Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11441 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO

ENNIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNELLI

ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), C.S.

(OMISSIS), F.S. (OMISSIS), C.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEVI UMBERTO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 396/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

24/03/09, depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Luponio Ennio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la P.U.;

udito l’Avvocato Antonini Giorgio, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA che aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Ancona, in parziale modifica della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Urbino, ha ridotto ad Euro 50.000,00 la somma dovuta da M.G. a F.S. e ad A., S. e C.M. in risarcimento dei danni conseguiti alla cattiva progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un laghetto artificiale, da destinare alla pesca sportiva.

Il M. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono gli intimati con controricorso.

2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell’inidonea od omessa formulazione dei quesiti.

2.1.- Il quesito di diritto sul primo motivo – che denuncia violazione dell’art. 189 cod. proc. civ. – non è congruente con le ragioni addotte a motivazione della sentenza impugnata, poichè addebita alla Corte di appello di avere erroneamente ritenuto ammissibile una domanda nuova – cioè la domanda di risarcimento del danno emergente, consistente nel costo delle opere di rifacimento dell’invaso d’acqua – mentre la ratio decidendi sta nel fatto che la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia accettato il contraddittorio sulla domanda stessa, “essendosi svolto il confronto fra le parti in merito alle prospettive di rifacimento dell’opera ed ai relativi costi” (sentenza, p. 7).

Trattandosi di causa soggetta al rito in vigore prima della riforma del 1995 – come lo stesso ricorrente dichiara l’accettazione del contraddittorio precludeva la dichiarazione di inammissibilità della domanda, ancorchè ritenuta nuova.

Il ricorso, ed il relativo quesito, avrebbero dovuto indirizzarsi contro quest’ultimo capo della sentenza, dimostrandone se del caso gli eventuali vizi di motivazione (che peraltro oggettivamente non risultano).

2.2.- Il secondo motivo – che denuncia vizi di motivazione – è inammissibile sia perchè non contiene un momento di sintesi delle censure da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto dall’art. 366bis ult. parte, secondo l’interpretazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008); sia perchè investe un capo della sentenza (valutazione dei danni) che è stato deciso in via equitativa e non dimostra vizi logici o giuridici insiti nelle argomentazioni adottate, ma censura essenzialmente il merito della decisione, che peraltro risulta adeguatamente motivata, prospettando questione non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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