Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11441 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ARESE in persona dei Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CAVINANA 1, presso lo studio dell’Avvocato

PECORA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato CICOGNA SALVATORE, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

FIAT AUTO SPA in persona dell’Amministratore delegato pro tempore,

elettivamente domiciliano in ROMA V.LE G. CESARE 14/A/4, presso lo

studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIORGI LUIGI, CASAVECCHIA MARCO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2003 della COMM. TRIR. REG. di MILANO,

depositata il 03/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PECORA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FRANZIN, per delega dell’Avvocato

PAFUNDI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Arese ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia Romagna dep. il 03/03/2004 che rigettava il suo l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della FIAT AUTO S.P.A. (poi FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A.) avverso l’avviso di liquidazione per ICI relativa all’anno 1998 per differenze tra gli originari versamenti col metodo DOCFA e le somme dovute a seguito di rettifica delle rendite dall’UTE di Milano, accertamento autonomamente impugnato.

Il Comune di Arese chiede in primo luogo la riunione del presente procedimento con quello pendente presso questa Corte avverso la sentenza n. 69/48/2003 della stessa CTR che ebbe a decidere sull’accertamento; deduce poi la nullità del procedimento di primo grado per omessa comunicazione della data della discussione cui non aveva partecipato e la omessa motivazione avendo la CTR motivato col semplice rinvio alla predetta sentenza n. 69/48/2003 La contribuente ha resistito con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ di preliminare esame il motivo relativo alla nullità della sentenza di primo grado per omesso avviso della data dell’udienza del 5 giugno 2000 di discussione pubblica dinanzi alla CTP. Lo stesso è inammissibile in quanto la CTR ha omesso di pronunziare sul punto e il Comune non ha dedotto la omessa pronuncia.

Con il secondo motivo il Comune deduce la omessa motivazione per avere la CTR fatto riferimento alla sentenza della stessa CTR che aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia del territorio avverso la sentenza della CTP in ordine alla determinazione della rendita.

Il motivo pecca di autosufficienza in quanto il ricorrente può legittimamente dolersi del vizio motivazionale solo ove deduca le ragioni in fatto e in diritto in ordine alle quali si sarebbe verificato il dedotto vizio. Invece il ricorrente deduce il solo astratto vizio,cioè per avere la sentenza della CTR fatto riferimento alla sentenza di rigetto dell’appello avverso la determinazione della rendita.

La pronuncia di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia avverso la determinazione della rendita come da sentenza n. 28079/2009 di questa Corte, che impedisce la chiesta riunione, e sposta l’indagine alla rilevanza del giudicato, conferma l’inammissibilità del motivo che evidentemente, non può trovare supporti sostanziali.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e oneri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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