Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11432 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7177/2015 proposto da:

TUTTOBOCCE ITALY DI B. E S. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’Avvocato SANTE RICCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MAURIZIO CIMETTI, e

GIUSEPPE PARENTE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 730/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/09/2014 R.G.N. 740/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 1066/2012, ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla Tuttobocce Italy avverso due cartelle emesse su richiesta dell’Inps ed ha determinato in Euro 135.321,00 le somme dovute circa la prima cartella ed in Euro 234.248 per la seconda cartella.

La Corte, per quel che qui rileva, ha ritenuto che il credito era portato dai DM 10 direttamente compilati dal datore di lavoro; che la prescrizione applicabile come accertato dalla sentenza della Corte di Cassazione era decennale avendo l’istituto interrotto la prescrizione nel 1990 con l’insinuazione al passivo prima della L. n. 335 del 1995 e che il termine era stato interrotto nel 1997 e nel 1998 con le diffide inviate al debitore.

La Corte ha ritenuto che fosse applicabile il regime sanzionatorio relativo all’omissione e non all’evasione posto che il credito era stato accertato in forza dei DM 10 e che dovesse applicarsi il regime più favorevole introdotto dalla L. n. 388 del 2000, anche nella fattispecie in quanto sebbene il credito fosse stato accertato prima del 30/9/2000 l’attività della società era cessata e non sarebbe stato più possibile il conguaglio di cui all’art. 116, comma 18.

2. Avverso la sentenza ricorre la soc. Tuttobocce snc di B. e S. con tre motivi. Resistono Equitalia nord e l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto provato il credito dell’Inps,sebbene l’Istituto non avesse mai prodotto i modelli DM 10 e la soc. avesse contestato il credito. Osserva, inoltre, che non avevano nessun valore probatorio l’ammissione al passivo della società e la successiva comunicazione del curatore di accoglimento dell’istanze.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, stante la violazione dell’obbligo di motivare in ordine alle eccezioni di insufficienza dei documenti prodotti dall’Inps.

5. Con il terzo motivo la soc. denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ovvero l’idoneità della documentazione prodotta dall’Inps a costituire prova del credito contributivo pur in presenza di contestazioni.

6. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

7. Va, in primo luogo, rilevato che è censurabile per cassazione,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018); nella specie chi ricorre critica, in realtà, l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza della prova del credito dell’Istituto previdenziale opponendo una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede.

8. Quanto alle altre censure va, altresì, rilevato che il ricorso, ove denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, è inammissibile non presentando alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione (così come interpretato da SU n. 8053 del 07/04/2014) finendo: a) con il lamentare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria), bensì l’omessa o carente valutazione di risultanze istruttorie; b) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

11. Nella fattispecie in esame la Corte ha indicato le ragioni del proprio convincimento ed ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione che escludono la fondatezza delle pretese della ricorrente.

La Corte ha, infatti, rilevato che nelle cartelle erano indicati i modelli DM 10, ovvero le denunce mensili di versamento dei contributi previdenziali obbligatori non versati dalla ricorrente, le somme dovute e i periodi di riferimento e che il credito da DM 10 era credito denunciato direttamente dal datore di lavoro che afferma e riconosce la propria qualità di debitore nei confronti dell’Istituto per gli importi denunciati dallo stesso compilante. Ha esposto, inoltre, che per il credito l’Istituto previdenziale era stato ammesso al passivo del fallimento della società, come risultava dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione al passivo effettuata dal curatore del fallimento, idonea a provare il credito atteso la completezza della comunicazione del curatore circa l’entità e la natura del credito ammesso e dunque l’irrilevanza della mancata produzione dei DM 10.

12. per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 12.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi, per ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dei contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA