma.

Il processo interpretativo della Corte di merito non avrebbe dovuto limitarsi all’esame di un unico documento ma avrebbe dovuto estendersi anche a tutti gli altri elementi allegati e dedotti dalle parti nei precedenti gradi.

La Corte d’Appello avrebbe violato anche dell’art. 1362 c.c., comma 2, non avendo valutato il comportamento tenuto dal P., il quale successivamente alla conclusione dei contratti si era reso disponibile a porre in essere le attività necessarie per l’adeguamento dell’impianto elettrico e dunque non avendo posto in essere alcun inadempimento al contratto anche per la non disponibilità della controparte a consentire i lavori.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l’interpretazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, infatti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece accertata dalla sentenza impugnata, ma debbono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che fissato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ovvero, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell’omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in ossequio al principio dell’onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dalla trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritamente individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. Il ricorrente, infatti, non ha provveduto alla trascrizione del contenuto del contratto, nella misura minima necessaria a consentirne la comprensione. L’interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.).

Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com’è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev’essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017).

Si è detto che la Corte d’Appello ha interpretato il contratto preliminare di compravendita dell’immobile oggetto di causa nel senso che la promittente venditrice non aveva assunto alcun obbligo rispetto all’adeguamento dell’impianto elettrico e alla certificazione ex L. n. 46 del 1990. D’altra parte, il contenuto del contratto non è riportato e non risulta da nessun’altro elemento non valutato dalla Corte d’Appello che la promittente venditrice avesse assunto il suddetto obbligo. L’interpretazione del contratto nel senso indicato dal giudice del merito, pertanto è del tutto plausibile ed alcuna responsabilità può imputarsi alla promittente venditrice in ordine alla mancata concessione del finanziamento mediante lo strumento del leasing finanziario, circostanza che ha determinato la mancata stipula del definitivo.

In conclusione, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Nella specie nessun canone di interpretazione negoziale risulta violato, compreso quello della buona fede.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500 di cui Euro 200 per esborsi;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA