Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1144 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1144 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 8872-2012 proposto da:
RIGOLETTI ANGELA RGNNGL44T68G273E, MERLIN PAOLA
MRLPLA69R55H501Y, MERLIN STEFANIA
MRLSFN71H53H501U quali eredi legittime di Merlin Giovanni Maria,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 95,
presso lo studio dell’avvocato

miorrI LUCIANO, che le rappresenta

e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA a mezzo della propria
mandataria e rappresentante Generali Business Solutions SCpA in
persona dei suoi procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI

Data pubblicazione: 21/01/2014

PIERO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DEI FRANCO, giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 224/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Carla Grossi (per delega avv.
Piero Paolo Lettieri) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2012 n. 08872 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

FIRENZE dell’11.1.2011, depositata l’11/02/2011;

R.g.n. 8872-12 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Angela Rigoletti, Paola Merlin e Stefania Merlin, quali eredi di Giovanni Maria
Merlin, hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Assicurazioni Generali
avverso la sentenza dell’il febbraio 2011, con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha
rigettato l’appello da loro proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal
Tribunale di Siena.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Generali Business Solutions SC.p.a.,

qualificandosi come mandataria delle Assicurazioni Generali s.p.a. ed indicando gli atti dai
quali si evincerebbe tale qualità di mandataria, che sono evocati anche nella procura a
margine del ricorso, ma dei quali non è fornita l’indicazione di una loro produzione.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati
delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
La resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
<‹[...] §3. Il ricorso si presta ad essere trattato in camera di consiglio con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., relativo all'esposizione sommaria dei fatti della causa. §3.1. La struttura del ricorso si articola, infatti, dalla pagina due alla pagina cinquantasette, con l'integrale riproduzione di una serie di atti delle fasi di merito e precisamente, della sentenza impugnata, del contenuto della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, di parte del contenuto e delle conclusioni prese dalla società intimata e poi ribadite dopo lo scioglimento di una riserva da parte del primo giudice, della comparsa conclusionale di primo grado, del contenuto dell'atto di appello dei medesimi, di un'ordinanza resa dal giudice d'appello, di una sentenza penale depositata dai ricorrenti, della loro memoria di replica (depositata in assenza di conclusionale). §3.2. Ora, anche recentemente, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale <>.
In base a tale principio di diritto (le cui implicazioni sono state ulteriormente ribadite

2013), il ricorso appare inammissibile.>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle
quale, del resto, non sono stati mossi rilievi dai ricorrenti.
Costoro, inoltre, non hanno sollevato alcuna obiezione in ordine alla costituzione
della resistente, sicché le argomentazioni con cui nella memoria la medesima ha
interloquito sul rilievo della relazione in ordine alla mancata indicazione dei documenti
legittimanti la costituzione, pur enunciati come prodotti, risulta irrilevante.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
§3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n.
140 del 2012.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seimilacinquecento, di cui
duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civil -3, il 7
novembre 2013.

da numerose decisioni successive, come ad esempio, da ultimo, Cass. (ord.) n. 593 del

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