Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11441 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7140/2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO RUSSO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4915/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, in relazione alla domanda proposta da C.L., nei confronti della società (OMISSIS) srl, volta ad ottenere, ex art. 2932 c.c., sentenza costitutiva con conseguente trasferimento in favore dell’attore dell’immobile facente parte del complesso edilizio denominato “(OMISSIS), riteneva che il contratto del 10 gennaio 2002 dovesse qualificarsi come contratto preliminare e che il disconoscimento della sottoscrizione da parte della società convenuta non fosse stato correttamente proposto, in quanto non proveniente personalmente dal sottoscrittore e senza un’espressa procura da parte della società. Di conseguenza il Tribunale accoglieva la domanda di trasferimento dell’immobile condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite.

2. La società (OMISSIS) proponeva appello avverso detta pronuncia.

3. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda originariamente proposto dal C.. La Corte d’Appello evidenziava che quest’ultimo aveva stipulato un contratto preliminare con un’altra società, denominata Gestimmobiliare Srl, avente differente sede sociale e diverso amministratore, società di cui non era stata prospettata alcuna continuità con la società evocata in lite in primo grado al fine di ottenere la sentenza sostitutiva del contratto non concluso. Pertanto, in assenza di cessione del contratto in favore della società convenuta, doveva escludersi che l’azione proposta potesse essere rivolta a conseguire gli effetti del preliminare della gestimmobiliare Srl.

Pertanto, nel giudizio rilevava la sola scrittura datata 10 gennaio 2002 che il Tribunale aveva posto a fondamento della statuizione adottata, qualificandola anch’essà, come contratto preliminare.

Secondo la Corte d’Appello tale scrittura privata non poteva essere qualificata come contratto preliminare in quanto aveva ad oggetto direttamente il trasferimento dell’immobile. Peraltro, era errata anche la statuizione del giudice circa la non corretta proposizione dell’eccezione di disconoscimento della sottoscrizione in quanto proveniente da un soggetto non legittimato. Inoltre, secondo la stessa prospettazione avanzata dal C. nell’atto di citazione di primo grado, egli si era rifiutato di sottoscrivere il contratto di vendita del 10 gennaio 2002 che, pertanto, non si era mai perfezionato mediante l’incontro dei consensi. La produzione da parte del C. del documento sottoscritto dalla sola amministratrice della società non poteva equivalere a sottoscrizione, essendo necessaria, peraltro, la contestualità delle sottoscrizioni. Infine, ad escludere la formazione del consenso era stato proprio il C. nel momento in cui aveva ammesso espressamente di essersi rifiutato di sottoscrivere il documento, apparendo davvero singolare la pretesa di volersi avvalere del pregresso consenso manifestato dalla (OMISSIS) Srl attraverso la produzione del suddetto documento/con un atto di citazione notificato a distanza di quasi tre anni e con le evidenti conseguenze in relazione all’affidamento da parte della convenuta circa la mancata consacrazione del contratto di vendita.

4. C.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

5. Il curatore del fallimento (OMISSIS) Srl in liquidazione è rimasto intimato.

6. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: estinzione del processo di secondo grado, violazione e falsa applicazione degli artt. 298,302,303,304,305,307 c.p.c., L. Fall., art. 43, in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il ricorrente eccepisce l’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento. Egli ricostruisce le fasi processuali evidenziando che all’udienza del 28 ottobre 2015 le parti avevano precisato le conclusioni e il collegio aveva concesso termini ridotti ex art. 190 c.p.c., per memorie conclusionali e repliche. I suddetti termini, dunque, scadevano rispettivamente il 17 novembre e il 7 dicembre 2015. Nelle more, in data 6 novembre 2015, il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 58 del 2015 aveva dichiarato fallita la società appellante (OMISSIS) Srl in liquidazione e nominato il giudice delegato e il curatore. Pertanto, ai sensi della L. Fall., art. 43, si era verificata una causa interruttiva del processo che operava automaticamente senza necessità di dichiarazione da parte del procuratore in giudizio o di notificazione alle parti dell’evento.

L’omessa riassunzione, dunque, avrebbe determinato la necessità di dichiarare estinto il processo non riassunto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza di secondo grado, violazione e falsa applicazione degli artt. 298,302,303,304 e 305 c.p.c. e della L. Fall., art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per essere stata pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, allorchè il processo era automaticamente interrotto ed in assenza di riassunzione. In sostanza si ripropone la medesima censura di cui al primo motivo sotto il profilo della nullità della sentenza pronunciata nonostante la causa interruttiva e senza la necessaria riassunzione.

