Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11438 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1494-2018 proposto da:

GROTTA DI GREGNA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COSMAN SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore, CONSORZIO

EDIL GREEN TECNO SYSTEM IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CARLINI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5587/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17047/2015, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Consorzio Edil Green Tecno System, condannava la Grotta di Gregna s.r.l. (già Polisportiva Perconti s.r.l.) a corrispondere la somma di Euro 2.640.672,67, quale corrispettivo dei lavori e delle opere eseguiti e non pagati, oltre alla somma di Euro 210.346,56 quale mancato utile per i lavori non eseguiti in conseguenza dell’illegittima risoluzione del rapporto da parte della Polispettiva Perconti s.r.l., dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Cosman s.r.1., evocata dalla convenuta.

A seguito di gravame interposto dalla Grotta di Gregna s.r.l, la Corte di appello di Roma, nella resistenza delle società appellate, con sentenza n. 5587/2017, dichiarava inammissibile l’appello per tardività.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, la Grotta di Gregna s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su unico motivo.

Il Consorzio Edil Green Tecno System e la Cosman s.r.l. resistono con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

con unico motivo la Grotta di Gregna s.r.l. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969. In particolare, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per avere ritenuto immediatamente applicabile il D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3.

Il motivo è infondato.

E’ preliminare rilevare che, il procedimento oggetto di causa, iniziato con atto di citazione del 10 marzo 2008, si concludeva con la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 17047/2015, depositata in data 5 agosto 2015 e mai notificata.

L’impugnazione della suddetta sentenza, da parte della Grotta di Gregna s.r.l., veniva invece notificata in via telematica il 14 ottobre 2016.

In data 12 settembre 2014 veniva promulgato il D.L. n. 132 del 2014, con il quale il legislatore, all’art. 16, modificava il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, disponendo che: “1. Alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 le parole “dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 al 31 agosto di ciascun anno”.

2. Alla L. 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’art. 8, è aggiunto il seguente: “Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). Fermo quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1977, n. 937, art. 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.”.

Tale norma, dunque, contiene uno specifico comma – il terzo – sull’entrata in vigore della disposizione, non presentando, invece, nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all’anno solare 2015 e dunque, evidentemente, al periodo feriale 2015. Del resto, se il legislatore avesse inteso ancorare l’applicabilità della legge sulla riduzione dei termini alla data dell’impugnazione o a quella di pubblicazione della sentenza lo avrebbe fatto, come è accaduto in tanti altri casi di riforme.

D’altronde l’operatività della norma a partire dall’estate 2015 non comporta nessun vulnus alla tutela dell’affidamento, posto che al momento in cui è sorto il diritto di impugnazione (cioè alla data del deposito della sentenza impugnata) il difensore era già a conoscenza, o comunque doveva esserlo, dell’avvenuta entrata in vigore del decreto L. 12 settembre 2014, n. 132, il che rende irrilevanti anche eventuali profili di illegittimità costituzionale (Cass. 22 febbraio 2017 n. 11758).

Quanto invece alle deduzioni della ricorrente basate sulla considerazione che il D.L. n. 132 del 2014 non contiene alcuna norma transitoria circa l’applicabilità del termine di sospensione ridotto a trentuno giorni e pertanto, troverebbe applicazione la previsione di cui all’art. 39 c.p.c., u.c., – principio della prevenzione in tema di litispendenza – è opportuno osservare che, come sostenuto dalla Suprema Corte in varie pronunce, il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, art. 16, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162 dispone l’immediata applicabilità della disciplina prevista dallo stesso art. 16, comma 1 con decorrenza dall’anno 2015, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione peraltro del principio tempus regit actum (Cass. 6 luglio 2017 n. 20866).

Pertanto, nel caso di specie, a fronte del deposito della sentenza qui gravata in data 05.08.2015, il termine annuale per l’impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis andava a scadere il 05.08.2016, che andava maggiorato del periodo di sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, il quale però, a tenore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, era di soli trentuno giorni, con la conseguenza che il termine ordinario (o “lungo”) per l’impugnazione andava a scadere il 02.10.2016, giorno festivo e, quindi, il successivo lunedì 03.10.2016, ai sensi dell’art. 155 c.p.c.. Diversamente il procedimento notificatorio dell’appello appare intrapreso solo in data successiva, cioè il 14.10.2016, quindi come correttamente accertato dal giudice territoriale, una volta avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza, l’appello è inammissibile in quanto tardivo.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 22 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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