Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1144 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25141-2018 proposto da:

P.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO

BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDO SAIU;

– ricorrente –

contro

PU.LU., FAGO & C. SNC, PU.EN., PU.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Fago s.r.l. si opponeva al precetto con intimazione di rilascio d’immobile notificatole nel 2007, in forza di sentenza, da P.A.G., deducendo che quest’ultimo non avesse titolo per procedere all’esecuzione sull’intero immobile;

all’esito della fase sommaria in cui il giudice dell’esecuzione accoglieva la sospensiva, l’opponente, nella fase di pieno merito, ribadiva la contestazione aggiungendo che il titolo azionato era confermativo di altro titolo già posto in esecuzione nel 1991;

il Tribunale, davanti al quale resisteva P., accoglieva l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il giudice di prime cure aveva fatto riferimento, nelle sue motivazioni, al contratto di sublocazione dell’immobile di cui era pertanto subconduttore P., e questo negozio delimitava la porzione d’immobile interessata dalla reintegra e dunque dal rilascio; infine, le sollevate eccezioni di giudicato esterno, nonchè di contrasto del titolo con altra sentenza emessa al riguardo, erano infondate per diversità dei giudizi e delle pronunce;

avverso questa decisione ricorre per cassazione P. formulando due motivi.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., in uno all’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, perchè la Corte d’appello avrebbe errato violando il giudicato proprio della sentenza azionata, posto che il Tribunale, nel provvedimento in parola, non avrebbe fatto riferimento al contratto di sublocazione evocato per affermare che il titolo esecutivo non aveva riguardo all’intero immobile;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 111 Cost., in uno all’omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè sarebbe stata fondata anche l’eccezione di giudicato esterno, posto che le altre due sentenze evocate avevano deciso sulle medesime ragioni e sulle medesime richieste, con conseguente trattamenti diseguali della stessa fattispecie, in violazione dei parametri costituzionali e sovranazionali, determinata a sua volta dal giudice dell’esecuzione incidendo illegittimamente sul titolo esercitato;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il primo motivo è inammissibile;

la Corte territoriale ha specificatamente indicato che nella motivazione della sentenza azionata si è fatto riferimento al contratto di sublocazione, il che chiariva la portata del titolo;

la parte non ha dimostrato in ricorso il contrario, non riportando, ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, i passi della sentenza da cui dovrebbe desumersi quanto afferma e, comunque, prospettando un diverso errore in tesi revocatorio, qui non deducibile, perchè percettivo, del Collegio di merito;

il vizio motivazionale risulta parimenti inammissibile perchè estraneo alla nuova formulazione, applicabile, dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. U., 07/04/2013, n. 8053, e succ. conf.; Cass., 22/12/2016, n. 26774);

il secondo motivo è inammissibile;

la parte non riporta alcun contenuto delle sentenze da cui dovrebbe desumersi la fondatezza di quanto afferma, fermo restando che la pretesa violazione dei parametri costituzionali e sovranazionali e la pretesa indebita ingerenza del giudice dell’esecuzione nel merito del titolo sono deduzioni espresse in modo del tutto generico e astratto sicchè, anche sotto tale concorrente profilo, la censura non è ammissibile;

non deve disporsi sulle spese perchè gli intimati non hanno svolto difese.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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