Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11440 del 01/06/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11440 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 01/06/2016

ORDINANZA
sul ricorso 4774-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente Contro

•EDICAL BAGS SRL;
– intimata-

avverso la sentenza n. 6586/12/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Campania SEZIONE,
DISTACCATA di SALERNO del 9/6/2014, depositata il
02/07/2014;
.•

,/

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA 10FRIDA.

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti della Medical Bags srl (che non resiste), avverso

Sezione Staccata di Salerno n. 6586/12/2014, depositata in data
2/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione
di un avviso di accertamento, per IVA dovuta in relazione all’anno
d’imposta 2002, a seguito di recupero a tassazione di costi correlati a
fatture emesse per operazioni, ritenute dall’Ufficio erariale, inesistenti è stata, in parte, riformata la decisione di primo grado, che aveva
respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere parzialmente il
gravame della società contribuente (limitato comunque alla
contestazione dei soli rilievi attinenti ai rapporti commerciali con le
società “Lo Conte Costruzioni srl e Saff srP), hanno sostenuto che, in
relazione al recupero a tassazione dell’IVA conciata ai rapporti tra la
contribuente e la Sage srl, l’avviso era illegittimo, pur nell’inattendibilità
della contabilità tenuta dalla contribuente, in quanto, con altra sentenza
d’appello, n. “47/4/2008”, depositata il “28/04/2008”, non impugnata
e passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria
della C.T.P. di Avellino, “è stato riconosciuto il credito Il 4 relativo all’anno
2002”.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera dì consiglio,con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto

Ric. 2015 n. 04774 sez. MT – ud. 28-04-2016
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la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,

1. L’unico motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione e
falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2909 c.c., è fondato.
11 riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può
operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che,
estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta (es. le qualificazioni

tributaria, anche se pure esse ben possono variare di anno in anno, con
conseguente necessità, per ciascun anno, di accertarne la persistenza,
cfr. Cass.4832/2015), assumono carattere tendenzialmente permanente
(in riferimento a tali elementi, cfr. Sez.U, Sentenza n.13916 del
16/06/2006; Cass. 9512/2009; Cass. 24433/2013).
In generale, l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del
giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei
medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro
normativo di riferimento (Cass. 20257/2015; Cass.6953/2015).
Si è così precisato che la sentenza del giudice tributario che
definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del
contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai
tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per
gli elementi che abbiano un valore “condklonante” inderogabile rispetto
alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una
situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non
può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità,
ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (ex pbirimis Cass. nn.
,

22941 del 2013, 1837 del 2014).
Nella specie, come risulta dall’esame degli atti, la sentenza, indicata
nella decisione impugnata come avente efficacia di giudicato esterno
vincolante, aveva ad oggetto una cartella di pagamento emessa, ex
art.54 bis DPR 633/1972, per l’anno 2003, stante l’omesso versamento
Ric. 2015 n. 04774 sez. MT – ud. 28-04-2016
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giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina

dell’IVA, conseguente ad errore formale commesso dalla contribuente
nella compilazione della dichiarazione (mancata indicazione del credito
IVA risultante dalla dichiarazione presentata per l’anno 2002), mentre
il presente giudizio ha ad oggetto il disconoscimento sostanziale, ex
art.54 DPR 633/1972, dell’IVA portata in detrazione, per contestata

portata in detrazione per l’anno 2002.
Peraltro, nella specie, si controverte di IVA ed occorre, al riguardo,
richiamare la giurisprudenza comunitaria in ordine ai limiti del
carattere vincolante del giudicato nazionale.
Questa Corte (Cass. 16996/2012; Cass.12249/2010) ha così affermato
che “le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie
imperative, /a cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del
giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua
proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce ,Oecifico oggetto, ove gli
stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di
Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa (J-2/08 – la realizzazione del principio
di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria
come strumento teso a garantire la piena app&azione del sistema armonizzato di
imposta”.
La sentenza della C.T.R. non è pertanto in linea con i suddetti principi
di diritto.
2. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.1. R. Campania, in
diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

PQM

Ric. 2015 n. 04774 sez. MT – ud. 28-04-2016
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inesistenza delle operazioni che giustificavano FINTA esposta a credito e

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizi() di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in
diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 28/04/2016.

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