Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11435 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 30/04/2021), n.11435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25379/2019 proposto da:

D.E., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

RIZZATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5987/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 22/07/2019;

2463 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stato impugnato da D.E., cittadino del (OMISSIS), il Decreto n. 7421/2018 del Tribunale di Venezia.

Il ricorso è fondato su un motivo e non è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale veniva proposto il ricorso oggi in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo si deducono, senza riferimento al parametro normativo processuale e genericamente, doglianze circa una pretesa “violazione di norme relative alla protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14).

Il motivo è del tutto inammissibile.

Manca in ricorso l’indicazione del parametro normativo processuale alla cui stregua viene proposto il ricorso stesso.

Quanto al resto la doglianza mossa dalla parte ricorrente attiene con evidenza a contestazione circa la valutazione, in fatto, della condizione soggettiva e della credibilità della narrazione del richiedente protezione.

Trattasi, quindi, di doglianza di carattere del tutto meritale intesa ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito e che, per di più, non si confronta neppure con la motivazione a mezzo della quale viene, nel provvedimento impugnato, dato conto della ragione del decidere.

2.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

3.- Nulla va statuito quanto alle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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