Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11442 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo Studio dell’avvocato LUCATTONI

PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELINI CARLO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 216/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

12/2/09, depositata il 28/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 14 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- M.D. propone quattro motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 216/2009, depositata il 28.3.2009, con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto le somme liquidate alla ricorrente in risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, addebitato a colpa di P.G., assicurato con la s.p.a. Toro Assicurazioni.

L’intimata non ha depositato difese.

2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto, sulle censure di violazione di legge, e di un momento di sintesi delle censure di vizi di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si ritiene viziata e inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non consentono di disattendere.

Questa Corte ha più volte chiarito che, allorquando si denunci un vizio di motivazione in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. civ. S.U. n. 20603/2007 cit.; Cass. civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897; Idem 30 dicembre 2009 n. 27680; Cass. civ. Sez. 2, 20 maggio 2010 n. 12421, fra le tante).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA