Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11439 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAGO

DANNI LIVIO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA – SOCIETA’ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E

COORDINAMENTO DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA, la quale interviene

oltre che in proprio anche quale Procuratore ed in rappresentanza

delle società mandanti del GRUPPO GENERALI di seguito elencate:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA Capogruppo del Gruppo Generali; FATA

ASSIFURAZIONI DANNI SPA; INA ASS ITALIA SPA; ALLEANZA TORO SPA;

AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA; in persona dell’Amministratore delegato e

del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO, che la rappresenta e difende

giusta procura alle liti per atto notar Carlo Marchetti di Milano del

29/1/2010 n. rep. 6.352, che viene allegata in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 166/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

30/4/08, depositata il 30/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PANARITI BENITO che si riporta

agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Nella causa di risarcimento dei danni da incidente stradale proposta da M.C. contro la s.p.a. Assicurazioni generali, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, la Corte di appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa, ritenendo non provata la versione dei fatti resa dal danneggiato, secondo cui la sua automobile era stata sospinta fuori strada da altra automobile che proveniva da un parcheggio sulla sua destra e che si è immessa sulla sua corsia di marcia; auto il cui conducente è rimasto sconosciuto.

Il M. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

2.- I tre motivi denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonchè violazione degli artt. 61, 115 e 116 cod. proc. civ., art. 2730 cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha trascurato di prendere in esame prove documentali e ricostruzioni fotografiche dell’incidente che avrebbero giustificato l’accoglimento della domanda ed ha omesso di disporre consulenza tecnica sullo stato della vettura, al fine di rilevare le tracce dell’impatto dell’altra automobile (primo motivo); ha attribuito carattere confessorio alle dichiarazioni rese dal danneggiato al pronto soccorso dopo l’incidente, nonostante la mancanza dell’animus confitendi e non ha disposto consulenza medica sulle condizioni psichiche dello stesso all’atto del ricovero (secondo motivo); ha assunto la sua decisione senza adeguata valutazione delle prove.

3.- I motivi sono inammissibili sotto più profili. In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione dei quesiti di diritto, che sono per lo più generici e astratti (cfr. sulle modalità di redazione dei quesiti, fra le tante, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535; 19 febbraio 2009 n. 4044;

Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

In secondo luogo ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poichè il ricorrente non indica se e quando siano stati prodotti, come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti e i documenti di causa, le fotografie e le altre prove documentali che asserisce non esaminate, sì da consentirne il controllo in questa sede (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

In terzo luogo e soprattutto perchè, sotto la veste formale della denuncia di violazioni di legge e di vizi di motivazione il ricorrente chiede in realtà a questa Corte di riesaminare per intero il merito della controversia e di procedere ad altra e diversa valutazione delle prove : questioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità se non quando siano dimostrati vizi logici o giuridici del percorso argomentativo mediante il quale la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione, restando irrilevante il dissenso del ricorrente sulla sostanza della decisione. La Corte di appello ha motivato la sua decisione traendo argomento di prova dalle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato all’atto del ricovero al Pronto Soccorso, dichiarazioni che ha ritenuto attendibili a prescindere dalla circostanza che esse rivestano tutti gli estremi della confessione; ha poi motivato la mancata ammissione di CTU sulle condizioni della vettura con il fatto che il lungo tempo trascorso dall’incidente e la gravità dei danni subiti dalla vettura medesima a seguito dell’uscita di strada e dell’impatto contro un palo avrebbero impedito di accertare alcunchè.

Trattasi di motivazione congrua e ragionevole, che peraltro è stata condivisa in due gradi di giudizio, risoltisi con decisioni conformi.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni svolte nella memoria non valgono a disattendere.

Anche a prescindere dalle ragioni di inammissibilità – che debbono essere confermate – va ricordato che il giudizio davanti alla Corte di cassazione non è un terzo grado del giudizio di merito, nel corso del quale possa essere chiesta una nuova e diversa valutazione delle prove che siano state già delibate nei due gradi del processo di merito (con esito per di più concorde).

L’eventuale omesso esame di prove decisive, od il travisamento di taluno degli elementi istruttori, possono giustificare il ricorso per revocazione della sentenza; non il ricorso per cassazione. Le valutazioni di merito sono censurabili solo qualora la motivazione manifesti lacune o vizi logici intrinseci al ragionamento mediante il quale la sentenza impugnata è pervenuta alla decisione.

Non sono soggette a censura, per contro, le argomentazioni che abbiano indotto il giudice ad attribuire valenza preferenziale od esclusiva a taluni elementi di prova rispetto ad altri, quali quelle contenute nella sentenza impugnata, secondo cui le fotografie non sono rilevanti, a causa delle deformazioni subite dall’automobile a seguito dell’uscita di strada, e l’esperimento di consulenza tecnica non avrebbe potuto condurre ad alcun risultato, dato il tempo trascorso. (In casi del genere il danneggiato avrebbe dovuto provvedere per tempo a far constatare le condizioni dell’automezzo tramite accertamento tecnico preventivo).

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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