Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11440 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO PANNONIA 23, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI

CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS), (già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa),

in persona del Procuratore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2535/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18/05/09, depositata il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Morganti Carlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- F.F. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2535/2009, depositata il 17 giugno 2009, che ha incrementato di Euro 20.000,00 la somma liquidata in suo favore dal Tribunale di Frosinone in risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale ascritto a colpa di E.R. e P.S., assicurati presso la s.p.a.

RAS. Resiste con controricorso la s.p.a. Allianz, subentrata alla RAS. 2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis e art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

Il primo motivo, che denuncia violazioni di legge, è inammissibile per l’inidonea formulazione del quesito di diritto, che non enuncia la fattispecie da decidere, nè il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello, nè quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di formulare con la propria decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello di specie, in attuazione dello scopo per cui la legge ha prescritto la formulazione dei quesiti (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

La proposizione designata come quesito si risolve in generiche argomentazioni, non collegate alle ragioni per cui si censura la sentenza impugnata.

Il secondo motivo, che denuncia vizi di motivazione, non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione impugnata; nè tali requisiti risultano sintetizzati in una proposizione analoga al quesito di diritto, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Entrambi i motivi risultano altresì inammissibili ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè non contengono l’indicazione dei documenti su cui il ricorso si fonda e che dovrebbero dimostrare la fondatezza delle censure attinenti alla liquidazione dei danni (cfr.

Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni contenute nella memoria del ricorrente non valgono a disattendere.

Rilevanza assorbente riveste il mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. nella formulazione dei quesiti, come dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, citata nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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