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante l’evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell’art. 190 c.p.c., non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, nè inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta” (Sez. 1, Sent. n. 27829 del 2017).

Il collegio intende dare continuità al principio sopra riportato, con la precisazione che, nella specie, non si pone alcun problema di opponibilità della sentenza alla massa dei creditori, in quanto la società fallita ((OMISSIS) srl) ha visto accolte le sue ragioni e l’appello della controparte C. è stato rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: errato o omesso esame di fatti decisivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In via subordinata il ricorrente ritiene errata la qualificazione del contratto del 10 gennaio 2002 come di vendita e non di promessa di vendita, nonchè il giudizio di mancato perfezionamento del contratto per il mancato incontro dei consensi, visto il rifiuto opposto dal C. alla sottoscrizione. Il contratto del 10 gennaio 2002 non era stato sottoscritto dal C. non perchè egli non condividesse il contenuto del negozio traslativo e non volesse più acquistare l’immobile, ma perchè gli veniva proposto di acquistare senza la certezza della regolarità del trasferimento e senza sapere se il bene era ipotecato e con l’aggiunta di una clausola non pattuita di esclusione della responsabilità del notaio.

Secondo il ricorrente la domanda originaria nella citazione era anche riferita alla richiesta di dichiarare venduto o trasferito in suo favore l’immobile ex art. 2932 c.c..

Anche il disconoscimento della firma sarebbe privo di efficacia, atteso oltretutto che la convenuta non aveva mai formulato l’eccezione che, invece, era stata mossa con riferimento ad altro soggetto, non parte del giudizio ma firmatario del primo contratto preliminare del 28 gennaio 2000. In ogni caso, il potere di disconoscere non sarebbe stato conferito con la procura alla lite.

Quanto alla mancata sottoscrizione dell’atto del 10 gennaio 2002 il ricorrente lo ritiene efficace essendovi richiesta di adempimento da parte di chi lo ha prodotto in giudizio.

3.1 Il terzo motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorrente non riporta il contenuto del contratto sicchè il motivo è inammissibile per difetto di specificità. A tal proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui: La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di specificità, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa.

In ogni caso deve ribadirsi che la qualificazione del contratto è attività propria del giudice del merito soggetta al sindacato di questa Corte nei ristretti limiti della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 c.c. e segg. o dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. In particolare, con riferimento al rapporto tra contratto preliminare e definitivo, deve richiamarsi il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: “Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.

La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici” (Sez. 2, Ord. n. 21650 del 2019).

3.4 Inoltre, lo stesso ricorrente ammette di non aver voluto sottoscrivere il contratto che, dunque, non si è mai perfezionato. Nel ricorso infatti a pag. 14 si legge che il C. si era rifiutato di firmare il contratto “non perchè non voleva concludere il contratto o perchè non ne condivideva il contenuto ma perchè gli veniva proposto di acquistare senza la certezza della regolarità del trasferimento e senza sapere se il bene era ipotecato o gravato da pesi e con una clausola di esclusione di responsabilità del notaio”. Risulta evidente, pertanto, che il contratto non si è mai concluso e che le ragioni che hanno indotto il C. a non firmare il contratto potrebbero, al più, assumere rilevanza ai fini della responsabilità precontrattuale, ma non rilevano ai fini del perfezionamento del negozio. Ne consegue che il contratto in esame, al di là della sua qualificazione, non potrebbe in ogni caso costituire valido titolo per una sentenza ex art. 2932 c.c., non essendosi lo stesso mai concluso attraverso l’incontro delle volontà dei contraenti.

3.5 La sentenza della Corte d’Appello è immune dalle censure prospettate anche con riferimento alla motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto non applicabile il principio secondo cui: l’atto di citazione, che contenga la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione, essendo un atto unilaterale recettizio con effetti anche sostanziali. Tale principio, infatti, non opera allorchè il soggetto di cui manchi la sottoscrizione, come nel caso di specie, abbia espressamente manifestato la volontà di non concludere il contratto, determinando in tal modo la caducazione della proposta anche sulla base del principio dell’affidamento e della buona fede.

3.6 Infine, deve osservarsi che il disconoscimento della firma del primo contratto preliminare non rileva in alcun modo perchè stipulato dal C. con la società Gestionimmobiliare srl, mai evocata in giudizio, circostanza non contestata come chiarito dalla Corte d’Appello.

4. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non essendosi costituita in giudizio la curatela del fallimento della società (OMISSIS).

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA