Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11436 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 24784/2016) proposto da:

RBR S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentate

pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Nicola Laurenti, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via F.

Denza, n. 50/A;

– ricorrente –

contro

DUREDIL S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Vona,

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. G.

Paisiello, n. 27;

– controricorrente –

e

G.G. COSTRUZIONI S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 622/2016

(depositata il 29 giugno 2016 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In data 25 luglio 2006, la RBR s.r.l. proponeva opposizione avverso un ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emanato dal Tribunale di Bergamo – sez. dist. di Treviglio ottenuto dalla Duredil s.r.l., con cui le si intimava il pagamento della somma di Euro 93.565,68, con riferimento ad un contratto di cessione del credito dedotto come sottoscritto dalla citata RBR (quale cessionaria) e dalla stessa Duredil (quale cedente), credito rappresentato dalla fattura emessa dalla medesima Duredil (n. (OMISSIS)) intestata alla GG Costruzioni (che si assumeva essere la società ceduta) in relazione alla fornitura e posa in opera di serramenti da parte di essa Duredil presso un immobile di Bergamo appartenente alla BRB s.r.l., nonchè ad errori nei rilievi dello stesso immobile che avrebbero reso necessario il rifacimento dei serramenti forniti.

Nella costituzione dell’opposta Duredil s.r.l. e con la chiamata in causa anche della G.G. Costruzioni s.r.l. (dalla quale l’opponente intendeva essere manlevata), l’indicato Tribunale, con sentenza n. 61/2009, accoglieva la proposta opposizione per quanto di ragione e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava comunque l’opponente al pagamento in favore della Duredil s.r.l. della minor somma di Euro 54.000,00, oltre interessi legali dal 15 febbraio 2006 al saldo, respingendo qualsiasi altra domanda.

2. La citata sentenza veniva impugnata dalla Duredil s.r.l. con atto di appello resistito da entrambe le appellate (e con la formulazione di appello incidentale da parte della RBR s.r.l.), il quale veniva accolto dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 622/2016 (depositata il 29 giugno 2016), con riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, regolando le spese giudiziali in base al criterio della soccombenza.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte bresciana rilevava che era risultata documentata l’avvenuta cessione in data 29 aprile 2006 a RBR s.r.l. del credito di Duredil s.r.l. verso la G.G. Costruzioni s.r.l. di cui alla fattura n. (OMISSIS) per la somma di Euro 93.565,68, precisando che la cessione emergeva come accettata il 30 aprile 2006 e regolarmente notificata a GG Costruzioni s.r.l..

In proposito la Corte territoriale riteneva come non fosse contestato che la Duredil s.r.l. avesse avuto altri rapporti commerciali con RBR s.r.l. attraverso l’opera di Realconsult Studio immobiliare, ma che, contrariamente a quanto affermato dall’appellata RBR s.r.l., dall’acquisito quadro probatorio si era potuto evincere che la stessa non solo non fu estranea al negozio intercorso con la Duredil s.r.l. per la fornitura di serramenti relativi all’immobile in fase di edificazione da parte di G.G. Costruzioni s.r.l. e di sua proprietà, ma fu partecipe dello stesso, per come desumibile dall’esame di univoci e concordanti elementi di prova.

Il giudice di appello evidenziava, altresì, come l’eccezione di decadenza di RBR s.r.l. di garanzia per vizi fosse infondata non essendo risultata dimostrata la tempestività della denuncia all’appellante Duredil s.r.l. nel prescritto termine dalla loro scoperta.

In conseguenza dell’adottato percorso argomentativo, perciò, la Corte di appello rigettava le doglianze avanzate dall’appellata RBR s.r.l. di inesistenza della cessione per l’asserita insussistenza del debito, rilevando, inoltre, come, nel caso in questione, difettasse la prova dell’avvenuto adempimento dell’onere della preventiva (negativa) escussione della debitrice ceduta di cui era gravato, la società cessionaria.

3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la RBR s.r.l..

Ha resistito con controricorso la Duredil s.r.l., mentre l’altra intimata G.G. Costruzioni non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la nullità dell’impugnata sentenza per contraddittorietà della motivazione, la violazione degli artt. 1260,1266,1325 e 1343 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’asserita dirimente individuazione del debitore principale originario con riguardo alla fornitura dei serramenti.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’accertamento dell’esistenza o meno del credito della Duredil s.r.l., riconducibile all’indennizzo del danno da questa lamentato per il rifacimento dei serramenti a GG Costruzioni ovvero a RBR, congiuntamente alla violazione degli artt. 1260,1266,1325 e 1343 c.c..

3. Con la terza censura la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione degli artt. 1266 e 1267 c.c., per non aver la Corte di appello rilevato l’inadempimento al contratto di cessione del credito sotto il profilo della “bonitas nominis”, unitamente all’omesso esame circa la mancata consegna dei documenti ai sensi dell’art. 1262 c.c..

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omesso esame delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo e la connessa violazione degli artt. 1266 e 1267 c.c., oltre al mancato rilievo dell’inesistenza del credito nella misura compresa tra gli importi della fattura ceduta e quelli stabiliti come rideterminati dal c.t.u. all’esito del procedimento di ATP.

5. Con il quinto mezzo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame o l’omessa pronuncia circa l’obbligo di G.G. Costruzioni di corrispondere alla Duredil s.r.l. – o, in subordine, alla RBR l’importo del credito ceduto.

6. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il vizio di nullità dell’impugnata sentenza per insanabile contraddittorietà delle sue motivazioni e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c..

