Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11440 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1513-2005 proposto da:

C.M., elettivamente; domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dall’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PINI ROLANDO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo

studio dell’avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2004 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 08/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANZIN, per delega dell’Avvocato

ROMANELLI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivi dei

ricorso, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Emilia Romagna dep. il 08/10/2004 confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso quattro accertamenti ICI per gli anni 1998/2001, cinque ingiunzioni per ICI per gli anni 1997/2001 e quattro ingiunzioni ICI per gli anni 1998/2001.

La contribuente affida il ricorso a motivi,illustrati anche con memoria, con cui deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 sotto diversi profili nonchè del regolamento del Comune di Castelnuovo Rangone e omessa pronunzia circa un punto decisivo della controversia. Il Comune ha resistito con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo fondato sulla violazione di legge, D.Lgs n. 504 del 1992, la ricorrente si duole che la CTR non l’abbia considerata imprenditore agricolo nonostante la documentazione prodotta.

La sentenza sul punto così si esprime: “Dagli atti del fascicolo risulta che l’appellante non è stata iscritta in detti elenchi per le annualità in contestazione”.

Il motivo pertanto introduce,sotto la veste di error in iudicando, una ipotesi di errore revocatorio, che avrebbe dovuto essere dedotto con l’azione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Assorbiti sono pertanto il profilo della violazione del regolamento (a parte ogni questione sull’ammissibilità) che si limiterebbe a ricalcare il D.Lgs. n. 504 del 1992 e del vizio motivazionale.

Sotto altro profilo, la contribuente deduce violazione di legge, sempre in relazione al D.Lgs. citato, assumendo che le aree sarebbero divenute edificabili solo con la Delib. Giunta Provinciale 3 novembre 1998, onde non sarebbe dovuta l’imposta per gli anni 1997 e 1998. La questione attiene al problema se per la edificabiltà di un area sia sufficiente l’adozione di un atto che attribuisca la vocazione edificatoria ad un suolo o sia necessaria la completa definizione del procedimento amministrativo. Le SS.UU. di questa Corte (n. 25506/2006) hanno risolto il problema nel primo senso.

Dirimendo il “contrasto interpretativo” insorto nelle sezioni semplici in ordine ai “criteri in base ai quali un’area deve essere definita fabbricabile ai fini fiscali, in generale, e dell’imposta comunale sugli immobili, in particolare” sostenendosi, con “un primo indirizzo”, “definito sostanzialistico (in quanto, realisticamente, valorizza le immediate ricadute economiche di qualunque variazione che faccia sorgere o consolidi una aspettativa di diritto)”, essere “sufficiente che un’area sia utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, ancorchè le relative procedure non siano state perfezionate (Cass. 4120/2002, 4341/2002, 17513/2002, 13817/2003, 16751/2004, 19750/2004)”, e, con un “secondo”, “definito formale-legalistico”, che “la qualifica di area fabbricabile, anche ai fini fiscali, presuppone che le procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici, siano perfezionate (Cass. 10406/1994, 15320/2000, 13296/2001, 2416/2002, 14024/2002, 2316/2003, 5433/2003, 21573/2004, 21644/2004)”), le sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 30 novembre 2006 n. 25506), le SS.UU. hanno statuito (per quanto interessa) che: “il testo della legge non consente più di distinguere a seconda delle fasi di lavorazione degli strumenti urbanistici” perchè “se è stato l’avvio della procedura per la formazione del PRG, la situazione in movimento non consente più di beneficiare del criterio statico della valutazione automatica” (id est, della valutazione connessa, D.Lgs. n. 304 del 1992, art. 5, ex comma 7, al “reddito dominicale risultante in catasto”): “quello che interessa al legislatore fiscale è la necessità di adottare un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada (non necessariamente senza ritorno) della edificabilità” atteso che “normalmente … già l’avvio della procedura per la formazione del PRG determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo (riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali)”.

Per la stessa decisione, poi, essendo “il fulcro della norma interpretativa … costituito dalla precisazione che la edificabilità dei suoli, ai fini fiscali, non è condizionata (indipendentemente) dall’approvazione della regione degli strumenti urbanistici e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”, “la voluntas legis”, attese le diversità delle “finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale” (“la prima tende a garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus edificandi non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali con quelli collettivi);

la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jus edificandi, fino al perfezionamento dello stesso”), è chiaramente nel senso di “tenere conto, realisticamente, delle variazioni di valore che subiscono i suoli in ragione delle vicende degli strumenti urbanistici” per cui “le chiavi di lettura dei due comparti normativi. possono essere legittimamente differenti”.

Di conseguenza, proseguono le sezioni unite, non si deve confondere “lo jus edificandi con lo jus valutandi” perchè essi poggiano su “differenti presupposti”.

Le sezioni unite hanno altresì precisato che “la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non inedificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore” perchè “con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso”.

Si è, quindi, affermato il principio di diritto per il quale “ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dell’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l’ICI deve essere dichiarala e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione.

Poichè la ricorrente intenderebbe far decorrere la edificabilità del suolo dalla Delib. Giunta Provinciale 3 novembre 1998, n. 645 e la quale era stata approvata la variante del P.R.G.,il motivo è infondato. Per quanto concerne il motivo relativo alla non ammissione della estensione agli accertamenti dei motivi proposti con i ricorsi avverso le ingiunzioni,a parte la perplessità della deduzione(per mero tuziorismo) ne va dedotta la genericità e la non autosufficienza non essendo stati indicati quali motivi sarebbero stati pretermessi.

Il ricorso deve, pertanto, essere Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre Euro 200,00 per spese vive, spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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