Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11432 del 24/05/2011

Cassazione civile sez. III, 24/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 24/05/2011), n.11432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PAIANO TOMMASO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SCANDALE GIUSEPPE, D’ANTONANGELO MARCELLO, giusta procura

speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2009 del TRIBUNALE di PARMA del 30/12/08,

depositata l’08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 07 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- D.A. propone tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1/2009 del Tribunale di Parma che, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal GdP, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta contro R. L., per ingiurie che questi gli aveva rivolto in occasione di un diverbio.

Resiste il L. con controricorso.

2.- Il primo e il terzo motivo di ricorso – che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il fatto che il L. ebbe a rivolgere al D. le parole ingiuriose addebitategli – sono inammissibili sia perchè, pur prospettando formalmente la violazione di norme di legge, sollecitano a questa Corte il riesame dei fatti e della valutazione delle prove: questioni inammissibili in sede di legittimità se non sotto il profilo dei vizi di motivazione; sia perchè i quesiti sono generici e astratti, in quanto non richiamano le fattispecie concrete in relazione alle quali ricorrerebbero le prospettate violazioni di legge (cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

2.- Il secondo motivo è inammissibile perchè non contiene un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente o contraddittoria, e delle ragioni per cui essa sarebbe inidonea a giustificare la soluzione adottata (cfr.

fra le tante, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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