Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11437 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore speciale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RICCI ANTONIO giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E., P.U., P.M., L.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 473/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

9/6/08, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VINCENTI MARCO che si riporta agli

scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha chiesto in via preliminare la remissione in pubblica

udienza ed in subordine il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Nella causa di risarcimento dei danni da incidente stradale, proposta da P.U., P.M. ed E. P. contro L.G. e la s.p.a. INA Assitalia, la Corte di appello di Venezia – in parziale modifica della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Treviso – ha incrementato dal 45 al 48% l’entità del danno biologico accertato a carico di P.U., ed ha conseguentemente aumentato da L. 225.000.000 (liquidate dal Tribunale) a L. 240.000.000 il risarcimento del danno biologico, e da L. 120.000.000 a L. 127.355.000 il risarcimento dei danni morali, sicchè l’intero ammontare del risarcimento è stato indicato in misura pari a L. 291.423.455 complessive (Euro 150.507,65).

INA Assitalia propone due motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per contraddizione fra motivazione e dispositivo, sul rilievo che la Corte di appello – dopo avere concesso al danneggiato solo un leggero incremento delle somme già liquidate – ha formulato il dispositivo emettendo “condanna degli appellati in solido a pagare a P.U. la somma residua di Euro 150.507,65”, oltre interessi e spese, quasi che la somma stessa, indicata come residua, costituisse l’importo liquidato in più rispetto a quello di cui alla sentenza di primo grado, anzichè quello onnicomprensivo.

3.- Il motivo è fondato, pur se la denunciata contraddizione è palesemente frutto di una svista del giudice di appello nel redigere il dispositivo, dovuta all’aggiunta della parola “residua” alla somma liquidata, unitamente alla specificazione della “conferma nel resto” della sentenza di primo grado.

4.- Il secondo motivo, che denuncia vizi di motivazione sul medesimo punto, risulta assorbito.

5.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

La Corte di appello nel dispositivo della sentenza ha emesso condanna della ricorrente al pagamento dell’intero risarcimento, qualificandolo come somma residua, dovuta in aggiunta a quanto già liquidato in favore di P.U. con la sentenza di primo grado, mentre nella motivazione ha specificato che le somme dovute ad P.U., in aggiunta a quelle già liquidate dal Tribunale, ammontano complessivamente a L. 22.353.000.

Vi è quindi contraddittorietà fra motivazione e dispositivo e l’esecuzione congiunta del dispositivo della sentenza del Tribunale e del dispositivo della sentenza di appello potrebbe portare alla duplicazione delle somme spettanti al danneggiato.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, affinchè determini con adeguata motivazione quali somme siano dovute ad P.U. per effetto della sentenza di primo grado e quali per effetto della sentenza di appello, ferme restando le rimanenti disposizioni in tema di quantificazione dei danni.

2.- Il secondo motivo risulta assorbito.

3.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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