Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11433 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., in proprio e quale erede di Co.Gi.,

D.M.A., in qualità di erede di Co.Gi.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso

lo studio dell’avvocato DI LISA DOMENICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SBROCCA ANGELO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.D., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, DI C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2009 del TRUBUNALE DI LARINO SEZIONE

DISTACCATA DI TERMOLI del 30/12/08 depositata il 15/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato SBROCCA ANGELO che si riporta agli

scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e per

l’inammissibilità del secondo motivo come da relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Larino, confermando la sentenza emessa in primo grado dal GdP di Termoli, ha respinto la domanda proposta da Co.Gi. e G. – rispettivamente conducente e proprietario di un’autovettura Renault Megane – contro D.D., D.C.L. e la s.p.a. SAI (conducente, proprietaria e assicuratrice di un ciclomotore), domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad uno scontro fra i due mezzi, occorso il (OMISSIS).

I soccombenti propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2054 cod. civ. e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata – dopo avere premesso di non poter ricostruire le modalità secondo cui si è verificato il sinistro – ha rigettato integralmente la domanda attrice, senza fare applicazione della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2.

Rilevano che il Tribunale ha trascurato di considerare che, nel caso di scontro fra veicoli, le colpe si presumono uguali ed è onere di entrambi i conducenti dimostrare di non avere potuto impedire il verificarsi del sinistro; che ha poi affermato non potersi applicare l’art. 2054, comma 2, senza alcuna motivazione.

2.1.- Il motivo è fondato.

Effettivamente la sentenza impugnata ha ritenuto che nessuna delle parti abbia fornito la prova delle modalità secondo cui si è verificato il sinistro, ma ne ha tratto come conseguenza il rigetto integrale della domanda attrice, anzichè applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2.

Ha poi rigettato la domanda in tal senso degli attori, affermando “non potersi fare ricorso” alla suddetta presunzione, senza alcuna motivazione esplicativa delle ragioni dell’impossibilità ed in contrasto con quanto affermato in precedenza, circa l’impossibilità di dissipare l’incertezza sull’effettivo svolgimento dei fatti e sulle cause dell’incidente.

3.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, per avere il Tribunale affermato, contrariamente al vero, che il modello CAI non sarebbe stato prodotto in causa e per avere deciso la controversia senza esaminare il documento.

Il motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo il quesito è formulato in termini generici e astratti, poichè non richiama la fattispecie oggetto di giudizio e non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente o contraddittoria.

In secondo luogo il motivo non è autosufficiente, in quanto non riporta il contenuto del Modello CAI e le dichiarazioni ivi rese dalle parti, al fine di dimostrare che l’esame del documento avrebbe potuto condurre a una diversa decisione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 16 luglio 1997 n. 6521, cit. dallo stesso ricorrente; Cass. Civ. Sez. 3, 3 luglio 2008 n. 18237).

In terzo luogo non specifica come il predetto documento sia contrassegnato, e come sia reperibile, fra gli atti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

3.- Propongo che si proceda in Camera di consiglio all’accoglimento del primo motivo di ricorso e alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Larino, in persona di diverso magistrato, affinchè decida la controversia uniformandosi al principio di diritto di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, e con adeguata e logica motivazione.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Larino, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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