Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11440 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4016-2018 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO 1,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO MALEDDU, rappresentata e

difesa dall’avvocato FAUSTO CORTI;

– ricorrente –

contro

ARCIDIOCESI DELL’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI

23, presso lo studio dell’avvocato MARILENA MAURIZI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1129/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato in data 11 maggio 2007, l’Arcidiocesi dell’Aquila evocava, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, V.L., e premesso che con ordinanza n. 184/2006, emessa dal medesimo Ufficio, era stata riconosciuta compossessore della Chiesetta di (OMISSIS), chiedeva dichiararsi l’inesistenza di qualsiasi diritto reale in capo alla convenuta su detto bene, con condanna della stessa a desistere da qualsiasi forma di utilizzo dell’immobile.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della V. che spiegava riconvenzionale per ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva della cappella gentilizia, il Tribunale adito, con sentenza n. 227/2011, rigettava sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, per difetto di prova della proprietà esclusiva del bene in contestazione da parte di ciascun dei compossessori.

In virtù di appello interposto dalla V., la Corte di appello dell’Aquila, nella resistenza dell’Arcidiocesi, che proponeva anche appello incidentale, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando la qualificazione dell’azione proposta dall’appellante quale rei vindicatio, in ordine alla quale non era stato assolto l’onere della probatio diabolica, non emergendo dai titoli di provenienza che la cappellina fosse ricompresa negli atti di vendita prodotti, nè era stata dimostrata l’usucapione della proprietà esclusiva attraverso le prove orali acquisite; del pari l’azione dell’appellato veniva ricondotta alla negatoria, anch’essa carente di prova.

Avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila propone ricorso per cassazione V.L., fondato su tre motivi, cui l’Arcidiocesi resiste con controricorso, formulato anche ricorso incidentale condizionato.

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere respinto, assorbito l’incidentale condizionato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative.

Atteso che:

con il primo motivo e con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 948 e 949 c.c.. In particolare, la V. sostiene che Corte distrettuale avrebbe deciso su una domanda diversa da quella formulata, oltre ad avere errato nel qualificare la domanda della ricorrente come azione di rivendicazione, con la conseguenza di sottoporla al rigoroso regime probatorio previsto per tale tipologia di domanda e non a quello proprio dell’azione negatoria effettivamente dalla stessa proposta.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente alla luce della loro stretta connessione, sono inammissibili ancor prima che infondati.

Per consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice di merito, risolvendosi in un accertamento di fatto, che non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale, nonchè del suo contenuto sostanziale in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (ex multis Cass. n. 472 del 2017).

Inoltre, occorre precisare che l’azione “negatoria servitutis”, diversamente da quella di rivendica e dalla “confessoria servitutis” è proposta quando l’attore, assume essere proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi. Di converso, con la seconda l’attore si afferma proprietario della cosa di cui però non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Infine, con la terza l’attore dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, allorchè, invece, agisca in rivendica deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell’ipotesi di “confessoria servitutis”, ha l’onere di provare l’esistenza della servitù che lo avvantaggia (v. Cass. n. 472 del 2017 cit.).

Nella specie, il giudice di merito ha qualificato la domanda proposta dalla ricorrente come rivendicazione sulla base di quanto richiesto negli atti di causa, come si desume dalla stessa memoria prodotta e dalle eccezioni sollevate in sede di gravame.

E’ evidente come nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma V, allegata al ricorso, sia la stessa ricorrente a qualificare la sua pretesa quale rei vindicatio, anche ai fini della maturazione dell’usucapione (v. pag 5 della memoria). E ciò a differenza dell’Arcidiocesi che ha agito proprio sul presupposto del compossesso (v. pag. 4 sentenza impugnata).

Dunque, coerente e non censurabile risulta essere in sede di legittimità la qualificazione delle domande operate dal giudice di merito che ha fatto buon governo dei principi esposti;

con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, lamenta che la corte distrettuale avrebbe omesso di valutare l’ammissione dell’Arcidiocesi in ordine alla inclusione della cappella nel complesso di Palazzo (OMISSIS), a cui era collegata da un corridoio, crollato negli anni ‘50.

La censura è priva di pregio.

Occorre rilevare che 1″art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018).

Nella specie, l’omesso esame della circostanza invocata dalla ricorrente non è qualificabile come fatto storico decisivo ai fini della decisione, in quanto tale circostanza è superata dal complesso quadro probatorio acquisito.

Del resto il giudice del merito specifica gli elementi probatori che ha posto a fondamento della sua decisione, in particolare ha evidenziato che nella data dell’atto di cessione nel 1951 da V.V. a V.F.. La Chiesetta era già autonomamente individuata al foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS)-(OMISSIS)-(OMISSIS), per cui non era ricompresa nè in detta cessione nè nei successivi atti di acquisto della V., considerazioni che superano l’ammissione del collegamento della Chiesetta con Palazzo (OMISSIS) da parte dell’Arcidiocesi;

venendo all’esame del ricorso incidentale, va rilevato che per l’infondatezza del ricorso principale, resta per l’effetto assorbito il ricorso incidentale condizionato, in relazione all’unico motivo a cui esso è affidato.

In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale della V., assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese relative a questo giudizio, quindi, devono essere poste a carico della parte rimasta soccombente, nonchè liquidate come da seguente dispositivo, sussistendo, altresì, i presupposti processuali di legge in ordine al versamento dell’ulteriore contributo unificato, stante l’esito integralmente negativo dell’impugnazione principale qui proposta, mentre così evidentemente non è per quella incidentale condizionata, rimasta assorbita, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. 18 gennaio 2019 n. 1343).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di parte controricorrente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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