Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11432 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4639-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE PRATELLI;

– ricorrente –

contro

B.A., GE.EN., A.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CORRIDONI, 15 SC. B INT.

8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati ELISABETTA VALENTINI, ALBERTO VALENTINI;

– controricorrenti –

contro

P.A., P.E., M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2583/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione dell’1 dicembre 2018 G.A. conveniva in giudizio A.D., Ge.En., B.A., M.D., P.A. e P.E. “per l’accertamento dell’inesistenza di qualunque rapporto di condominio tra i comproprietari del complesso residenziale composto da cinque palazzine con unico ingresso posto in (OMISSIS) e l’illegittimità della delibera del 6 novembre 2008 assunta dall’assemblea”.

Il Tribunale di Pesaro, davanti al quale il giudizio era stato riassunto ex art. 50 c.p.c., con sentenza n. 645/2013 respingeva la domanda attorea.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello G.A., chiedendo la “totale riforma della sentenza impugnata”.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 21 novembre 2018, n. 2583, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G.A.. Resistono con controricorso B.A., Ge.En. e A.D..

Gli intimati P.A., P.E. e M.D. non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 1117 c.c.”: il giudice d’appello ha sbagliato a ritenere sussistente il condominio quando nel caso in esame vi è un solo bene in comune, lo “stradino”, mentre non vi sono servizi nè manufatti comuni; “soprattutto, a discapito di quanto sostenuto in parte motiva della sentenza, le fognature non sono in comune e non vi è alcuna recinzione”. Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito, in base a un apprezzamento di fatto insindacabile da parte di questa Corte di legittimità, ha accertato che alle singole palazzine si accede “da un unico ingresso dotato di cancello, percorrendo la strada comune nella quale confluiscono gli scarichi delle palazzine (circostanza che il giudice d’appello afferma non essere stata contestata dall’appellante e al cui riguardo il ricorso si limita a dire che “trattasi di dati contestati”, senza specificare quando e come tale contestazione sarebbe stata effettuata) e l’intero complesso è circondato da un’unica recinzione”; cancello, strada di accesso, impianti di scarico e recinzione rispetto ai quali sussiste, in base all’accertamento del giudice di merito, la destinazione funzionale all’uso o al servizio delle singole unità immobiliari.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.”: il giudice d’appello, nell’escludere l’ammissibilità della produzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 981/2013 – emessa in un procedimento civile che vedeva coinvolte le stesse parti e verteva sul medesimo oggetto – avrebbe violato il disposto dell’art. 2909 c.c., in quanto la sentenza, essendo passata in giudicato, fa a tutti gli effetti stato tra le parti.

Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità. La ricorrente denuncia la violazione del giudicato esterno, determinata dalla dichiarazione di tardività della produzione in appello della sentenza, sentenza (v. p. 6 della sentenza impugnata) pubblicata il 20 dicembre 2013, prima dell’instaurazione del giudizio di secondo grado, iscritto a ruolo il 19 marzo 2014, e prodotta dalla ricorrente dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. Al riguardo il ricorso non specifica il momento in cui la pronuncia sarebbe passata in giudicato formale ovvero quando avrebbe fatto e provato tale allegazione (secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.”, così, da ultimo, Cass. 9746/2017). Il ricorso neppure specifica il contenuto sostanziale e i confini della pronuncia invocata, limitandosi a parlare di “medesimo oggetto” e a trascrivere (p. 20 del ricorso) un paragrafo dell’invocata sentenza, paragrafo da cui non emerge il vincolo per la decisione impugnata circa l’inesistenza del condominio (per la necessità che l’eccezione di giudicato esterno sia dedotta “in modo specifico e autosufficiente” v. Cass. 28247/2013 e, più di recente, Cass. 5508/2018).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 giugno 2020

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