Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11438 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI

UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA TORO SPA (OMISSIS), (conferitaria dell’azienda

assicurativa di Toro Assicurazioni Spa e di tutti i rapporti

giuridici) e per essa quale sua mandataria e rappresentante la

s.c.p.a. Generali Business Solutions, in persona dei suoi procuratori

speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

13, presso lo studio dell’avvocato CICCOPIEDI SALVATORE, che la

rappresenta e difende, giusta procura per atto notaio Carlo Marchetti

di Milano, rep. n. 6.352 del 29/01/2010 allegata in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.S., N.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 492/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/01/09, depositata il 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- A.G. propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 492/2009, depositata il 3 febbraio 2009, nella parte in cui – confermando la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Roma – ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguiti ad un incidente stradale, di cui sono stati ritenuti responsabili E. e N.S. e la s.p.a. Toro Ass.ni.

Resiste la Toro con controricorso.

I N. non hanno depositato difese.

2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 36 bis, art. 366, n. 6 e art. 360 cod. proc. civ..

Manca in primo luogo un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione (analogo al quesito di diritto) , da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ. , Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Manca altresì l’indicazione dei documenti su cui il ricorso si fonda, da cui dovrebbe risultare l’entità dei danni patrimoniali e di cui si lamenta l’omesso esame, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Le censure risultano infine non in termini e non congruenti con le ragioni della decisione, che consistono nella mancata prova ad opera del danneggiato che il danno patrimoniale rivendicato sia stato superiore a quello indennizzato dalla Cassa malattie e dalle altre provvidenze dell’Ordine dei medici: prova che avrebbe dovuto essere offerta mediante adeguata documentazione da richiamare nel ricorso (per esempio le dichiarazioni dei redditi successive all’incidente, da porre a raffronto con quelle anteriori), od altre prove consimili, la cui mancanza sta alla base della sentenza impugnata, che risulta più che ampiamente e logicamente motivata sul punto.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni svolte nella memoria non valgono a disattendere.

Questa Corte ha più volte chiarito che, allorquando si denunci un vizio di motivazione in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. civ. S.U. n. 20603/2007 cit.; Cass. civ. Sez. 3, 7 aprile 2 008 n. 8897; Idem 30 dicembre 2009 n. 27680; Cass. civ. Sez. 2, 20 maggio 2010 n. 12421, fra le tante).

Non sono specificamente indicati nel ricorso, inoltre, nè l’avvenuta produzione del fascicolo di causa, contenente i documenti menzionati, nè i dati che tali documenti contrassegnano, sì da renderli identificabili e reperibili fra gli atti e documenti di causa (neppure alle pag. 5 e 6 del ricorso – come indicato nella memoria – ove il ricorrente si è limitato a richiamare genericamente il contenuto dei documenti).

I rilievi attinenti all’incongruenza delle censure rispetto alle ragioni della decisione impugnata comportano l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., oltre che dimostrarne la manifesta infondatezza.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.700,00, di cui Euro 2 00,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorar, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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