Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11438 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., A.S., C.E., B.

M., C.S., C.A., C.

M.G., tutti domiciliati in Roma, via Pompeo Magno n. 2/b,

presso l’avv. Grassetti Fabrizio, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di (OMISSIS), in persona del sindaco in carica

G.A.M., domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20

presso l’avv. Del Federico Lorenzo, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38 della Commissione tributaria regionale di

Milano, depositata in data 29.11.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito per il Comune resistente l’avvocato Christian Califano in

sostituzione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., A.S., C.E., B. M., C.S., C.A. e C. M.G. impugnarono l’avviso di liquidazione ICI loro notificato per gli anni dal 1995 al 1999 quali comproprietari di un terreno in Comune di (OMISSIS). Esposero che l’avviso era illegittimo perchè reiterava analogo atto, precedentemente emesso per le stesse annualità di imposta e per lo stesso immobile, che era stato annullato dalla CTP di Milano con sentenza passata in giudicato. Il terreno era stato inoltre valutato come edificabile senza considerare che mancava in concreto ogni possibilità di edificazione perchè non era stato approvato un piano di lottizzazione. Il ricorso è stato respinto in primo ed in secondo grado. I contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi. Il Comune intimato si difende con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha considerato che la sentenza invocata come giudicato non aveva privato il Comune del potere di reiterare l’accertamento, perchè aveva annullato il precedente avviso per motivi formali, concernenti l’inadeguatezza della motivazione relativa alla determinazione del valore stimato. Vizi ai quali il Comune aveva ovviato nel termine di legge col nuovo avviso “inserendo … questa volta, motivazioni ed argomenti che avrebbero permesso ai ricorrenti di esercitare il diritto di difesa” ma che non erano stati contestati nel merito, perchè il contribuenti si erano limitati a lamentare che i nuovi avvisi erano “viziati in quanto mera reiterazione di quelli precedenti”. Nè avevano fornito la prova che all’epoca non fosse stato approvato un piano di lottizzazione.

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2″. Si insiste nel sostenere che il terreno non poteva essere considerato edificabile perchè fino al 1999 non esisteva alcuno strumento attuativo della destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale.

Il motivo è infondato. A prescindere dal rilievo che i ricorrenti non dicono come sarebbe risultata in giudizio la mancanza di strumenti urbanisti particolareggiati, è ormai consolidalo l’indirizzo che a quella circostanza nega rilievo circa la qualificazione edilizia dell’area ai fini ICI, che va desunta soltanto dalle prescrizioni del piano regolatore generale (Cass. 15558/2009; 25676/2008; 25506/2006).

Col secondo motivo si insite nella tesi che la sentenza delle CTP che aveva annullato i precedenti avvisi di liquidazione precludesse al Comune, che non la aveva impugnata, di reiterare gli accertamenti.

Ciò in quanto non si sarebbe trattato di una decisione adottata solo per vizi formali, ma fondata anche sulla considerazione che “i terreni – pur essendo residenziali – hanno incapacità a trasformarsi in effettiva residenza, possono essere considerati con un valore appena superiore a quello agricolo, non essendoci mercato sull’acquisto di tali aree”.

Il motivo non è autosufficiente perchè, non riportando per esteso i passi salienti della sentenza non impugnata della CTP, non consente a questa corte di verificare la portata del giudicato che invoca. Per quanto risulta dalla motivazione della CTR, in quel giudizio non fu affermato che il terreno dei ricorrenti avesse un valore determinato, inferiore a quello assegnato negli avvisi impugnati, ma che fu rilevato soltanto che gli avvisi ed i valori in essi affermati erano “carenti di riferimenti e non sufficientemente motivati”. Il che non avrebbe impedito, come la CTR ha ritenuto, che il potere di accertamento fosse nuovamente esercitato in forma legittima, atteso che il termine utile a tal fine non era scaduto.

E viceversa fondato il terzo motivo, col quale si lamenta la condanna al rimborso delle spese processuali, pronunciata dalla CTR in favore del Comune che, nel giudizio di appello, non si era costituito.

La cassazione di tale capo della sentenza impugnata, che va per il resto confermata, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Respinge i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo; cassa il capo della sentenza impugnata che ha condannato al rimborso delle spese del giudizio d’appello e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso; dichiara compensate fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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