Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11439 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27522/2015 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato MARIA LETIZIA NUNZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTINO TORRE;

– ricorrente –

contro

M.M., G.A.M., B.D.,

P.L., V.I., VA.GI., PA.DA.,

C.D., PI.DA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T

FORTIFIOCCA 50, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PONTIERI,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

BE.ES., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1718/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Va.Gi., Pi.Da., C.D., Pa.Da., B.D., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’Inail, deducendo di essere proprietari di unità immobiliari site nel condominio di (OMISSIS) all’interno del quale il convenuto era proprietario di altre unità abitative. Il convenuto aveva rivendicato la proprietà di 11 posti auto scoperti siti nel condominio, procedendo al relativo accatastamento, nonostante i posti auto fossero collocati su aree di natura comune. Sussisteva, pertanto, l’interesse degli attori ad ottenere l’accertamento della natura condominiale dei beni asseritamente di proprietà del convenuto. Si costituiva l’Inail che deduceva l’esistenza di un litisconsorzio necessario con i conduttori, promissari acquirenti delle aree in esame. Il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.A., + ALTRI OMESSI, che aderivano alla domanda degli attori.

2. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea e dichiarava che l’area cortilizia adibita a parcheggio era di proprietà condominiale.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inail deducendo l’erroneità della stessa per omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto nonchè per carenza di motivazione.

3.1 Si costituivano gli originari attori ed interventori i quali concludevano per l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello nonchè per la carenza di legittimazione ad agire dell’appellante.

3.2 Alla prima udienza collegiale del 18 dicembre 2013 l’appellante evidenziava che l’atto di appello non era stato notificato nei confronti oltre che di Ca.An. anche di Vo.Ma.Te. e D.M.V. che erano rimasti contumaci in primo grado e risultavano deceduti. La Corte rinviava all’udienza del 7 maggio 2014 per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti decedute nel rispetto dei termini di legge. Alla successiva udienza del 7 maggio 2014 l’appellante evidenziava che in occasione della notifica dell’atto di integrazione dal contraddittorio nei confronti degli eredi di D.M.V. era emerso che la sua erede p.c. era a sua volta deceduta e chiedeva, pertanto, un ulteriore rinvio per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi della stessa.

3.3 La Corte d’Appello rinviava all’udienza del 7 gennaio 2015 per la notifica dell’atto d’appello agli eredi della p.; a tale udienza la causa veniva rinviata al 15 aprile 2015 all’esito della quale veniva decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

4. La Corte d’appello dichiarava inammissibile ex art. 331 c.p.c., l’appello, in quanto l’appellante non aveva provveduto all’integrazione del contraddittorio nel termine perentorio a tal fine assegnato all’esito della prima udienza collegiale del 18 dicembre 2013. Il giudice del gravame revocava il precedente provvedimento con il quale, in data 7 maggio 2014, era stato concesso un nuovo termine per la notifica dell’atto di appello nei confronti degli eredi di p.c., trattandosi di un provvedimento erroneamente adottato.

La Corte d’Appello rilevava che, essendo stata disposta già in primo grado l’integrazione del contraddittorio o comunque la chiamata in causa iussu iudicis nei confronti degli appellati già contumaci nel giudizio di primo grado, si era determinata una situazione riconducibile al novero delle cause inscindibili, per le quali doveva trovare applicazione l’art. 331 c.p.c..

L’atto di appello non era stato notificato nei confronti di alcuni dei contumaci e, a tal fine, era stato concesso il termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei loro eredi, fissando la successiva udienza al 7 maggio 2014.

La notifica nei confronti degli eredi di p.c. non era andata a buon fine; quest’ultima, infatti, era deceduta. Nel termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio, tuttavia, non si era provveduto ad effettuare la notifica anche nei confronti degli eredi in modo che l’ordine di integrazione del contraddittorio non era stato ottemperato nel termine concesso.