7. Rileva il collegio che devono, in primo luogo, essere respinte le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso come sollevate dalla controricorrente circa l’asserita violazione del principio di necessaria specificità, avuto riguardo sia all’assunta inidoneità del richiamo dei passaggi motivazionali della sentenza di appello oggetto di specifica confutazione che alla prospettata inadeguata indicazione delle norme da intendersi violate.

Infatti, dalla complessiva struttura del contenuto del ricorso, si desumono, in modo assolutamente adeguato, sia, in maniera logica e sequenziale, le parti della motivazione dell’impugnata sentenza oggetto delle censure, sia la correlazione delle stesse con i motivi di doglianza espressi univocamente nello svolgimento di ciascun motivo, ragion per cui non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 366 c.p.c. (e, in particolare, dei requisiti prescritti dai nn. 3) e 4) del suo comma 1).

8. Ciò chiarito, osserva il collegio che il primo motivo formulato dalla ricorrente è infondato e deve, perciò, essere respinto.

Infatti, diversamente da quanto essa sostiene, l’oggetto del giudizio non riguardava la fornitura dei serramenti (che rappresentava piuttosto il presupposto fattuale della prestazione d’opera costituente la causa della pretesa creditoria) ma la cessione del credito per il pagamento del saldo di tale fornitura. Pertanto, la materia del contendere non atteneva all’individuazione di chi avesse commissionato la fornitura ma di chi, in virtù della dedotta cessione del credito, dovesse adempiere a detto saldo, e, in proposito, la Corte territoriale ha accertato – sulla base di una valutazione di merito adeguata e fondata sulle risultanze probatorie ritenute più convincenti, in virtù dell’esercizio del suo prudente apprezzamento e, quindi, del legittimo potere selettivo delle risultanze probatorie da ritenersi maggiormente attendibili – che il pagamento del credito oggetto della cessione incombeva sulla G.G. Costruzioni (ancorchè la fornitura fosse stata ordinata dalla RBR).

Sulla base dell’accertamento di tali emergenze fattuali la Corte bresciana ha, perciò, correttamente applicato i principi giuridici fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 8145/2009 e Cass. n. 29608/2018) applicabili alla cessione di credito, che si qualifica come un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito od oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta “presunzione di causa”, che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; nè il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicchè egli è soltanto abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.

Per altro verso si è anche precisato (v. Cass. n. 4432/1977) che il disposto dell’art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all’interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anzichè al cessionario, nonchè per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l’accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.

Non sussiste, inoltre, nemmeno l’omesso esame del punto decisivo relativo all’asserita inesistenza della cessione per la supposta inesistenza del debito, avendo, di contro, la Corte di appello rilevato l’emergenza della prova contraria, stabilendo, altresì, che era mancato l’assolvimento della prova circa l’avvenuto preventivo adempimento dell’onere probatorio della previa negativa – escussione del debitore ceduto di cui era gravata la società cessionaria.

9. Il secondo motivo è da ritenersi inammissibile perchè investe una questione nuova (non specificando la ricorrente quando e come l’avesse dedotta nel giudizio di appello) e, in ogni caso, esso implica una valutazione di merito che si fonda su una diversa ricostruzione della vicenda fattuale in ordine alla asserita estraneità di essa RBR rispetto ad una parte del debito ancora da pagare a titolo di saldo.

La Corte bresciana non ha omesso alcun esame in proposito, avendo ritenuto che detta estraneità non sussisteva.

10. La terza doglianza è priva di fondamento perchè la Corte di appello – a seguito di un percorso motivazionale adeguatamente svolto e, quindi, insindacabile in sede di legittimità – ha accertato che la ricorrente non aveva dato prova che vi fosse stata preventiva escussione del credito ceduto di cui era stata accertata l’esistenza (e tale statuizione non risulta, peraltro, censurata), nè è sostenibile che il credito potesse ritenersi insussistente per la sola circostanza che la debitrice ceduta avrebbe affermato di non essere tenuta ad alcun pagamento.

11. Il quarto motivo è inammissibile dal momento che esso implica la sollecitazione di una rivalutazione di merito, non consentita nella presente sede di legittimità, sull’apprezzamento probatorio delle risultanze di una c.t.u. e sulla possibile sussistenza di vizi su parte della fornitura, senza che, oltretutto, la stessa RBR s.r.l. abbia specificato quando e come avesse dedotto tale questione.

12. La quinta censura si prospetta come inammissibile e, comunque, si palesa infondata, poichè, attenendo alla domanda di manleva, quest’ultima avrebbe potuto essere esaminata solo ove la ricorrente avesse agito per l’adempimento. In altri termini, essa, quale cessionaria del credito, avrebbe dovuto chiedere alla G.C. Costruzioni s.r.l. il pagamento del credito che aveva acquisito, mentre la domanda di manleva afferiva ad un rapporto di garanzia che era estraneo alla cessione del credito dedotta in giudizio.

13. Anche il sesto ed ultimo motivo è da qualificarsi inammissibile (non emergendo in modo specifico dove e come la questione fosse stata sottoposta all’esame del giudice di appello) e, in ogni caso, destituito di fondamento, posto che investe un profilo di merito ed implica una diversa ricostruzione dei fatti – non ammessa in questa sede – sulla ravvisata infondatezza dell’eccezione di garanzia per vizi, che la Corte di appello ha ritenuto tale poichè la ricorrente non aveva dimostrato la tempestività della relativa denuncia alla Duredil s.r.l. nel prescritto termine di legge decorrente dalla scoperta.

14. In definitiva, il ricorso, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, mentre non bisogna adottare alcuna pronuncia in punto spese con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e la G.G. Costruzioni s.r.l., essendo quest’ultima rimasta intimata.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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