Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11436 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di La Spezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato

e difeso dall’avv. Giovannini Giorgio e domiciliato in Roma, viale

Giulio Cesare n. 14, presso l’avv. Maria Teresa Barbantini;

– ricorrente –

contro

R.S., avvocato che si difende personalmente,

domiciliato in Roma via Lucrezio Caro n. 12, presso l’avv. Enrico

Dante;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova, depositata in data 2.07.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito il difensore del contribuente avvocato Enrico Dante;

viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Comune di La Spezia ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Genova, accogliendo l’appello del contribuente, ha annullato gli avvisi di liquidazione ICI relativi a due immobili siti in quel comune per gli anni 1995/1996/1997 e 1998. I motivi della impugnazione concernevano la efficacia delle rendile catastali modificate, in quanto non personalmente notificate al contribuente ma pubblicate mediante affissione all’albo pretorio comunale, e la loro applicabilità agli anni in contestazione, in quanto comunicate soltanto con gli avvisi impugnati, notificati il 27.12.2001. La CTR ha accolto le tesi del contribuente, in applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 del quale il Comune denuncia violazione e/o falsa applicazione. Il contribuente resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI

Il resistente eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancato deposito di copia della sentenza impugnata, che risulta invece depositata insieme al ricorso, il 26.09.2005.

Eccepisce anche che il Comune avrebbe fondato il ricorso esclusivamente sulla affermata violazione della L. 342 del 2000, art. 74, comma 3 trascurando di impugnare la autonoma ratio decidendi costituita dalla affermazione della CTR che la variazione delle redite catastali applicate doveva considerarsi nulla perchè non direttamente comunicata all’interessato, ma soltanto pubblicata sull’albo pretorio comunale.

Sta in contrario che col ricorso si lamenta in particolare che “la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova ha ritenuto, erroneamente, applicabile alla fattispecie la disciplina posta per i classamenti adottali successivamente al 1 gennaio 2000.

con conseguente impossibilità per l’Ufficio impositore di utilizzare le nuove rendite in assenza di preventiva notificazione personale. Le rendite su cui si fondano gli avvisi inopinatamente annullati dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova risultano invece agli atti, secondo la documentazione depositata dal Comune e non contestata da Controparte, fin dal 1988, cosicchè, come da costante giurisprudenza di codesta Corte (Cass. 5843/2005, 21571/2004, 18023/04, 5006/2002), queste devono ritenersi dotate di immediata operatività, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, salva la loro impugnabilità unitamente all’avviso di liquidazione dell’imposta”.

La censura (della affermazione della CTR di nullità del nuovo classamento) pertanto sussiste ed è fondata, per i motivi esposti nel ricorso. In quanto non aveva personalmente ricevuto autonoma notificazione della variazione catastale (disposta prima del 31. 12.

1999, come è pacifico in causa) il contribuente avrebbe potuto far valere le contestazioni relative al classamento e/o all’attribuzione della rendita in questa stessa causa di impugnazione degli avvisi, in applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 costituendo quegli atti impositivi a tutti gli effetti anche notificazione della nuova rendita, che colmava ogni potenziale insufficienza dalla pubblicazione sull’albo pretorio.

E’ fondata anche la doglianza spiegata avverso la affermazione della CTR che le nuove rendite, in quanto notificate successivamente al primo gennaio 2000, non avrebbero potuto applicarsi agli anni precedenti.

E’ invero pacifico nella giurisprudenza di questa corte che, stabilendo che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, la L. n. 342 del 1999, art. 74, comma 1 non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica. (Sez. 5, Sentenza n. 9203 del 18/04/2007).

Il ricorso va dunque accolto. La causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Liguria perchè accerti se le rendite catastali alla base degli avvisi impugnati, che risultano “in atti” dal 1998, siano state variate in relazione a modificazioni della precedente struttura o destinazione degli immobili operata (come sostenuto dal Comune in questa sede) a seguito di denuncia dello stesso contribuente, dovendosi in tal caso riconoscere l’efficacia del nuovo classamento o delle nuove rendite alla data cui risale tale variazione materiale denunciata (ovvero, se attribuite d’ufficio, dal primo gennaio dell’anno successivo alla data dell’atto di classamento).

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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