La parte appellante aveva prodotto una certificazione attestante che la suddetta p. risultava deceduta già in data 2 dicembre 2012 e, quindi, ancor prima dell’introduzione del giudizio di appello, con l’ulteriore conseguenza che) trattandosi di un evento non improvviso e sicuramente conoscibile dalla parte avvalendosi dell’ordinaria diligenza, il provvedimento con il quale era stato dato l’ulteriore termine per la notifica dell’atto di appello nei confronti degli eredi era stato erroneamente adottato e doveva essere revocato, non essendo data la possibilità di prorogare un termine perentorio e mancando, altresì, i presupposti per concedere la remissione in termini in favore della parte appellante, la quale nel termine inizialmente assegnato ex art. 331 c.p.c., avrebbe dovuto non solo verificare l’eventuale esistenza in vita dell’originaria erede della parte contumace in primo grado ma, una volta venuta a conoscenza del suo decesso, avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei confronti dei suoi eventuali eredi.

La Corte poi dichiarava inefficace anche l’appello incidentale in quanto tardivo.

5. L’Inail ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

6. M.M., G.A.M., B.D., P.L., V.I., Va.Gi., Pa.Da., C.D., Pi.Da. hanno resistito con controricorso.

7. All’udienza del 19 febbraio 2020 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E.A..

8. La parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso e dell’ordinanza nel termine di 60 giorni ivi stabilito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’Istituto appellante aveva tempestivamente notificato con esito favorevole, già in data 3 maggio 2013, l’atto di appello ai signori D.M.G. ed D.M.E., figli ed eredi sia di D.M.V. che di p.c.. Pertanto, il contraddittorio doveva ritenersi correttamente instaurato sin dal 3 maggio 2013.

L’Istituto appellante per eccesso di zelo derivante dall’esigenza di completare la notifica nei confronti di tutti i familiari di D.M.V. aveva richiesto comunque alla Corte d’Appello di Napoli il termine per integrare il contraddittorio nei confronti di p.c., coniuge deceduto di D.M.V., parte contumace in primo grado, già deceduta nelle more del giudizio.

Tale incombente non poteva avere alcuna incidenza processuale atteso che p.c. risultava essere già deceduta in data (OMISSIS), ancor prima dell’introduzione del giudizio di appello, come risulta comprovato in giudizio in quanto rilevato nella stessa sentenza impugnata. Non vi era quindi alcun difetto di integrazione del contraddittorio con conseguente inammissibilità del gravame ex art. 331 c.p.c., in quanto l’impugnazione proposta dall’Inail era stata notificata sin dal 3 maggio 2013 anche ai signori D.M.G. ed D.M.E. anche se solo nella qualità di eredi di D.M.V. e senza esplicito richiamo alla loro qualità di successori di p.c..

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo oggetto discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’Istituto ricorrente ritiene che vi sia stato anche un omesso esame di un fatto decisivo atteso che all’ultima udienza del giudizio di appello, in data 15 aprile 2015, era stata rappresentata alla Corte l’avvenuta notifica dell’atto di appello a D.M.G. ed E. eredi di p.c.. La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare tale circostanza concludendo il giudizio ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per omessa integrazione del contraddittorio nel termine a tal fine assegnato.

3. I due motivi di ricorso, che,stante la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La Corte d’Appello ha omesso di valutare l’efficacia della notifica fatta a D.M.G. ed E. in proprio o in qualità di eredi di D.M.V.. Tale notifica, infatti, rendeva superfluo procedere ad un’ulteriore notifica nei confronti dei medesimi D.M.G. ed E. in qualità di eredi di p.c..

In proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte, nonchè di erede di altro soggetto, anch’esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell’atto di gravame esclude la necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l’unicità della parte in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all’omesso suo perfezionamento nei confronti dell’erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio)”. (Sez. 2, Sent. n. 12317 del 2019).

Induce a tale soluzione l’esigenza di adottare una opzione ermeneutica che privilegi l’effettività dell’integrità del contraddittorio. Il principio, benchè letteralmente riferito all’erede già costituito in proprio, è applicabile anche nel caso in esame. Dunque, la duplicità della veste processuale degli eredi dei coniugi D.M.V. e p.c., fa sì che la notifica dell’appello nella loro qualità di eredi di D.M.V. era sufficiente e che un’ulteriore notificazione nella qualità di eredi di p.c. era del tutto superflua e contraria al principio di ragionevole durata del processo, in quanto riferita a un atto del quale il destinatario aveva già avuto legale conoscenza (Cass. n. 1613/2003 cit.).

In conclusione, la Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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