Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11436 del 24/05/2011
Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI
ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D’EASS ASSICURAZIONI SPA IN LCA, F.G., INA ASSITALIA
SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 28/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
9/12/08, depositata il 07/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha quantificato in Euro 5.948,77 complessivi i danni subiti da D.M.L. a seguito di un incidente stradale provocato da F.G., assicurato con la s.p.a. D’EASS. La D. propone un motivo di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello – nel liquidare il danno biologico – ha omesso di pronunciare su di uno dei motivi di appello, cioè su quello con cui essa aveva contestato il valore del punto di invalidità, come determinato dal Tribunale, limitandosi a prendere in esame (respingendola) altra doglianza, avente ad oggetto la quantificazione dell’invalidità nella misura del 2%, anzichè in misura superiore.
3.- Il motivo è inammissibile, poichè la ricorrente non risulta avere formulato un chiaro e specifico motivo di appello sulla questione che assume non esaminata.
Nelle conclusioni dell’atto di appello e in sede di precisazione delle conclusioni essa si è limitata a chiedere che il danno biologico venisse quantificato nella somma di Euro 5.000,00, svolgendo una serie di argomentazioni difensive a supporto della sua prospettazione, fra cui l’inattendibilità rispetto ad altre della tabella in base alla quale il Tribunale aveva determinato il valore del punto di invalidità.
Il giudice è tenuto a decidere tutte le domande delle parti, ma non necessariamente a rispondere a tutte le argomentazioni difensive, se non inequivocabilmente dedotte come chiaro e specifico motivo di appello, con richiesta di riforma della sentenza impugnata su quel particolare aspetto. Una tale richiesta non è stata formulata e la Corte di appello ha chiaramente detto di ritenere adeguata e sufficiente la somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno biologico, con motivazione che non presta il fianco a censura e che non è suscettibile di riesame in questa sede.
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni svolte nella memoria non valgono a disattendere.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011