Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1144 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 29/01/2020, dep. 21/01/2021), n.1144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10573-2014 proposto da:

IMMOBILIARE CORA SAS DI S.L. & C.,

S.L., Z.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate emise una serie di atti di accertamento induttivo analitico per gli anni 2002, 2003, 2004, nei confronti della società Immobiliare Cora sas, rimodulando la pretesa fiscale, e conseguentemente emise ulteriori avvisi di accertamento, per il reddito di partecipazione, nei confronti dei soci S.L. e Z.C. per gli stessi anni.

Tutti gli avvisi erano impugnati dagli interessati e la commissione provinciale, previa riunione accoglieva i ricorsi in quanto le presunzioni allegate dall’ufficio non erano gravi, precise e concordanti.

Proposto appello dalla Agenzia delle Entrate, la Ctr Veneta, dichiarava cessata la materia del contendere per gli accertamenti in capo alla società a seguito della definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 11, e nei confronti dei soci limitatamente all’anno 2002, mentre confermava l’accertamento nei confronti dei soci per gli anni 2003, 2004.

Propongono ricorso in Cassazione sia la società Immobiliare Cora sas di S.L. che i soci S.L. e Z.C. affidandosi a due motivi, così sintetizzabili, e cioè:

nullità della sentenza del gravame emessa in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, mancanza della motivazione e dunque omessa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3;

omesso esame di un fatto storico principale o secondario risultante dal testo della sentenza che abbia costituito oggetto di discussione ed abbia carattere decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso, tramite l’avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Entrate, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Società Immobliare Cora sas.

Per quello che qui interessa, per consolidata giurisprudenza di legittimità l’interesse all’impugnazione, quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (vedi Cass. n. 3330/2002, n. 7365/2006, n. 15084/2006), deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata (ex plurimis Cass. n. 12548/2002, n. 13906/2002, n. 13593/2006, n. 12952/2007, n. 24434/2007, n. 27006/2007). Orbene nel caso il giudice di appello tributario ha dato atto che era venuto meno ogni contrasto tra le parti per effetto del condono tributario verificatosi, sicchè era onere della società sia contrastare tale affermazione (cosa non avvenuta) ma anche specificare perchè tale pronuncia sicuramente astrattamente di vantaggio, in concreto la danneggiasse.

Deve inoltre dichiararsi il venir meno dell’interesse del S.L. alla decisione avendo provveduto a condonare la lite anche per il 2003 e 2004, come risulta dalla documentazione in atti depositata e dalla adesione della Equitalia Nord che provvedeva anche a cancellare l’ipoteca iscritta per il debito.

Per quanto riguarda l’impugnazione proposta dalla Z.C. in relazione all’avviso di accertamento dell’anno 2004, essendo stata la lite pendente già dal 2010, deve ritenersi decorso il termine semestrale per l’impugnazione (la sentenza della Ctr è del 3 marzo 2013 e la notifica del ricorso è dell’aprile 2014, trovando applicazione, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., così come introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 17, interessante, ai sensi del successivo art. 58, i “giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009. Come è pacifico, la riunione formale di più cause in un unico contesto non fa venir meno l’autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni, avverso le quali l’impugnazione va proposta nelle forme e nei tempi previsti per ciascuna di esse (cfr. Cass. 5 aprile 2006, n. 7871).

Per quanto riguarda l’impugnazione della Z.C. per l’anno 2003, si duole del difetto di motivazione circa la pretesa del fisco che della omessa valutazione di circostanze in grado di modificare l’esito della lite.

Il ricorso è infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata la società di persone Immobiliare Cora sas di cui la Z.C. era socia, aveva definito la lite per il reddito per l’anno in questione, sicchè il socio poteva opporre solo questioni di carattere personale, atte a dimostrare il percepimento di un reddito di partecipazione inferiore a quello presunto. Poichè nel caso il socio ricorrente contesta il reddito societario e non la sua qualità di socio e della quota partecipativa, gli effetti della definizione agevolata da parte della società costituisce titolo su ciascun dei soci, come ha costantemente ribadito la Suprema Corte (Cass. 14926/2011 e ordinanza n. 28007 del 23/11/2017). In definitiva ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell’imponibile risultante da tale definizione, costituendo l’imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

Per effetto della soccombenza le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società; dichiara la carenza di interesse del socio S.L.; rigetta il ricorso proposto da Z.C.. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5500, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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