Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11435 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell’avvocato

DELLARCIPRETE ALFONSO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso lo Studio Legale RAPPAZZO, rappresentata e difesa dagli

avvocati RAPPAZZO ANTONIO, RAPPAZZO GIUSEPPE, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5259/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/12/08, depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Fabrizio Cipollaro, (delega avvocato Antonio

Rappazzo), difensore della controricorrente che insiste per il

rigetto del ricorso e condanna alle spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- A seguito di un incidente stradale ascritto alla responsabilità di P.M., assicurato con la s.p.a. Norditalia (oggi Carige Assicurazioni), S.A. ha subito trauma cranico con perdita di coscienza, in esito al quale le è stata accertata la presenza di un angioma preesistente, in sede cervicale. L’angioma è stato asportato con operazione chirurgica, per il rischio di sanguinamento interno, che avrebbe potuto provocare gravi inconvenienti. A seguito dell’intervento chirurgico, la S. è stata effettivamente vittima di emiparesi provocata da sanguinamento ed ha proposto domanda di risarcimento dei danni ulteriori, rispetto a quelli già liquidati, attribuendo al sinistro la causa della malattia.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, sulla base di CTU, che ha ritenuto non potersi ravvisare il nesso causale fra l’incidente e l’emiparesi successiva all’intervento. Proposto appello dall’infortunata, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5259/2008, depositata il 13 gennaio 2009, ha confermato la sentenza di primo grado.

La S. propone ricorso per cassazione.

Resiste Carige Assicurazioni con controricorso.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta insufficiente ed illogica motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza del nesso causale fra l’incidente e l’emiparesi deficitaria di cui è rimasta vittima, sul rilievo che la documentazione medica e le indagini cliniche effettuate dimostrerebbero che la malattia è conseguenza dell’incidente.

2.1.- Il motivo è inammissibile sotto più di un aspetto. In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. , poichè manca la puntuale indicazione delle parti in cui la motivazione sarebbe illogica, insufficiente e comunque inidonea a giustificare la decisione. La ricorrente ha richiamato nella sintesi finale i punti decisivi della controversia a cui si riferiscono le sue censure, ma non ha indicato i vizi logici e giuridici da cui sarebbe affetta la motivazione, limitandosi, nella sostanza, a criticare nel merito l’opinione della Corte di appello, prospettando questioni inammissibili in sede di legittimità (sulle modalità di formulazione delle censure di vizio di motivazione cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

In secondo luogo il ricorso non specifica se siano stati prodotti, come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti di causa i documenti sui quali si fondano le censure di vizio di motivazione (cartelle cliniche, diagnosi, reperti degli esami radiologici, ecc), come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Infine e soprattutto, le censure si risolvono nel sollecitare a questa Corte il riesame del merito della controversia, per di più in materia la cui soluzione richiede valutazioni di carattere essenzialmente medico.

La Corte di appello, come già il Tribunale, si è uniformata agli accertamenti del consulente di ufficio, con motivazione che non presta il fianco a censure.

La ricorrente manifesta il suo fermo dissenso dal merito della soluzione, ma non ha potuto dimostrare vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni della Corte di appello, che risultino oggettivamente idonei a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

5. – Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La resistente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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