Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11434 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 12/05/2010), n.11434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 26995/05 R.G. proposto da:

Città di Tortona, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, via di Ripetta, n. 142, presso l’Avvocato

FERRARI GIUSEPPE FRANCO che lo rappresenta e difende per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola Pecorara s.r.l., in persona del rappresentante

legale p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi, n. 34,

presso l’Avvocato CERRUTI GUIDO, che lo rappresenta e difende con

gli Avvocati Massimo Bianchi e Paola Sala per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

E sul ricorso incidentale n. 31464/05 R.G. proposto da:

Azienda Agricola Pecorara s.r.l., come sopra rappresentata,

domiciliata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

Città di Tortona, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/36/04 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 28.10.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22.2.2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per il Comune ricorrente principale, l’Avvocato Giuseppe

Franco Ferrari e, per la controricorrente e ricorrente incidentale,

l’Avvocato Marco Zanesi, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La città di Tortona chiede, in base a due motivi, che sia annullata, coi provvedimenti consequenziali, la sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale del Piemonte, rigettando l’appello proposto da detto comune, conferma la sentenza n. 12/3/2003 della commissione tributaria provinciale di Alessandria, che aveva ritenuto applicabile anche all’imprenditore agricolo societario, non solo alla persona fisica, i benefici fiscali concessi dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), e art. 9, comma 1, ed aveva quindi accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dall’Azienda Agricola Pecorara s.r.l. contro gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI emessi il 28.11.2002, recanti la richiesta di pagamento di maggiori somme, rispetto al dichiarato, a titolo di ICI per gli anni 1998, 1999 e 2000, su terreni adibiti dall’azienda ad attività agricole, ritenuti invece edificabili dall’ente impositore, perchè inclusi nel piano regolatore generale come zona a destinazione industriale.

1.2.- La nominata contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, con un solo motivo, per contestare la natura edificabile dei terreni.

1.3.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, nel termine prescritto dall’art. 378 c.p.c. 2.- Motivi dei ricorsi.

2.1.- Il comune, ricorrente principale, censura la sentenza impugnata:

2.1.1.- col primo motivo, per omessa e insufficiente motivazione del giudizio per cui non solo l’imprenditore agricolo persona fisica, ma anche quello costituito in società di capitali, come l’azienda contribuente, avrebbe diritto al beneficio;

2.1.2. – col secondo motivo, per violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2) in relazione al medesima giudizio, costituente unica ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.2.- La società intimata, esercente impresa agricola sui terreni in questione (circostanza pacifica), chiede il rigetto del ricorso e lamenta, con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, omessa motivazione in ordine all’eccezione – di per sè risolutiva della controversia, prospettata sia nei ricorsi introduttivi sia nelle controdeduzioni in appello – di non edificabilità dei terreni, parzialmente inclusi nel piano regolatore comunale, in mancanza di strumenti urbanistici attuativi ed esecutivi (piani particolareggiati e di lottizzazione).

3.- Decisione.

3.1.- Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., debbono essere riuniti i ricorsi proposti dalle parti contro la stessa sentenza della commissione tributaria regionale.

3.2.- Il ricorso principale è fondato, nei limiti di ragione di seguito espressi, e deve essere accolto; il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. Per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al ricorso accolto, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte, che rinnoverà il giudizio uniformandosi al principio di diritto formulato al par. 4.2.2, e regolerà fra le parti l’onere delle spese del presente giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il ricorso principale – i cui due motivi (par. 2.1.1 e 2.1.2) debbono essere esaminati congiuntamente, siccome contenenti censure rivolte contro l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata – è infondato sotto il profilo del vizio di motivazione, essendo incontroverso il fatto presupposto (attività d’impresa agricola svolta a titolo principale dall’azienda sui terreni oggetto di causa), assunto dal giudicante a quo come rilevante (ed assorbente) ai fini della decisione; ed essendo inammissibile la denunzia di un vizio di motivazione riferito allo sviluppo logico dell’attività interpretativa di norme di legge (S.U, n. 28054/2008). 4.2.- La sentenza in esame, tuttavia, è errata, per falsa applicazione di norme di legge, come dedotto col secondo motivo del ricorso principale.

4.2.1.- In effetti, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), 2 per., dispone che debbano considerarsi “non fabbricabili” i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo art. 9, comma 1, se persiste su di essi l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante esercizio delle corrispondenti attività. Ora, non essendo contestata la persistenza di tali attività sui terreni di cui si discute, l’indagine si sposta necessariamente sulla questione soggettiva, inerente alla qualità del soggetto che possiede e conduce i terreni, ossia sull’interpretazione del citato art. 9, comma 1, e delle norme ad esso collegate. Tale questione, se risolta in senso favorevole alla società – come hanno giudicato (erroneamente) i giudici tributari di merito -, assorbirebbe l’altra, concernente l’ascrivibilità dei terreni alla categoria dei suoli edificatori siccome inseriti nel piano regolatore comunale (in proposito, cfr. S.U. n. 25506/2006; Cass. n. 25676/2008), poichè è chiaro che, anche in tal caso, essi dovrebbero considerarsi “non fabbricabili” ai fini dell’ICI, in funzione della particolare qualità soggettiva di chi li possiede e li conduce.

