Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11434 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSA

MATTIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PONTALTO GIOVANNI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S., SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 180/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

17/12/08, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torino, ha respinto la domanda proposta da T.S. contro V.S. e la s.p.a..

Reale Mutua Assicurazioni, domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale occorso il 9 febbraio 2002.

Il T. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- I due motivi, con cui il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione sull’asserita carenza di prova della colpa della controparte e del nesso di causalità, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’assoluta inadeguatezza dei quesiti.

A parte il fatto che si parla di “Quesiti di diritto”, a fronte di censure aventi ad oggetto esclusivamente vizi di motivazione; il ricorrente si limita a chiedere che la Corte accerti se la sentenza “risulti motivata solo parzialmente e, dunque insufficientemente e comunque contraddittoriamente”, per le ragioni esposte nei motivi.

Ciò equivale ad eludere l’onere di formulare il quesito.

Si ricorda che, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata.

Tali requisiti debbono confluire in un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008), e non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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