Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11438 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14479-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 302/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte di appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari -, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ed in parziale accoglimento dell’appello dell’I.N.P.S., condannava l’Istituto previdenziale alla riliquidazione della pensione in godimento a C.G., per effetto della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modificazioni ed integrazioni. Il giudice di appello, per quel che ancora è di interesse, disattendeva l’eccezione di improcedibilità del ricorso giudiziale, per carenza di preventiva istanza amministrativa, fotinulata dall’I.N.P.S., rilevando che la domanda era stata presentata all’Ente in data 25/10/2011 e che il procedimento amministrativo era ormai stato definito, posto che avverso il provvedimento di diniego, in data 31/10/2011, l’interessato aveva proposto, in data 16/11/2011 ricorso amministrativo, ricorso respinto dal Comitato I.N.P.S. con provvedimento del 2/2/2012. Osservava, quindi, che, costituendo il previo esperimento del procedimento amministrativo una delle condizioni dell’azione giudiziaria volta ad ottenere benefici e prestazioni previdenziali, tale requisito poteva essere integrato, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., anche nel corso del giudizio, come avvenuto nel caso di specie, in cui la domanda amministrativa era stata presentata in pendenza del giudizio di primo grado. Esclusa la decadenza dal beneficio ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e la estinzione per prescrizione del diritto ai ratei, la sentenza impugnata riteneva che le emergenze in atti confermassero l’esposizione qualificata ad amianto nel periodo dedotto;

– per la cassazione della decisione propone ricorso l’I.N.P.S. sulla base di un unico motivo con il quale deduce violazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e art. 443 c.p.c.. Censura la decisione per avere, disattendendo la specifica eccezione formulata da esso istituto con l’atto di gravame, ritenuto proponibile la domanda giudiziale, pur in difetto della relativa istanza amministrativa presentata solo in data 28/10/2011, quando il procedimento di primo grado era già iniziato;

– ritualmente evocata la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è manifestamente fondato;

– come chiarito da questa Corte, la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. n. 732 del 2007). In questa prospettiva è stato precisato che mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale – la quale, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell’ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni – presuppone che l’interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell’ente, l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (Cass. n. 317 del 1996). Tali principi sono stati riaffermati da questa Corte con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all’I.N.P.S. (cfr., tra le altre, Cass. n. 3746 2016, n. 25056 del 2015, n. 16152 del 2015, n. 24787 del 2014, n. 22113 del 2014, n. 21973 del 2014);

– la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va accolto con la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di improponibilità dell’originario ricorso;

– le spese dell’intero processo vanno compensate in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui condiviso in epoca successiva alla presentazione del ricorso di primo grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’improponibilità dell’originario ricorso. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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