Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11433 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5157-2019 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE POLISENO;

– ricorrente –

contro

M.V. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO GADALETA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4302/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO che conclude

chiedendo l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di

competenza.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto del 25 ottobre 2013 il Condominio di (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Bari lo aveva condannato a pagare, in favore della società M.V. & C. s.n.c., Euro 24.441,27, in relazione all’esecuzione di un contratto di appalto concernente lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale; opposizione che, “in via preliminare e assorbente”, chiedeva di accertare l’esistenza della clausola di deferimento in arbitrato della lite con conseguente incompetenza del Tribunale adito.

Con sentenza “definitiva parziale solo sulla competenza” n. 4302/2018 – pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. all’udienza del 17 ottobre 2018 – il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato la propria competenza “per le somme relative e derivanti da lavori eseguiti su ordine della Soprintendenza di Bari”, ha separato perchè devoluta a collegio arbitrale “ogni altra questione attinente controversie sugli altri lavori”, nonchè, a seguito dell’accoglimento parziale dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il Condominio di (OMISSIS). La controparte M.V. & C. s.n.c. ha presentato memoria ex art. 47 c.p.c.; memoria è stata depositata pure dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Preliminare all’esame del ricorso, articolato in tre motivi, è la verifica della sua ammissibilità, contestata dalla società M.V. & C. anzitutto sotto il profilo della tempestività.

L’istanza per regolamento di competenza si propone, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che ha pronunciato sulla competenza, salvo che il provvedimento non sia stato reso in udienza, nel qual caso lo stesso si considera legalmente conosciuto dal momento in cui è emesso ed il termine per proporre regolamento di competenza decorre da quella stessa data (cfr. Cass. 20833/2019; Cass. 1471/2018; Cass. 2302/2015).

Nel caso in esame, il provvedimento, “che costituisce parte integrante del verbale dell’udienza”, è stato pronunciato all’udienza del 17 ottobre 2018 ed è stato immediatamente depositato in cancelleria e comunicato il giorno successivo. Il termine di trenta giorni decorreva pertanto dal 17 o tutt’al più dal 18 ottobre 2018, così che il 31 gennaio 2019, quando il ricorso per regolamento è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, il termine per la sua proposizione era scaduto.

Al riguardo non assume rilievo quanto dedotto dal ricorrente nella memoria del 3 dicembre 2019. Ad avviso del ricorrente il fatto che la sentenza sia stata ad egli comunicata il giorno successivo alla sua pronuncia, ossia il 18 ottobre 2018, comporterebbe il mancato rispetto di “tutte le formalità richieste dall’art. 281-sexies c.p.c.”, con la conseguenza che il termine di cui all’art. 47 decorre solo dalla notificazione a cura della controparte, perchè solo allora “la parte ha la reale possibilità di conoscere i motivi della pronuncia e di predisporre, quindi, le difese che ritiene più opportune”, così che, non essendoci stata tale notificazione, troverebbe applicazione il termine c.d. lungo.

Il ricorrente non considera infatti la giurisprudenza che egli stesso cita (pp. 4-5 della memoria), secondo la quale nel caso di pronuncia in udienza della sentenza, con sottoscrizione del verbale, è irrilevante la successiva comunicazione del deposito da parte del cancelliere (che peraltro nel caso in esame c’è stata), dovendo il dies a quo per la proposizione del regolamento di competenza essere individuato nella data di pubblicazione (v., ex multis, Cass. 17665/2004), giurisprudenza che unicamente distingue l’ipotesi – non verificatasi nel caso in esame – in cui il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, ove in assenza della sua comunicazione – che, si ripete, nel caso in esame vi è stata – il termine di giorni trenta per la proposizione del regolamento di competenza deve farsi decorrere dalla data di notificazione della sentenza.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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