Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11441 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7088-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 4, presso lo studio dell’avvocato AGNESE MICOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI PRATO, POLIZIA DI STATO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI

PISTOIA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 705/2017 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il

22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 905/2017, ha rigettato il gravame proposto da P.F. avverso la sentenza del giudice di pace di Prato, n. 915/2014, che aveva respinto l’opposizione proposta per l’annullamento del verbale di contestazione notificato dalla Prefettura di Prato per della violazione dell’art. 176 C.d.S., commi 1 e 19, avendo effettuato inversione di marcia in prossimità del casello autostradale.

Avverso la sentenza del Tribunale di Prato, il P. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

Le amministrazioni sono rimaste intimate.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, commi 1 e 19, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. In particolare, il P. sostiene che il Tribunale di Prato sarebbe incorso nell’erronea attribuzione della qualifica di autostrada al piazzale posto successivamente al casello autostradale, dove egli aveva eseguito l’inversione di marcia, in quanto dalla definizione di “autostrada” espressa dal C.d.S., particolarmente dettagliata, non si evince che tale tratto stradale ne possa far parte. Inoltre, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia omesso l’esame dell’eccezione sollevata in merito alle caratteristiche del predetto tratto stradale caratterizzato da corsie parallele suddivise da strisce longitudinali discontinue. I due motivi – che per evidenti ragioni di connessione argomentativi, rappresentata dall’interpretazione e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati e non possono trovare ingresso.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. A), non riguarda solo le manovre compiute sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade ma anche quelle effettuate all’altezza dei varchi, zone queste ultime nelle quali sono da ricomprendere le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali, poichè le manovre di inversione provocherebbero grave turbamento alla circolazione in una zona utilizzata esclusivamente per l’uscita e l’entrata in autostrada, essendo inaspettata la presenza di veicoli che non mantengono un assetto di marcia conforme a quello ivi previsto (Cass. n. 17037 del 2005).

Nè è pertinente il precedente richiamato dal ricorrente – Cass. n. 9059 del 2001 – riferendosi al caso di inversione del senso di marcia compiuto in tratto di viabilità ordinaria (l’autovettura infatti doveva accedere ad un parcheggio limitrofo alla zona antistante il casello autostradale), quindi è in coerenza con l’orientamento consolidato sopra illustrato.

Il Tribunale di Prato ha applicato in modo conforme i suddetti principi, esaminando anche l’eccezione sollevata dal ricorrente, in merito alle strisce longitudinali discontinue poste sul piazzale, come si evince dalla stessa sentenza nella parte in cui specifica che gli spazi per l’incolonnamento dei veicoli ai caselli fanno parte delle autostrade e sono soggetti alla medesima disciplina, quale che sia la conformazione del tratto terminale (carreggiata, svincolo, rampa o altro) su cui insistono, tant’è che i segnali di inizio e fine sono posti all’esterno di tali aree (prima dell’ingresso e dopo l’uscita), indicando la medesima sentenza del 2001 oggi invocata.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Non essendo state svolge difese dalle controparti rimaste intimate, non vi è pronuncia sulle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA