Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11441 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 17750-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO GIOVANNI MULLACE, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CODES SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 62/2016 del

TRIBUN AI i di VI ‘,RBAN I A, depositata il 13/6/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto

Procuratore Rita Sanlorenzo che chiede che la Corte di Cassazione

respinga il ricorso, con le determinazioni di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Verbania B.M., dipendente della Codes Sociale Soc. Coop. Onlus e residente in (OMISSIS), chiedeva che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della Cooperativa per l’importo di Euro 1.183,33 che non era stato corrisposto e risultava dalle buste paga quale voce trattenuta a titolo di tassa di ammissione; emesso il decreto ingiuntivo, la Codes proponeva opposizione e preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale rilevando che il ricorrente aveva prestato l’attività lavorativa inizialmente a (OMISSIS) e quindi a (OMISSIS), fino al momento della cessazione del rapporto. Il Tribunale di Verbania dichiarava la propria incompetenza ritenendo che dovesse farsi applicazione dei criteri di cui all’art. 413 c.p.c..

2. Contro tale decisione B.M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza assumendo che, nella specie, le somme rivendicate in sede ingiuntiva traggono origine da obbligazioni pecuniarie in materia di lavoro per le quali la competenza va determinata ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., comma 3, in rapporto al domicilio del creditore ove tali obbligazioni devono essere eseguite.

3. La Cooperativa non ha svolto attività defensive.

4. Il Procuratore Generale ha rassegnato a sua volta conclusioni scritte chiedendo che l’istanza venga respinta.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Ritiene il Collegio di condividere in loto le conclusioni del Procuratore Generale.

Come da questa Corte già affermato – Cass. n. 3117 del 9 febbraio 2009 – ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, non può trovare applicazione l’art. 20 c.p.c., che indica quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione “il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”, dovendo detta competenza essere accertata, anzitutto, in base ai criteri specificamente dettati dall’art. 413 c.p.c. e, ove questi non trovino applicazione, in forza del solo art. 18 c.p.c., sul foro generale delle persone fisiche, siccome reso applicabile in via residuale dello stesso art. 413, comma 7.

Dunque, nel caso dei rapporti di lavoro la disposizione generale prevista per le cause relative ai diritti di obbligazione dall’art. 20 c.p.c. (competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione) è derogata da quella speciale di cui all’art. 413 c.p.c. (che prevede tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro: quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto).

Nella specie non è in revocabile in dubbio che l’obbligazione dedotta in causa fosse ricollegabile al rapporto di lavoro tra il B. e la Codes: – il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto

innanzi al Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro; sulla somma pretesa dal ricorrente erano stati rivendicati gli interessi

legali a norma dell’art. 429 c.p.c., comma 3; – la prova del credito era stata fornita a mezzo delle buste paga indicanti l’importo trattenuto mese per mese a titolo di tassa di ammissione.

Del resto, la competenza deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (salvo che nei casi in cui questa appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge). Detto principio non può essere neppure derogato dalle contestazioni del convenuto in relazione agli elementi posti a fondamento di tale domanda, nè dalla eventuale domanda riconvenzionale, che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore (cfr. Cass. 4 agosto 2005, n. 16404; Cass. 17 maggio 2007, n. 11415; Cass. 26 marzo 2014, n. 7182).

Nel caso in esame, sulla base dei dati fattuali evincibili dalla prospettazione di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, corretta è stata la decisione di determinare la competenza non in base al luogo di adempimento dell’obbligazione retributiva (art. 20 c.p.c.) e cioè al luogo di domicilio del B. – (OMISSIS), rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Verbania – ma in base al luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro – (OMISSIS), rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Monza – ed a quello di svolgimento dell’attività lavorativa al momento della cessazione del rapporto (cfr. art. 413 c.p.c., commi 1 e 2) – (OMISSIS), egualmente rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Monza.

Ne consegue che il ricorso proposto da B.M. è infondato e come tale va respinto dovendosi confermare che la competenza a decidere la presente controversa spetta al Tribunale di Monza.

7. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la Cooperativa intimata svolto attività difensiva.

8. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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