Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1144 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2018, (ud. 25/10/2017, dep.18/01/2018),  n. 1144

Fatto

RILEVATO CHE:

1. La Commissione Tributaria Centrale, sezione dell’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Parma, ha confermato l’avviso di intimazione, concernente le pene pecuniarie dovute dalla società in relazione ad evasione di imposta già accertata, notificato in data 17.02.1987 a G.S. ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, in qualità di ex amministratrice, o comunque, responsabile quale ex rappresentante legale della società fallita (OMISSIS) SRL.

2. La contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze replicano con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il conseguente controricorso. In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia (Cass. sent. n. 22889/2006, n. 22992/2010, n. 8177/2011).

2. Il primo motivo con il quale si denuncia la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, concernente l’illegittimità dell’atto impugnato per non essere stato preceduto dalla notifica della cartella e dell’avviso di accertamento, è fondato e va accolto.

Va infatti considerato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso – che ricorre nella fattispecie in esame – dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) (Cass. S.U., n. 5791/2008).

3. I motivi secondo, terzo e quarto – concernenti la omessa motivazione, la violazione delle norme in tema di accertamento e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in riferimento alla intimazione che, a detta della ricorrente, non ricomprendeva solo le sanzioni, in ragione della responsabilità solidale, ma anche illegittimamente le maggiori imposte ed i relativi interessi, di esclusiva pertinenza della società – vanno dichiarati assorbiti.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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