Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11439 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del presidente legale

rappresentante A.L., domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66,

presso gli avvocati Fantozzi Augusto, Roberto Tieghi, Francesco

Giuliani ed Edoardo Belli, che la rappresentano e difendono giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/16/04 della Commissione tributaria

regionale di Roma, depositata in data 28.10.2004:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito per la ricorrente l’avvocato Francesco Giuliani;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato tre avvisi di liquidazione notificatile per ICI 1993, 1994 e 1995 relativi a due immobili siti in (OMISSIS), lamentando che erano basati su valori catastali eccessivi, da essa impugnati in separato processo. Quest’ultimo si è concluso con l’annullamento delle rendite impugnate, e la presa d’atto dell’annullamento da parte dell’Ufficio del Territorio, che in data 20 febbraio 2002 ha rideterminato la rendita adeguandola a quella stabilita con la sentenza 22 febbraio 2001 della CTR del Lazio. 1 tre avvisi impugnati sono stati confermati in primo ed in secondo grado. La CTR del Lazio, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha motivato di considerare “corretta l’applicazione della normativa da parte dell’Ente Impositore nel rispetto delle date dell’attribuzione delle rendite 15/10/1996 anteriore al 1 gennaio 2002. La sentenza n. 41/20/01 della CTR del Lazio, passata in giudicato, produce i suoi effetti solo dal 22/02/2001. Effetti che non hanno valore retroattivo”. Circa l’eccepito difetto di legittimazione processuale della A. Ser. S.r.l.

costituitasi in appello quale concessionario della riscossione del Comune di (OMISSIS), ha osservato che l’eccezione “non può essere presa in considerazione in appello in quanto costituente novazione.

Essa non risulta rilevata in atti in primo grado e non è menzionata nella sentenza”. La BNL ha notificato il ricorso, con tre motivi, sia al Comune di (OMISSIS) che alla A. Ser. Sri., che non si sono difesi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi primi due motivi di ricorso si denuncia violazione di legge (art. 2909 c.c.D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 ed art. 11, comma 1; L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2) e motivazione contraddittoria su punto decisivo. Si lamenta che la CTR ha errato nel ritenere che le rendite catastali annullate abbiano mantenuto la loro efficacia fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza che le ha dichiarate illegittime, e che quelle adottate in loro sostituzione fossero applicabili solo a partire dall’anno successivo alla loro adozione.

I motivi sono fondati. Già alla data della decisione di merito di primo grado le rendite attribuite il 15/10/996, che il Comune aveva preso a base degli avvisi di liquidazione impugnati, erano venute meno in forza della sentenza della CTR del Lazio passata in giudicato il 22 febbraio 2002. La loro caducazione rendeva illegittimi tutti gli atti con i quali ne era stata fatta applicazione che fossero ancora sub indice. L’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo non può non implicare il venir meno degli effetti che esso abbia prodotto medio tempore, salvo il limite della impossibilità, perchè se così non fosse, il successo dell’azione giudiziaria resterebbe inutile. Il riferimento del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 alle rendite catastali “vigenti” non può dunque non intendersi operato alle rendite “legittimamente” vigenti, che nella specie – per la retroazione degli effetti della sentenza alla data della domanda di annullamento di quelle introdotte con l’atto 15/10/1996 – erano quelle accertate in loro vece col giudicato 22.02.2001.

Il terzo motivo, concernente la doglianza di illegittima declaratoria di inammissibilità della eccezione di costituzione in appello della A. Ser. S.r.l., è del pari fondato, giacchè il difetto delle condizioni per la costituzione in appello non poteva eccepirsi in primo grado.

La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa rimessa al giudice del merito perchè ridetermini l’imposta dovuta nella misura corrispondente ai valori catastali accertati col giudicato 22.02.2001.

Con la sentenza definitiva sarà deciso anche il carico delle spese di questo grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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