Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11434 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. II, 30/04/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 30/04/2021), n.11434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25480/2019 proposto da:

J.C., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

RIZZATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3028/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da J.C., cittadino del (OMISSIS), la sentenza n. 3028/19 della Corte di Appello di Venezia.

Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia, che – con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. – respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14), nonchè l’erroneità della motivazione.

Le censure, svolte in assenza di ogni riferimento alla norma processuale in relazione a cui si propone il ricorso, attengono alla pretesa ingiusta concessione della protezione sussidiaria sotto il profilo soggettivo.

Si contesta, in sostanza, la valutazione della “non credibilità dell’appellante nell’esposizione dei fatti”.

Il motivo è del tutto inammissibile.

Manca in ricorso l’indicazione del parametro normativo processuale alla cui stregua viene proposto il ricorso stesso.

Quanto al resto la doglianza mossa dalla parte ricorrente attiene con evidenza a contestazione circa la valutazione, in fatto, della condizione soggettiva e della credibilità della narrazione del richiedente protezione (in ispecie sussidiaria). Trattasi, quindi, di doglianza di carattere del tutto meritale intesa ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito e che, per di più, non si confronta neppure con l’ampia motivazione (15 pp.) a mezzo della quale la Corte distrettuale ha dato conto della ragione del proprio decidere.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si denuncia la “la violazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. E), nonchè l’erroneità della motivazione per l’errata valutazione del profilo soggettivo (vulnerabilità) relativo al ricorrente.

Il motivo, senza indicazione del parametro normativo processuale alla cui stregua si propone ricorso per cassazione, dedica scarna e generica considerazione al paventato “rischio di finire in prigione vittima di un sistema carcerario ingiusto e crudele”.

Non vi è, ancora (e come per il primo motivo), confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si mira ad una revisione della valutazione, in fatto, già adeguatamente data dal Giudice del merito.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato – nel suo complesso – inammissibile.

4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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