Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11433 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13547/2015 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, e LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresentano e difendono;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 91/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/03/2015 R.G.N. 519/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da G.M. alle cartelle notificate da Equitalia Nord per conto dell’Inps e dell’Inail, in quanto non tempestiva.

Circa la regolarità delle notifiche delle cartelle la Corte ha rilevato che le prime tre cartelle risultavano notificate non solo sulla base degli estratti degli archivi informatici dell’Inps, ma anche in quanto le stesse erano state oggetto di richiesta di rateizzazione; che una quarta cartella era stata oggetto anch’essa di rateizzazione e che per le altre due, non oggetto di istanza di rateizzazione, erano state prodotte delle ricevute di notifica dalle quali risultava la notifica presso la residenza del G. ed a mano di convivente e che, comunque i vizi di notifica dovevano essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi.

La Corte ha affermato, inoltre, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei crediti degli istituti dovendo trovare applicazione la prescrizione decennale a seguito della mancata tempestiva opposizione alle cartelle e, dunque, l’intervenuta intangibilità della pretesa contributiva.

2. Avverso la sentenza ricorre il G.. Resiste Equitalia Nord con controricorso. L’Inps e l’Inail hanno depositato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con un unico motivo il ricorrente denuncia testualmente “violazione per errata applicazione della base giuridica, contraddittorietà e falsa applicazione”. Lamenta, circa le notifiche, la violazione del diritto di difesa relativamente ad avvisi di ricevimento firmati da soggetti diversi dal destinatario e non accompagnati dai successivi avvisi di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, nonchè ad atti esecutivi.

Eccepisce, comunque, l’avvenuta prescrizione quinquennale dei titoli anche a ritenere valide le notifiche avvenute il 7/12/2007, l’8/3/2008, il 18/11/2008 e il 5/12/2008.

Lamenta la mancata produzione in originale delle cartelle a prova dell’avvenuta notifica e del contenuto non essendo sufficiente l’estratto di ruolo o l’avviso di ricevimento.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Il motivo proposto dal G. è del tutto privo di specificità. Così come sopra riportato esso è formulato in termini assolutamente generici quale “violazione per errata applicazione della base giuridica, contraddittorietà e falsa applicazione”. Non vi è richiamo alle norme che si assumono violate, nè ancora a quale dei motivi individuati nell’art. 360 c.p.c., n. 3, si intende fare riferimento. La censura si risolve in una critica libera alla sentenza di cui non vengono ben individuati neppure i passaggi che si intendeva censurare.

Il ricorrente, inoltre, non esamina le ragioni esposte dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione di ritenere raggiunta la prova della regolarità delle notifiche delle cartelle e, dunque, della tardività dell’opposizione.

La Corte ha ritenuto validamente effettuate le notifiche delle cartelle sulla base degli estratti degli archivi informatici. Ha affermato, altresì, che l’effettiva notifica delle stesse era desumibile anche dalla presentazione delle richieste di rateazione formulate dal G. e, infine, che per due di esse erano state prodotte le ricevute di notifica.

La Corte ha ritenuto validamente effettuate le notifiche sulla base di due argomentazioni diverse avendo affermato che, anche senza la produzione delle notifiche, l’avvenuta notifica della cartella si poteva già desumere dalle istanze di rateazione.

Il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte a fondamento della decisione e quindi omette di proporre censure avverso la sentenza nella parte in cui dà rilievo alle richieste di rateazione al fine di ritenere raggiunta e confermata la notifica, mancando, in sostanza, una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

6. Anche in ordine alla prescrizione sopravvenuta al consolidamento del titolo esecutivo il ricorso è privo di specificità. La Corte ha riferito che le cartelle non opposte nel termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sono divenute definitive e i crediti contributivi da esse portati non potevano più essere messi in discussione. Ha affermato,inoltre, che dal momento del consolidamento del titolo iniziava a decorrere la prescrizione decennale.

Il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale. Pur essendo l’applicazione della prescrizione quinquennale conforme alla giurisprudenza di questa Corte, il motivo risulta privo di autosufficienza in quanto la ricorrente omette di riferire gli elementi necessari per valutare gli effetti di un’eventuale prescrizione quinquennale.

Manca la data del titolo e della sua notifica, quello della richiesta di rateizzazione e dunque gli elementi per determinare la data da cui avrebbe dovuto decorrere il termine quinquennale.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio ad Equitalia. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese a favore dell’Inps e dell’Inail che si sono limitati a rilasciare la procura in calce al ricorso notificato.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ad Equitalia le spese di causa liquidate in Euro 1.700,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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