4.2.2.- Nel caso specifico, però, l’azienda agricola che possiede e conduce i terreni, costituita in forma di società di capitali (s.r.l.), non può ritenersi compresa fra i soggetti elencati dal citato art. 9, comma 1, quindi non rientra fra gli aventi diritto al beneficio.

4.2.3.- Tali soggetti sono, secondo l’originaria previsione normativa (cfr. Cass. n. 13334/2006), i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale: intendendosi che appartengono alla seconda categoria coloro che esercitano, in forma individuale o di società commerciale (con le precisazioni e le limitazioni stabilite dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 10: norma che, secondo alcune pronunzie, è di carattere innovativo: Cass. nn. 17934/2007, 15665/2004, 10226/2003), l’attività di coltivazione e di produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata (cfr. Cass. nn. 12306/2008, 2477/2003, 4191/1999).

L’ampia accezione suddetta, accolta in materia di ICI dalla norma citata, è stata, comunque, positivamente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, entrato in vigore il 1.1.1998 (art. 66), che ha ridotto l’applicabilità dei suddetti benefici in materia di ICI alle sole persone fisiche (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale) iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all’obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Pertanto, le annualità d’imposta in contestazione, tutte comprese nel periodo di vigenza della nuova disposizione, sono escluse dall’agevolazione in ragione del fatto che i terreni di cui si tratta sono posseduti e condotti non da persona Fisica, bensì da un imprenditore agricolo societario.

4.2.4.- La commissione regionale non ignora la vigenza e l’applicabilità della disposizione di legge ult. cit., ma reputa che essa “si limiti a puntualizzare i requisiti che debbono necessariamente possedere le persone fisiche esercenti l’attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale per poter beneficiare dell’agevolazione ai fini dell’ICI (nel senso che l’agevolazione non spetterebbe all’imprenditore agricolo/persona fisica che svolgesse a titolo principale un’altra attività)”; ma non sarebbe preclusiva dei benefici nei confronti delle società che, parimenti, esercitano l’impresa agricola a titolo principale. In altre parole, persone fisiche e società godrebbero degli stessi vantaggi fiscali (ICI), purchè svolgano a titolo principale l’attività d’impresa agricola. L’erroneità di simile interpretazione è evidente, se si considera che la norma imitatrice – di stretta e rigorosa interpretazione perchè delimita l’ambito soggettivo di godimento di agevolazioni fiscali – esplicitamente si riferisce alle “persone fisiche”, quindi con esclusione di ogni forma societaria (in tal senso, Cass. n. 14145/2009); e che, se si prefiggesse l’unico scopo di escludere la persona fisica prevalentemente dedita ad attività diversa da quella agricola, come erroneamente opina il giudicante a quo, certo sarebbe stata dettata inutilmente, essendo insita la prevalenza dell’attività agricola nella figura dell’imprenditore agricolo contemplata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9.

4.2.5.- Infine, non può avere ingresso l’eccezione, formulata dalla controricorrente, d’inapplicabilità del più volte richiamato art. 58, comma 2, per pretesa incompatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con l’art. 5, comma 2, della Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all’ammodernamento delle aziende agricole, secondo il quale “Una domanda per beneficiare delle misure d’incoraggiamento previste dalla stessa Direttiva può essere presentata da un singolo imprenditore o da vari imprenditori associati o che si siano impegnati ad associarsi. Gli Stati membri non fanno alcuna discriminazione tra gli uni e gli altri”. Norma interpretata dalla corte di giustizia Europea, su richiesta del TAR/Toscana (sentenza 18.12.1986 in causa C-312/85), nel senso che “non consente agli Stati membri, nel definire i criteri ai quali i soggetti diversi dalle persone fisiche debbono rispondere per essere considerati imprenditori agricoli a titolo principale, di escludere, dal campo di applicazione della Direttiva, taluni tipi di persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica”. In effetti, la clausola surriferita e l’interpretazione di essa, fornita dal giudice Europeo, si riferiscono espressamente alla “cerchia dei beneficiari del regime instaurato dalla Direttiva” (dalla motivazione della sentenza cit.), volendosi con ciò affermare che le “misure d’incoraggiamento” ivi previste sono fruibili da tutte le imprese agricole, personali o societarie.

Nulla invece impedisce che l’ordinamento interno, a tutt’altro proposito (riconoscimento e limitazione di agevolazioni fiscali), ponga distinzioni non irragionevoli fra categorie d’imprenditori agricoli (Cass. nn. 15665/2004, 8796/ 1992; contra, 24558/2007, 4451/1995).

4.3. – Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa nel giudizio di merito, vertente su questione non delibata perchè rimasta assorbita in quel giudizio (v. par. 2.2), è inammissibile (S.U. n. 14382/2002; Cass. nn. 3796/2008, 4787/2007, 22501/2006 ed altre). Tale questione è riproponibile davanti al giudice del rinvio.

4.4.- Si conclude, pertanto, nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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