Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11439 del 10/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25750-2015 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO (centro

CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati VINCENZO STUMPO,

ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO TRIOLO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1180/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– L.P., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola ” C.D.” nell’anno 2007 per 151 gg., conveniva l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedeva la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per tale anno. Il Tribunale accoglieva la domanda, compensava per un terzo le spese processuali e poneva la residua quota a carico dell’I.N.P.S. (spese liquidate, per intero, in Euro 1.063,13). Avverso tale decisione proponevano impugnazione principale la L. (solo in punto di governo delle spese) e incidentale l’I.N.P.S. (egualmente solo in punto di governo delle spese). La Corte di appello di Salerno respingeva l’appello incidentale e, in solo parziale accoglimento dell’appello principale rideterminava le spese, per intero del giudizio di primo grado, in Euro 2.068,00 di cui Euro 1.096,00 per diritti ed Euro 972,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed IVA e CPA come per legge; compensava tra le parti le spese del giudizio di secondo grado;

– propone ricorso per cassazione L.P. affidato a due motivi;

– l’I.N.P.S. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, della L. n. 1051 del 1957, art. unico, della tariffa adottata con Delib. Consiglio nazionale forense 20 febbraio 2002 e approvata con D.M. n. 127 del 2004 e violazione dei minimi previsti dalla stessa, nullità della sentenza per mancata motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, per non avere la Corte territoriale erratamente ritenuto di ridurre la nota spese, per quanto riguarda i diritti e l’onorario senza dare una (sia pur) minima motivazione di ciò;

– il motivo è manifestamente fondato e determina l’assorbimento del secondo motivo (con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo vecchio e nuovo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando il malgoverno del regime delle spese processuali del secondo grado, compensate per intero dal giudice del gravame senza tener conto del fatto che vi era comunque stato il riconoscimento di una ulteriore somma di Euro 353,33 rispetto a quella liquidata dal Tribunale);

– contrariamente alla fattispecie esaminata da questa Corte nella decisione n. 19934/2016 (citata nella proposta del relatore), nella presente controversia risulta dagli atti ritualmente trascritti nel ricorso per cassazione che in sede di atto di appello la ricorrente aveva riportato la nota spese relativa all’attività svolta nel giudizio di primo grado con l’analitica indicazione di tutte le attività di rappresentanza e di difesa poste in essere e l’importo dei diritti di avvocato e dell’onorario minimo dovuti per ogni singola attività, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia;

– come questa Corte ha avuto modo di precisare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. 29 gennaio 2014, n. 1972; Cass. 29 maggio 2013, n. 13433; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906; Cass. 30 marzo 2011, n. 7293; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404);

– nel caso in esame la Corte territoriale, a fronte di una nota spese indicante Euro 1.578,00 per diritti ed Euro 1.110,00 per onorari ha liquidato la somma di Euro 1.096,00 per diritti ed Euro 972,00 per onorari senza alcuna motivazione circa l’eliminazione ovvero la riduzione di determinate voci;

-ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta non va condivisa e va accolto il primo motivo (assorbito il secondo); la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli che provvederà a nuova determinazione delle spese del giudizio di primo grado e conseguentemente ad una nuova regolamentazione di quelle di appello, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo);

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA